Testo dell'articoloVigente
Art. 90 Codice del Processo Amministrativo – Pubblicità della sentenza
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
LIBRO TERZO – IMPUGNAZIONI
Titolo I – Impugnazioni in generale
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 90 c.p.a. introduce nel processo amministrativo un rimedio peculiare: la pubblicità della sentenza come misura satisfattiva o riparatoria del danno. La norma si colloca alla fine del Titolo I del Libro Secondo, dedicato ai provvedimenti del giudice, e funge da cerniera tra la disciplina della sentenza (artt. 88-89) e il Libro Terzo sulle impugnazioni. La ratio dell'istituto è molteplice: da un lato, riparare il pregiudizio alla reputazione o all'immagine che la parte lesa abbia subito per effetto del provvedimento amministrativo illegittimo annullato; dall'altro, soddisfare un interesse alla conoscenza pubblica della vicenda giudiziaria, specialmente quando il comportamento dell'amministrazione soccombente o della parte privata sia stato particolarmente scorretto.
Il presupposto: la pubblicità come forma di riparazione del danno
Il rimedio è subordinato alla valutazione giudiziale che la pubblicità della sentenza «possa contribuire a riparare il danno». Il giudice amministrativo deve quindi accertare un nesso di causalità tra la conoscenza pubblica della decisione e la riparazione del pregiudizio patito dal vincitore. Questo presupposto è di natura funzionale e discrezionale: non basta che la parte abbia subito un danno, occorre che la pubblicità della sentenza possa concretamente servire a ridurlo o a compensarlo, ad esempio ripristinando la reputazione professionale o commerciale della parte illegittimamente colpita da un provvedimento negativo reso pubblico. La norma richiama espressamente il danno derivante dall'art. 96 c.p.c. - la responsabilità aggravata per lite temeraria -, il che consente di applicare l'istituto anche quando il soccombente abbia abusato del processo con dolo o colpa grave, causando un danno alla controparte attraverso lo svolgimento stesso della controversia.
Le modalità di pubblicazione
La pubblicazione può avvenire «mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati». Il giudice ha quindi un'ampia discrezionalità nella scelta del mezzo: può individuare testate di settore (rilevanti quando la controversia riguarda un'impresa o un professionista operante in un ambito specifico), testate generalistiche (quando il danno all'immagine abbia avuto risonanza nazionale) o siti internet, compresi portali istituzionali o di settore. La specificazione delle «forme specificamente indicate» rimette al giudice anche la concreta modulazione del modo di pubblicazione: se per estratto (ossia con il solo dispositivo e una sintesi delle ragioni) o per comunicazione integrale. La scelta deve essere proporzionata all'entità del danno da riparare e all'effettiva necessità di pubblicità.
L'istanza di parte e il ruolo del giudice
L'ordine di pubblicità è sempre su istanza di parte: il giudice non può disporlo d'ufficio. Questa scelta è coerente con il principio della domanda (art. 34 c.p.a.) e con la natura squisitamente satisfattiva del rimedio, che riguarda interessi individuali della parte vittoriosa e non interessi generali dell'ordinamento. L'istanza deve essere proposta nel corso del giudizio, tipicamente in via principale nel ricorso o nei motivi aggiunti, ovvero in via subordinata. Il giudice valuta la domanda contestualmente alla decisione nel merito e, se la accoglie, ne dispone nel dispositivo della sentenza, indicando le modalità e il termine entro cui il soccombente deve curare la pubblicazione.
L'inadempimento del soccombente e il meccanismo sostitutivo
La norma prevede un meccanismo di autotutela esecutiva: se il soccombente non provvede alla pubblicazione entro il termine stabilito dal giudice, «può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato». Questo consente alla parte vincitrice di non restare inerte e di non dover ricorrere a un separato giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'ordine di pubblicità, avendo invece la facoltà di provvedere in proprio e di agire successivamente per il rimborso delle spese anticipate. Il rimborso può essere ottenuto anche in sede di ottemperanza, qualora il soccombente non paghi spontaneamente. Il raccordo con il giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è quindi implicito nel sistema e consente una tutela esecutiva piena.
Domande frequenti
Il giudice puo ordinare la pubblicita della sentenza d'ufficio?
No. La pubblicita della sentenza e sempre su istanza di parte: il giudice non puo disporla d'ufficio. La parte interessata deve chiederne l'ordine nel corso del giudizio.
A carico di chi sono le spese di pubblicazione?
Le spese di pubblicazione sono a carico del soccombente. Se il soccombente non adempie nel termine, la parte vincitrice puo provvedervi in proprio e ha diritto di ripetere le spese dall'obbligato.
Su quali mezzi puo essere ordinata la pubblicazione della sentenza?
Il giudice puo indicare una o piu testate giornalistiche, radiofoniche, televisive oppure siti internet. La scelta spetta al giudice e deve essere proporzionata all'entita del danno da riparare.
Qual e il presupposto per ottenere l'ordine di pubblicita della sentenza?
Occorre che la pubblicita della sentenza possa concretamente contribuire a riparare il danno subito dalla parte vincitrice. Non basta che vi sia un danno: il giudice deve valutare il nesso tra pubblicita e riparazione.
Il meccanismo della pubblicita della sentenza si applica anche in caso di lite temeraria?
Si. La norma richiama espressamente il danno derivante dall'art. 96 c.p.c. (responsabilita aggravata per lite temeraria), consentendo l'ordine di pubblicita anche quando il soccombente abbia abusato del processo con dolo o colpa grave.