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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice può ordinare, su istanza di parte, la pubblicità della sentenza quando essa può contribuire a riparare il danno subito dalla parte vincitrice.
  • La pubblicazione avviene a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto su testate giornalistiche, radiofoniche, televisive o siti internet designati dal giudice.
  • Se il soccombente non esegue la pubblicazione entro il termine stabilito, può provvedervi la parte favorita, con diritto di rivalsa delle spese.
  • La norma richiama il danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., estendendo la pubblicità anche come rimedio risarcitorio in caso di abuso del processo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 Codice del Processo Amministrativo — Pubblicità della sentenza

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

LIBRO TERZO – IMPUGNAZIONI

Titolo I – Impugnazioni in generale

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 90 c.p.a. introduce nel processo amministrativo un rimedio peculiare: la pubblicità della sentenza come misura satisfattiva o riparatoria del danno. La norma si colloca alla fine del Titolo I del Libro Secondo, dedicato ai provvedimenti del giudice, e funge da cerniera tra la disciplina della sentenza (artt. 88-89) e il Libro Terzo sulle impugnazioni. La ratio dell'istituto è molteplice: da un lato, riparare il pregiudizio alla reputazione o all'immagine che la parte lesa abbia subito per effetto del provvedimento amministrativo illegittimo annullato; dall'altro, soddisfare un interesse alla conoscenza pubblica della vicenda giudiziaria, specialmente quando il comportamento dell'amministrazione soccombente o della parte privata sia stato particolarmente scorretto.

Il presupposto: la pubblicità come forma di riparazione del danno

Il rimedio è subordinato alla valutazione giudiziale che la pubblicità della sentenza «possa contribuire a riparare il danno». Il giudice amministrativo deve quindi accertare un nesso di causalità tra la conoscenza pubblica della decisione e la riparazione del pregiudizio patito dal vincitore. Questo presupposto è di natura funzionale e discrezionale: non basta che la parte abbia subito un danno, occorre che la pubblicità della sentenza possa concretamente servire a ridurlo o a compensarlo, ad esempio ripristinando la reputazione professionale o commerciale della parte illegittimamente colpita da un provvedimento negativo reso pubblico. La norma richiama espressamente il danno derivante dall'art. 96 c.p.c. — la responsabilità aggravata per lite temeraria —, il che consente di applicare l'istituto anche quando il soccombente abbia abusato del processo con dolo o colpa grave, causando un danno alla controparte attraverso lo svolgimento stesso della controversia.

Le modalità di pubblicazione

La pubblicazione può avvenire «mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati». Il giudice ha quindi un'ampia discrezionalità nella scelta del mezzo: può individuare testate di settore (rilevanti quando la controversia riguarda un'impresa o un professionista operante in un ambito specifico), testate generalistiche (quando il danno all'immagine abbia avuto risonanza nazionale) o siti internet, compresi portali istituzionali o di settore. La specificazione delle «forme specificamente indicate» rimette al giudice anche la concreta modulazione del modo di pubblicazione: se per estratto (ossia con il solo dispositivo e una sintesi delle ragioni) o per comunicazione integrale. La scelta deve essere proporzionata all'entità del danno da riparare e all'effettiva necessità di pubblicità.

L'istanza di parte e il ruolo del giudice

L'ordine di pubblicità è sempre su istanza di parte: il giudice non può disporlo d'ufficio. Questa scelta è coerente con il principio della domanda (art. 34 c.p.a.) e con la natura squisitamente satisfattiva del rimedio, che riguarda interessi individuali della parte vittoriosa e non interessi generali dell'ordinamento. L'istanza deve essere proposta nel corso del giudizio, tipicamente in via principale nel ricorso o nei motivi aggiunti, ovvero in via subordinata. Il giudice valuta la domanda contestualmente alla decisione nel merito e, se la accoglie, ne dispone nel dispositivo della sentenza, indicando le modalità e il termine entro cui il soccombente deve curare la pubblicazione.

L'inadempimento del soccombente e il meccanismo sostitutivo

La norma prevede un meccanismo di autotutela esecutiva: se il soccombente non provvede alla pubblicazione entro il termine stabilito dal giudice, «può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato». Questo consente alla parte vincitrice di non restare inerte e di non dover ricorrere a un separato giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'ordine di pubblicità, avendo invece la facoltà di provvedere in proprio e di agire successivamente per il rimborso delle spese anticipate. Il rimborso può essere ottenuto anche in sede di ottemperanza, qualora il soccombente non paghi spontaneamente. Il raccordo con il giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è quindi implicito nel sistema e consente una tutela esecutiva piena.

Casi pratici

Caso 1: Pubblicità della sentenza per riparare il danno reputazionale

Tizio, imprenditore nel settore alimentare, viene escluso con provvedimento del Ministero da un albo di fornitori pubblici sulla base di contestazioni rivelatesi infondate; la notizia dell'esclusione era stata diffusa da comunicati ufficiali e ripresa da testate di settore. Il TAR annulla il provvedimento e, su istanza di Tizio, ordina al Ministero di pubblicare per estratto la sentenza sul sito istituzionale e su due riviste specializzate del settore alimentare, ritenendo che la pubblicità contribuisca a riparare il danno reputazionale subito.

Caso 2: Inadempimento del soccombente e pubblicazione in proprio

La sentenza ordina al Comune soccombente di inserire per estratto la sentenza su tre testate locali entro trenta giorni; il Comune non adempie nel termine. Caio, la parte vincitrice, provvede direttamente alle inserzioni anticipandone i costi, e successivamente agisce in ottemperanza per ottenere il rimborso delle spese dalla cassa comunale, esercitando il diritto di rivalsa riconosciutogli dall'art. 90 c.p.a.

Caso 3: Pubblicità collegata a lite temeraria

Sempronio aveva proposto un ricorso manifestamente infondato — ritenuto tale sin dall'atto introduttivo — al solo scopo di bloccare un concorrente nel procedimento di aggiudicazione di un appalto; il TAR rigetta il ricorso, condanna Sempronio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, su istanza del concorrente danneggiato, ordina la pubblicazione per estratto della sentenza su un sito di settore degli appalti pubblici, ritenendo che la pubblicita contribuisca a riparare il danno all'immagine e alla credibilita commerciale del ricorrente leso.

Domande frequenti

Il giudice puo ordinare la pubblicita della sentenza d'ufficio?

No. La pubblicita della sentenza e sempre su istanza di parte: il giudice non puo disporla d'ufficio. La parte interessata deve chiederne l'ordine nel corso del giudizio.

A carico di chi sono le spese di pubblicazione?

Le spese di pubblicazione sono a carico del soccombente. Se il soccombente non adempie nel termine, la parte vincitrice puo provvedervi in proprio e ha diritto di ripetere le spese dall'obbligato.

Su quali mezzi puo essere ordinata la pubblicazione della sentenza?

Il giudice puo indicare una o piu testate giornalistiche, radiofoniche, televisive oppure siti internet. La scelta spetta al giudice e deve essere proporzionata all'entita del danno da riparare.

Qual e il presupposto per ottenere l'ordine di pubblicita della sentenza?

Occorre che la pubblicita della sentenza possa concretamente contribuire a riparare il danno subito dalla parte vincitrice. Non basta che vi sia un danno: il giudice deve valutare il nesso tra pubblicita e riparazione.

Il meccanismo della pubblicita della sentenza si applica anche in caso di lite temeraria?

Si. La norma richiama espressamente il danno derivante dall'art. 96 c.p.c. (responsabilita aggravata per lite temeraria), consentendo l'ordine di pubblicita anche quando il soccombente abbia abusato del processo con dolo o colpa grave.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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