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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 2 c.p.a. recepisce nel processo amministrativo i principi del giusto processo sanciti dall'art. 111, primo comma, della Costituzione: parità delle parti, contraddittorio, terzietà e imparzialità del giudice.
  • Il principio di parità delle parti esige che pubblica amministrazione e privato si trovino sullo stesso piano processuale, senza privilegi procedimentali che alterino l'equilibrio del contraddittorio.
  • Il contraddittorio garantisce che nessuna parte sia condannata senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese e di conoscere le ragioni avversarie.
  • Il comma 2 introduce un obbligo di cooperazione tra giudice e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo, in attuazione dell'art. 111, secondo comma, Cost.
  • La ragionevole durata costituisce sia un valore processuale sia un diritto del cittadino, azionabile attraverso la legge Pinto (L. 89/2001) in caso di irragionevole lunghezza del giudizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 Codice del Processo Amministrativo — Giusto processo

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.

2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Commento

Ratio e collocazione nel codice

L'art. 2 del c.p.a. è la norma che trasfonde nel processo amministrativo i canoni del giusto processo enunciati dall'art. 111 della Costituzione, introdotto con la riforma del 1999. La sua collocazione nel Titolo I («Principi generali»), immediatamente dopo l'art. 1 sull'effettività, non è casuale: i due articoli formano una coppia inscindibile, poiché il processo che realizza la tutela piena ed effettiva lo fa attraverso le forme del giusto processo. Un processo che violi la parità delle parti, che comprima il contraddittorio o che si prolunghi per decenni non è semplicemente inefficiente, è radicalmente ingiusto.

Parità delle parti e contraddittorio

Il primo comma enuncia tre principi strettamente connessi. La parità delle parti è una conquista di non poco momento nel processo amministrativo, storicamente caratterizzato da una posizione di supremazia strutturale dell'amministrazione. In sede processuale, la parità non significa naturalmente che privato e pubblica amministrazione abbiano gli stessi poteri sostanziali — l'amministrazione continua a essere titolare di potere — ma che nei confronti del giudice si trovino in condizione di uguaglianza: medesimi oneri di allegazione e prova, medesimi termini per il deposito di memorie, medesima possibilità di ricorrere ai mezzi istruttori previsti dal codice.

Il contraddittorio è uno dei pilastri del processo equo anche nella dimensione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 CEDU). Nel processo amministrativo il contraddittorio si realizza in vari momenti: nella notifica del ricorso alle controparti (art. 41 c.p.a.), nella fissazione dell'udienza con congruo anticipo, nella parità dei termini per il deposito di documenti e memorie, nel diritto di replica. Una pronuncia emessa senza che le parti abbiano avuto modo di interloquire su tutti i profili rilevanti è affetta da nullità o da illegittimità derivante dalla violazione del diritto di difesa.

Il giusto processo nella sua accezione costituzionale comprende, oltre ai profili già citati, la terzietà e l'imparzialità del giudice, il diritto alla prova e il diritto al contraddittorio nella formazione della prova. Nel processo amministrativo tali principi si declinano, tra l'altro, nelle norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice (art. 18 c.p.a.), nelle regole sull'istruttoria (artt. 63-68 c.p.a.) e nel divieto di pronunciare su domande non proposte (corrispondenza tra chiesto e pronunciato).

Ragionevole durata e cooperazione

Il comma 2 dell'art. 2 c.p.a. è una norma originale rispetto agli altri codici di rito italiani: impone a giudice e parti di cooperare per la realizzazione della ragionevole durata del processo. La formulazione è significativa perché attribuisce la responsabilità della durata non solo agli organi giurisdizionali ma anche alle parti, inducendo comportamenti processuali leali e non dilatatori.

Sul versante del giudice, la cooperazione si traduce nell'obbligo di governare attivamente il processo: fissare udienza in tempi ragionevoli, evitare rinvii ingiustificati, decidere le questioni preliminari con tempestività. Sul versante delle parti, la cooperazione implica il rispetto dei principi di sinteticità degli atti (art. 3 c.p.a.), la rinuncia a tattiche dilatorie, l'utilizzo oculato degli strumenti processuali. I riti accelerati previsti dal c.p.a. — rito abbreviato comune (art. 119), rito appalti (art. 120), rito elettorale, rito silenzio (art. 117) — sono essi stessi espressione del canone della ragionevole durata, calibrati su tipologie di controversie che per la loro natura richiedono definizione celere.

La ragionevole durata del processo è anche un diritto del privato azionabile: in caso di irragionevole lunghezza del giudizio amministrativo, il danneggiato può proporre la cosiddetta «domanda Pinto» ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, chiedendo l'equa riparazione per la durata non ragionevole. La mancata cooperazione delle parti al celere svolgimento del processo può essere valutata dal giudice in sede di liquidazione dell'equa riparazione.

Rapporto con il diritto europeo e convenzionale

Il giusto processo non è solo un valore costituzionale interno ma anche una garanzia riconosciuta a livello sovranazionale. L'art. 6 CEDU tutela il diritto a un equo processo in un tempo ragionevole dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente condannato l'Italia per la durata irragionevole dei giudizi, includendo in tali pronunce anche il processo amministrativo. L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che include il diritto a un rimedio effettivo e a un processo equo, è ulteriore fonte di rafforzamento del principio.

La combinazione tra art. 1 (effettività) e art. 2 (giusto processo) del c.p.a. riflette la consapevolezza del legislatore del 2010 che una tutela effettiva non può prescindere dalla qualità del processo attraverso cui essa si realizza: non basta che esista un rimedio in astratto, è necessario che quel rimedio sia accessibile, imparziale, celere e rispettoso del diritto di difesa delle parti.

Profili pratici e applicativi

In chiave applicativa, i principi dell'art. 2 c.p.a. rilevano in numerosi contesti. Nelle udienze camerali per le misure cautelari, il rispetto del contraddittorio impone che le parti siano sentite prima di ogni decisione, salvo il caso della misura monocratica ante causam dove l'urgenza lo consente, con riserva di conferma collegiale. Nelle controversie di merito, il giudice non può fondare la propria decisione su argomenti non prospettati dalle parti senza assegnare loro un termine per interloquire sul punto, pena la violazione del contraddittorio. La disciplina dei termini perentori per il deposito di memorie e repliche (art. 73 c.p.a.) garantisce la parità delle parti e il rispetto del contraddittorio nella fase predecisoria.

Casi pratici

Caso 1: Violazione del contraddittorio nella fase cautelare

Tizio riceve dal TAR un'ordinanza cautelare che respinge la sua istanza di sospensiva, emessa dopo un'udienza monocratica nella quale l'amministrazione non aveva ancora depositato la documentazione richiesta. Tizio propone appello al Consiglio di Stato lamentando la violazione del principio del contraddittorio: il giudice aveva deciso senza che le parti avessero avuto la possibilità di interloquire su tutti gli elementi rilevanti, in violazione dell'art. 2 c.p.a. e dell'art. 111 Cost.

Caso 2: Ragionevole durata e domanda di equa riparazione

Caio ha instaurato un giudizio dinanzi al TAR per l'annullamento di un diniego di concessione edilizia; il processo si protrae per undici anni senza che sia fissata udienza di merito. Al termine, vinta la causa, Caio propone domanda di equa riparazione ai sensi della L. 89/2001 per la durata irragionevole del giudizio amministrativo, invocando la violazione del principio della ragionevole durata sancito dall'art. 2 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 6 CEDU.

Caso 3: Parità delle parti e mancata discovery dei documenti

Sempronio impugna un provvedimento di revoca di un contributo pubblico e chiede al TAR l'ordine di esibizione dei verbali dell'istruttoria interna dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 65 c.p.a. Il giudice, valorizzando il principio di parità delle parti ex art. 2 c.p.a., ordina al Ministero di depositare i documenti richiesti, rilevando che senza di essi Sempronio non potrebbe esercitare in modo effettivo il proprio diritto di difesa in un giudizio dove la controparte pubblica detiene l'intera documentazione rilevante.

Domande frequenti

Il principio del giusto processo si applica anche alle udienze cautelari?

Sì. Anche nelle udienze cautelari le parti devono poter interloquire sulle rispettive posizioni. Solo nei casi di estrema urgenza il giudice può adottare misure monocratiche inaudita altera parte, ma con obbligo di fissare entro breve l'udienza collegiale per la conferma o la revoca.

Cosa succede se il giudice decide su un argomento senza sentire le parti?

La decisione può essere impugnata per violazione del contraddittorio. Il giudice non può sorprendere le parti con una decisione fondata su questioni che non sono state oggetto di discussione, senza prima assegnare un termine per osservazioni, pena la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

Qual è la durata 'ragionevole' di un processo amministrativo?

La legge non fissa una durata massima rigida, ma la L. 89/2001 ha stabilito parametri orientativi: in primo grado la durata ragionevole è di norma di tre anni; in appello due anni; in Cassazione uno. Il superamento di tali soglie legittima la domanda di equa riparazione.

Cosa significa che giudice e parti devono 'cooperare' per la ragionevole durata?

Il giudice deve governare attivamente il processo evitando rinvii inutili; le parti devono rinunciare a comportamenti dilatori, rispettare i termini di deposito e non abusare degli strumenti processuali. La cooperazione è un obbligo giuridico e la sua violazione può avere conseguenze anche sul piano delle spese di lite.

La parità delle parti vale anche quando una delle parti è la pubblica amministrazione?

In sede processuale sì: davanti al TAR e al Consiglio di Stato, pubblica amministrazione e privato hanno gli stessi oneri di allegazione, prova e difesa. La posizione di supremazia dell'amministrazione opera sul piano sostanziale del potere, non su quello processuale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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