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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1297 estende l'applicazione degli artt. 240 e 855 — che disciplinano la responsabilità del costruttore navale e aeronautico — anche ai contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, purché l'opera o le sue parti siano consegnate successivamente.
  • La norma garantisce la continuità applicativa della nuova disciplina della responsabilità del costruttore, evitando che la mera anteriorità del contratto escluda le tutele introdotte dal codice del 1942.
  • Per le consegne avvenute prima dell'entrata in vigore, si applica la legge anteriore, ma la prescrizione prevista dagli artt. 240 e 855 decorre comunque dalla data di entrata in vigore del codice.
  • La prescrizione non corre, tuttavia, se secondo la legge anteriore l'azione era già prescritta o il termine residuo è inferiore a due anni.
  • La disposizione risolve un delicato problema di diritto intertemporale, coordinando norme nuove e rapporti già sorti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1297 Codice della Navigazione — Responsabilità del costruttore

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai contratti anteriori all’entrata in vigore del codice se l’opera o singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l’entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore, l’azione sia già prescritta a tale data o il termine ancora utile sia più breve di due anni.

Commento

Ratio e funzione intertemporale

L'art. 1297 del Codice della navigazione affronta uno dei problemi più delicati del diritto transitorio: l'applicazione delle nuove norme sulla responsabilità del costruttore a rapporti contrattuali già sorti prima dell'entrata in vigore del codice. La scelta del legislatore del 1942 è improntata a un principio di continuità: le nuove garanzie non vengono sacrificate sull'altare della cristallizzazione del contratto al momento della sua stipula, ma si applicano ogniqualvolta la prestazione caratteristica — la consegna dell'opera — si compia sotto il vigore del nuovo codice.

Gli artt. 240 e 855: la responsabilità del costruttore

L'art. 240 del Codice della navigazione disciplina la responsabilità del costruttore di navi per i vizi dell'opera, prevedendo specifici termini di prescrizione dell'azione risarcitoria. L'art. 855 contiene la corrispondente disciplina per gli aeromobili. Entrambe le norme introducono un regime speciale rispetto alle regole generali del contratto d'appalto di cui al codice civile, con particolare attenzione alla sicurezza dei mezzi di trasporto e alla protezione dell'armatore o dell'esercente aeronautico. Il meccanismo della responsabilità del costruttore si articola tipicamente in obblighi di garanzia per vizi occulti, termini di denuncia e azioni di rivalsa.

Il criterio della consegna come spartiacque

L'art. 1297 individua nella consegna dell'opera — o delle singole parti di essa — il momento rilevante per determinare quale legge si applica. Se la consegna avviene dopo l'entrata in vigore del codice, si applicano gli artt. 240 e 855 anche se il contratto era stato stipulato anteriormente. Questa scelta è coerente con la natura della responsabilità del costruttore, che sorge tipicamente al momento della consegna: è in quel momento che il vizio si manifesta o diventa conoscibile, ed è quindi ragionevole che la legge regolatrice sia quella in vigore al momento del fatto generativo.

La disciplina della prescrizione per consegne anteriori

Quando invece la consegna è già avvenuta prima dell'entrata in vigore del codice, la norma opera in modo più cauto: la legge applicabile alla responsabilità rimane quella anteriore, ma il dies a quo della prescrizione prevista dagli artt. 240 e 855 viene spostato alla data di entrata in vigore del codice. Questa soluzione evita che i titolari di azioni già sorte si trovino improvvisamente privi di tutela per effetto del decorso di un termine prescrizionale che non avevano avuto modo di considerare. Vi è tuttavia un duplice limite: se, secondo la legge anteriore, l'azione era già prescritta alla data di entrata in vigore del codice, la prescrizione degli artt. 240 e 855 non ha modo di decorrere (il diritto è già estinto); se il termine residuo secondo la legge anteriore è inferiore a due anni, si applica questo termine più breve, evitando una riapertura eccessiva di controversie.

Coordinamento sistematico e rilievo pratico

L'art. 1297 si inserisce in un sistema di norme transitorie che il Codice della navigazione del 1942 dedica ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore. La tecnica utilizzata — applicazione immediata della nuova norma per i fatti futuri (consegna successiva), ultrattività della legge anteriore con correttivo prescrizionale per i fatti passati — è quella classica del diritto transitorio italiano, ispirata ai princìpi generali delle disposizioni preliminari al codice civile. Oggi la norma ha esaurito la propria funzione pratica, ma rimane un esempio significativo di come il codificatore abbia affrontato con equilibrio il passaggio tra ordinamenti.

Casi pratici

Caso 1: Il cantiere di Tizio e il contratto pregresso

Tizio ha stipulato nel 1940 un contratto con un cantiere navale per la costruzione di un rimorchiatore, da consegnarsi nel 1943. La consegna avviene dopo l'entrata in vigore del codice del 1942, e si scoprono vizi strutturali nello scafo. In applicazione dell'art. 1297, Tizio può avvalersi della disciplina dell'art. 240 del nuovo codice, nonostante il contratto fosse anteriore.

Caso 2: La consegna anticipata di Caio

Caio ha ricevuto il proprio aeromobile in consegna nel 1941, prima dell'entrata in vigore del codice. I vizi strutturali emergono nel 1943. Poiché la consegna è anteriore, si applica la legge previgente, ma la prescrizione dell'azione decorre dalla data di entrata in vigore del codice, consentendo a Caio di agire tempestivamente.

Caso 3: La prescrizione già maturata per Sempronio

Sempronio ha ricevuto la consegna di una nave nel 1939 e, secondo la legge allora vigente, l'azione di responsabilità nei confronti del costruttore si prescriveva in due anni. Nel 1942, alla data di entrata in vigore del codice, il termine era già decorso: l'art. 1297 non può riaprire la prescrizione già maturata, e Sempronio non può agire contro il costruttore.

Domande frequenti

La responsabilità del costruttore navale si applica anche ai contratti stipulati prima del 1942?

Sì, se la consegna dell'opera è avvenuta dopo l'entrata in vigore del Codice della navigazione, si applicano gli artt. 240 e 855 anche ai contratti anteriori al 1942.

Cosa accade se la nave era già stata consegnata prima dell'entrata in vigore del codice del 1942?

Si applica la legge anteriore, ma la prescrizione prevista dagli artt. 240 e 855 decorre dalla data di entrata in vigore del codice, salvo che l'azione fosse già prescritta o il termine residuo fosse inferiore a due anni.

Qual è il momento rilevante per determinare quale legge si applica alla responsabilità del costruttore?

L'art. 1297 individua nella consegna dell'opera il momento decisivo: se la consegna avviene dopo l'entrata in vigore del codice, si applica la nuova disciplina; se è anteriore, la legge previgente.

Qual è la differenza tra la responsabilità del costruttore di navi e quella del costruttore di aeromobili?

Le fattispecie sono distinte ma parallele: l'art. 240 regola la responsabilità per le navi, l'art. 855 per gli aeromobili. Entrambe introducono un regime speciale rispetto alle norme generali sull'appalto, con specifici termini di prescrizione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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