Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1619 c.c. – Diritto di controllo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1618 - Articolo 1618 Codice Civile: Inadempimenti dell’affittuario→Cod. civ. art. 1620 - Articolo 1620 Codice Civile: Incremento della produttività della…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1617 Codice Civile: Obblighi del locatore→Articolo 1621 Codice Civile: Riparazioni→Articolo 1616 Codice Civile: Affitto senza determinazione di tempo→Articolo 1622 Codice Civile: Perdite determinate da riparazioni→Art. 1615 c.c.: Gestione e godimento della cosa produttiva→Art. 1623 c.c.: Modificazioni sopravvenute del rapporto contratt→Articolo 1614 Codice Civile: Morte dell’inquilino
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1619 c.c. attribuisce al locatore, nel contratto di affitto, un diritto di controllo sul bene concesso in godimento. La disposizione stabilisce che il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono. Si tratta di una norma collocata nella disciplina dell'affitto, che è la forma di locazione avente per oggetto beni produttivi, e che risponde a una precisa esigenza: consentire a chi ha concesso un bene destinato a produrre frutti di verificare che esso sia gestito in modo conforme agli obblighi contrattuali e legali.
La collocazione nella disciplina dell'affitto
L'affitto si distingue dalla locazione ordinaria perché ha per oggetto cose produttive, mobili o immobili, e impone all'affittuario un dovere di gestione conforme alla destinazione economica del bene. In questo contesto, il diritto di controllo del locatore assume una funzione strumentale rispetto alla conservazione della produttività e dell'integrità della cosa. La norma riconosce che, a differenza di quanto avviene in altri rapporti, qui il concedente conserva un interesse qualificato a sorvegliare l'andamento della gestione, perché dal corretto adempimento degli obblighi dell'affittuario dipende il valore e la redditività del bene che gli verrà restituito.
Il contenuto del diritto di controllo
Il diritto attribuito dall'art. 1619 c.c. ha un contenuto preciso: accertare se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono. Tali obblighi comprendono, in linea generale, la gestione del bene secondo la sua destinazione, la cura della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, l'esecuzione delle attività necessarie alla conservazione della produttività e l'astensione da comportamenti che possano deteriorare il bene. Il controllo è quindi funzionale alla verifica dell'adempimento, e non si traduce in un potere di ingerenza nella gestione: il locatore può controllare, ma non sostituirsi all'affittuario nelle scelte gestionali che a quest'ultimo competono.
Le modalità: in ogni tempo e con accesso in luogo
La norma precisa che il controllo può avvenire in ogni tempo e anche con accesso in luogo. L'espressione in ogni tempo indica che il diritto non è circoscritto a momenti predeterminati, ma può essere esercitato durante l'intera durata del rapporto, in funzione delle concrete esigenze di verifica. L'accesso in luogo consente al locatore di recarsi fisicamente sul bene per constatare direttamente lo stato delle cose. Tuttavia, l'ampiezza di queste facoltà deve essere temperata dai principi di correttezza e buona fede che governano l'esecuzione del contratto: l'accesso non può tradursi in una molestia ingiustificata né compromettere il pacifico godimento del bene da parte dell'affittuario, che resta il soggetto cui spetta la gestione.
Il bilanciamento con il godimento dell'affittuario
Il diritto di controllo del locatore convive con il diritto dell'affittuario a godere del bene e a gestirlo autonomamente. Il punto di equilibrio si rinviene nei doveri di buona fede e correttezza: il locatore deve esercitare la verifica in modo ragionevole, con modalità e tempistiche compatibili con l'attività dell'affittuario, mentre quest'ultimo è tenuto a consentire il controllo, non potendo sottrarsi alle legittime verifiche del concedente. Un esercizio abusivo del diritto, finalizzato a disturbare l'affittuario più che a verificare l'adempimento, esorbiterebbe dalla funzione della norma.
Rapporto con la responsabilità dell'affittuario
Il diritto di controllo si collega al sistema della responsabilità contrattuale dell'affittuario per la cattiva gestione del bene. Attraverso la verifica, il locatore può rilevare tempestivamente eventuali inadempimenti e attivare i rimedi previsti dall'ordinamento, che vanno dalla diffida ad adempiere fino, nei casi più gravi, alla richiesta di risoluzione del contratto. Il controllo, dunque, non è fine a sé stesso, ma costituisce lo strumento conoscitivo che consente al concedente di tutelare il proprio interesse alla corretta gestione e alla conservazione della cosa produttiva.
Indicazioni operative
Sul piano pratico, è opportuno che le modalità concrete di esercizio del controllo siano, ove possibile, oggetto di previsione contrattuale, così da prevenire conflitti: clausole che indichino tempistiche di preavviso ragionevoli e ambiti della verifica aiutano a contemperare l'interesse del locatore con il godimento dell'affittuario. In assenza di pattuizioni specifiche, resta fermo il principio legale dell'art. 1619 c.c., da applicare secondo buona fede, tenendo conto della natura produttiva del bene e delle esigenze concrete delle parti.
La distinzione tra affitto e locazione ordinaria
Per comprendere la portata del diritto di controllo conviene insistere sulla differenza tra affitto e locazione semplice. Nella locazione ordinaria il conduttore gode del bene per trarne le utilità d'uso, mentre nell'affitto, avente per oggetto cose produttive, l'affittuario è investito di un vero e proprio dovere di gestione, finalizzato a conservare e talvolta ad accrescere la produttività del bene. Da questa specificità deriva il riconoscimento, in capo al locatore, di poteri di vigilanza più incisivi di quelli ordinariamente spettanti al locatore comune. Il diritto di controllo dell'art. 1619 c.c. è dunque strettamente collegato alla natura produttiva del bene affittato e all'interesse del concedente a che la gestione si svolga in modo corretto e conservativo.
Il dovere di cooperazione dell'affittuario
All'esercizio del diritto di controllo del locatore corrisponde un dovere di cooperazione dell'affittuario, tenuto a consentire le verifiche e a non frapporre ostacoli ingiustificati. Questo dovere discende dai principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto: l'affittuario non può sottrarsi alle legittime verifiche del concedente, perché ciò pregiudicherebbe l'interesse di quest'ultimo a controllare la corretta gestione del bene. Si delinea così un rapporto improntato a reciprocità: il locatore esercita il controllo con misura e correttezza, l'affittuario lo consente collaborando lealmente. L'eventuale rifiuto ingiustificato di consentire l'accesso può costituire, a seconda delle circostanze, un inadempimento agli obblighi contrattuali, valutabile secondo la gravità in concreto.
Domande frequenti
Quando il locatore può controllare il bene affittato?
In ogni tempo durante la durata del contratto, anche con accesso fisico nel luogo, per verificare se l'affittuario osserva i propri obblighi, secondo quanto stabilisce l'art. 1619 c.c.
Il locatore può entrare nel fondo senza limiti?
Il diritto di accesso esiste, ma va esercitato secondo correttezza e buona fede: non può tradursi in una molestia ingiustificata né compromettere il godimento dell'affittuario.
Cosa può verificare il locatore?
Può accertare l'osservanza degli obblighi dell'affittuario, tipicamente la gestione conforme alla destinazione del bene e la sua corretta conservazione.
Il diritto di controllo consente al locatore di gestire il bene?
No: il controllo serve a verificare l'adempimento, non a sostituirsi all'affittuario nelle scelte gestionali, che restano di sua competenza.
Cosa accade se il controllo rivela un inadempimento?
Il locatore può attivare i rimedi previsti dall'ordinamento, dalla diffida ad adempiere fino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.