Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1245 Codice della Navigazione – Letture permesse di deposizioni testimoniali

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Oltre i casi indicati nell'articolo 462 del codice di procedura penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice può essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purché siano indicati nelle liste.

In sintesi

  • Nei giudizi relativi ai reati del Codice della navigazione, è ammessa la lettura delle deposizioni testimoniali già acquisite, anche senza il consenso delle parti.
  • Il presupposto è che i testimoni assenti siano in navigazione e risultino inseriti nelle liste testimoniali.
  • La norma deroga al principio generale dell'oralità e del contraddittorio nella formazione della prova, in ragione della specificità del settore marittimo.
  • Il riferimento normativo è l'art. 462 c.p.p. (nel testo vigente al 1942), che elencava i casi ordinari di lettura consentita.
Indice dei contenuti

Ratio della deroga al principio del contraddittorio

L'art. 1245 del Codice della navigazione introduce una deroga al principio generale secondo cui la prova testimoniale si forma nel contraddittorio delle parti mediante l'esame orale del testimone in udienza. La ratio è analoga a quella dell'art. 1244: chi si trova in navigazione è fisicamente impossibilitato a comparire come testimone in udienza, e il meccanismo della lettura delle deposizioni già acquisite - tipicamente quelle rese nella fase istruttoria o nell'inchiesta formale - risponde all'esigenza di non bloccare il processo in attesa che il testimone faccia ritorno. La disposizione riflette la specificità del settore marittimo e aeronautico, in cui le persone chiave per la ricostruzione dei fatti - comandanti, ufficiali, altri membri dell'equipaggio - possono essere irraggiungibili per settimane o mesi a causa degli impegni di navigazione.

L'ambito della deroga rispetto all'art. 462 c.p.p.

Il codice di procedura penale del 1930, vigente al momento dell'adozione del Codice della navigazione, prevedeva all'art. 462 una serie tassativa di casi in cui era consentita la lettura delle deposizioni testimoniali acquisite in sede istruttoria, anche in assenza del testimone. Tali casi erano fondamentalmente: la morte del testimone, la sua irreperibilità, la sua incapacità sopravvenuta di rendere la deposizione e - in certi limiti - il consenso delle parti. L'art. 1245 aggiunge un ulteriore caso specifico per i giudizi marittimi: la navigazione del testimone, purché questi sia stato inserito nelle liste testimoniali. In questo modo, il legislatore ha ampliato la deroga al contraddittorio per tenere conto delle particolari condizioni operative del settore, senza rendere necessario il consenso delle parti alla lettura - elemento che avrebbe potuto essere utilizzato strumentalmente dalla parte interessata a bloccare il procedimento.

Il requisito dell'inserimento nelle liste testimoniali

La condizione che il testimone assente sia indicato nelle liste testimoniali è un requisito formale di garanzia: esso assicura che la lettura della deposizione non riguardi soggetti la cui testimonianza non era stata preventivamente annunciata, evitando così che le parti vengano sorprese da elementi di prova di cui non erano a conoscenza. Il requisito dell'inserimento in lista garantisce che la controparte abbia avuto la possibilità di valutare l'opportunità di richiedere l'esame diretto del testimone e di articolare le proprie contestazioni. La «navigazione» del testimone è la sola causa speciale aggiuntiva rispetto all'elenco dell'art. 462 c.p.p.: non è sufficiente che il testimone sia semplicemente assente, ma occorre che la sua assenza sia riconducibile alla condizione di navigazione.

Il confronto con la disciplina processuale vigente

Il codice di procedura penale del 1988 ha introdotto un sistema radicalmente diverso, fondato sul principio del contraddittorio nella formazione della prova come regola e sull'oralità come canone fondamentale. Le ipotesi di lettura di atti acquisiti nella fase investigativa o istruttoria sono tassativamente elencate dagli artt. 512 e 512-bis c.p.p. e sono subordinate all'accertamento dell'impossibilità oggettiva di ottenere la presenza del dichiarante. L'art. 512 prevede espressamente che il giudice possa disporre la lettura degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari quando la ripetizione dell'esame è divenuta impossibile per fatti o circostanze imprevedibili, ipotesi nella quale potrebbe farsi rientrare la navigazione prolungata del testimone. L'art. 512-bis riguarda specificamente i dichiaranti residenti all'estero, che potrebbero includere i testimoni in navigazione se l'approdo avviene fuori del territorio nazionale.

Profili pratici

In concreto, l'art. 1245 ha rilevanza ogni volta che un processo per reato marittimo debba fare i conti con l'assenza di testimoni chiave - tipicamente altri membri dell'equipaggio della nave coinvolta nel sinistro - che si trovano in navigazione al momento del dibattimento. In questi casi, la lettura delle deposizioni rese in sede di inchiesta formale o di istruttoria consente di procedere all'esame della prova senza attendere il rientro del testimone, con evidente vantaggio in termini di speditezza del processo. Il giudice dovrà comunque valutare il peso probatorio delle dichiarazioni lette, tenendo conto che esse non sono state rese nel pieno contraddittorio e non hanno beneficiato del controesame.

Casi pratici

Caso 1: Tizio testimone chiave è in navigazione durante il dibattimento

Tizio, nostromo della nave coinvolta in un sinistro marittimo, aveva reso deposizione in sede di inchiesta ed era indicato nelle liste testimoniali. Al momento del dibattimento, Tizio si trova in navigazione transoceanica e non può comparire; il giudice, ai sensi dell'art. 1245, dispone la lettura della deposizione già acquisita anche senza il consenso delle parti, che possono comunque commentarne il contenuto.

Caso 2: Caio contesta la lettura di una deposizione non inserita in lista

Nel processo per un incidente aereo, il PM chiede la lettura della deposizione di un membro dell'equipaggio in navigazione, ma il teste non era stato inserito nelle liste testimoniali. Il difensore di Caio, imputato, si oppone con successo: il requisito dell'inserimento in lista è presupposto inderogabile per la lettura ai sensi dell'art. 1245, e il giudice rigetta la richiesta.

Caso 3: Sempronio non può controesaminare il teste che è in navigazione

Nel procedimento a carico di Sempronio per un reato di navigazione aerea, le deposizioni di tre testimoni in navigazione vengono lette ai sensi dell'art. 1245. Il difensore di Sempronio eccepisce la menomazione del diritto al controesame, ma il giudice ritiene la lettura ammissibile ai sensi della norma speciale, valutando le dichiarazioni con opportuna cautela in assenza del contraddittorio pieno.

Domande frequenti

Quando è consentita la lettura delle deposizioni testimoniali nei giudizi marittimi senza consenso delle parti?

Quando i testimoni assenti si trovano in navigazione, purché siano stati inseriti nelle liste testimoniali. L'art. 1245 aggiunge questa ipotesi ai casi già previsti dall'art. 462 c.p.p.

È sufficiente che il testimone sia semplicemente assente per consentire la lettura ai sensi dell'art. 1245?

No, occorre che l'assenza sia specificamente dovuta allo stato di navigazione del testimone; la semplice irreperibilità o il rifiuto di comparire non rientrano in questa previsione speciale.

Qual è il requisito formale perché la lettura sia ammessa?

Il testimone assente deve essere inserito nelle liste testimoniali, in modo che le parti abbiano avuto preventiva conoscenza della sua deposizione e possano articolare le proprie difese.

Come si raccorda l'art. 1245 con il codice di procedura penale del 1988?

Il c.p.p. del 1988 prevede agli artt. 512 e 512-bis le ipotesi di lettura per impossibilità sopravvenuta, nelle quali può rientrare la navigazione del teste; il principio di fondo resta il contraddittorio, con la lettura come eccezione tassativa.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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