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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1209 sanziona il comandante di nave o aeromobile diretto verso un porto italiano che rifiuta, senza giustificato motivo, di trasportare condannati, imputati, corpi di reato o atti e documenti penali su richiesta dell'autorità consolare.
  • Il trasporto deve avvenire nei limiti prescritti dalla legge: il comandante non è tenuto a eseguire trasporti che violino le norme di sicurezza della navigazione o la capienza del mezzo.
  • La richiesta dell'autorità consolare è condizione necessaria: in assenza di tale richiesta formale, non sorge l'obbligo e non vi è conseguente sanzione.
  • Il D.Lgs. 507/1999 ha depenalizzato la fattispecie, trasformandola in illecito amministrativo salvo che il fatto costituisca reato.
  • La norma si inserisce nel sistema di cooperazione giudiziaria internazionale affidata alle autorità consolari nel campo del diritto penale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1209 Codice della Navigazione — Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto del Regno, che, a richiesta dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 12) che "Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 1209 del Codice della navigazione costituisce uno strumento di cooperazione giudiziaria internazionale affidato agli operatori della navigazione: impone al comandante di nave o aeromobile diretto verso un porto italiano di assolvere, su richiesta del consolato, a una funzione ausiliaria nella catena della giustizia penale. Il trasporto forzoso di condannati e imputati — nonché di corpi di reato, atti e documenti processuali — è una necessità pratica in una fase storica in cui la cooperazione giudiziaria internazionale non disponeva di meccanismi automatici come quelli offerti oggi dai trattati di estradizione, dal mandato d'arresto europeo o dai canali Interpol. La norma si inquadra nel più ampio sistema di obblighi pubblici che il Codice del 1942 pone a carico dei comandanti, concepiti come soggetti investiti di funzioni pubblicistiche non solo a bordo, ma anche nel rapporto con le autorità dello Stato.

Presupposti applicativi

Perché la fattispecie si configuri è necessario il concorso di più elementi: (a) il comandante deve essere al comando di una nave o di un aeromobile diretto a un porto del Regno (oggi: porto italiano); (b) la richiesta deve provenire dall'autorità consolare competente, non da qualsiasi autorità straniera; (c) l'oggetto del trasporto deve rientrare nelle categorie indicate: condannati, imputati, corpi di reato, altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali; (d) il trasporto deve essere possibile 'nei limiti prescritti dalla legge', il che esclude l'obbligo quando le caratteristiche del mezzo, le norme di sicurezza o la capienza non lo consentano. Il rifiuto è lecito, invece, quando sussista un 'giustificato motivo', locuzione che abbraccia ragioni di ordine tecnico-nautico, di sicurezza a bordo, o giuridiche (ad esempio un conflitto con le norme dello Stato di bandiera o del porto di partenza).

Oggetto del trasporto: condannati, imputati e corpora delicti

Le categorie di oggetti elencati dall'art. 1209 coprono l'intero arco dei bisogni della cooperazione penale internazionale informale. I 'condannati' sono soggetti già sottoposti a sentenza definitiva da eseguire; gli 'imputati' comprendono soggetti in stato di custodia cautelare o da ricondurre sotto la giurisdizione italiana; i 'corpi di reato' sono le cose sulle quali o mediante le quali è stato commesso il reato (art. 253 c.p.p.), nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Agli 'altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali' appartengono referti tecnici, verbali, campioni biologici, e ogni elemento utile alla istruzione o al dibattimento. Il comandante è tenuto a ricevere a bordo tutto ciò che rientri in queste categorie, previa richiesta consolare formale.

Evoluzione sanzionatoria

Nella versione originaria del 1942 la fattispecie era una contravvenzione penale punita con arresto fino a sei mesi ovvero ammenda. Il D.Lgs. 507/1999 ha operato una depenalizzazione parziale: la fattispecie diventa illecito amministrativo — con sanzione da tre milioni a diciotto milioni di lire — solo 'se il fatto non costituisce reato'. La clausola è significativa: se il rifiuto integra un reato autonomo (ad esempio favoreggiamento, aiuto all'evasione, o reati contro l'autorità giudiziaria), si applica la norma penale ordinaria, che prevale sulla sanzione amministrativa. Ciò è conforme al principio di specialità di cui all'art. 9 della L. 689/1981, che esclude il concorso tra sanzione penale e amministrativa per lo stesso fatto.

Sanzione accessoria e profili pratici

Secondo l'art. 1214 del Codice della navigazione, la violazione dell'art. 1209 comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli professionali o dalla professione. Ciò significa che il comandante non solo paga la sanzione pecuniaria, ma può vedersi temporaneamente sospeso il titolo abilitativo alla conduzione della nave o dell'aeromobile, con conseguenze dirette sulla propria attività lavorativa. Sul piano pratico, il comandante che riceve una richiesta consolare deve valutare rapidamente la fattibilità del trasporto: se le condizioni a bordo lo consentono, il rifiuto deve essere sorretto da un giustificato motivo documentabile per iscritto, al fine di evitare la contestazione della violazione.

Casi pratici

Caso 1: Rifiuto di trasportare un imputato estradando

Tizio, comandante di un traghetto passeggeri diretto da Tunisi a Palermo, riceve dal consolato italiano a Tunisi la richiesta di imbarcare Caio, soggetto in custodia cautelare da ricondurre in Italia per un procedimento penale pendente. Tizio rifiuta, adducendo genericamente l'incompatibilità con il viaggio; l'autorità marittima italiana, informata al rientro, contesta la violazione dell'art. 1209 e avvia il procedimento per la sospensione del titolo professionale.

Caso 2: Trasporto di corpora delicti su richiesta consolare

Caio, comandante di una nave cargo di rientro da Buenos Aires a Napoli, viene contattato dal consolato italiano in Argentina con la richiesta di imbarcare campioni biologici e documenti sequestrati nell'ambito di un'indagine penale; Caio accetta e garantisce la custodia adeguata dei materiali fino alla consegna all'autorità giudiziaria italiana in porto.

Caso 3: Giustificato motivo per il rifiuto

Sempronio, comandante di un aeromobile cargo con capacità passeggeri limitata, riceve la richiesta consolare di trasportare un condannato in regime di traduzione; Sempronio rifiuta motivando il diniego con la mancanza di spazi sicuri per la custodia del soggetto e l'assenza del personale di scorta adeguato — ragioni che integrano un giustificato motivo e escludono la punibilità ai sensi dell'art. 1209.

Domande frequenti

Il comandante è obbligato a trasportare chiunque gli venga presentato dall'autorità consolare?

No: l'obbligo sussiste solo nei limiti prescritti dalla legge e in assenza di giustificato motivo; ragioni di sicurezza, capienza o incompatibilità tecnica possono giustificare il rifiuto.

Cosa si intende per 'corpi di reato' che il comandante deve trasportare?

Si tratta delle cose sulle quali o mediante le quali è stato commesso il reato, nonché del prodotto, profitto o prezzo del reato (art. 253 c.p.p.), inclusi campioni e documenti processuali.

La sanzione dell'art. 1209 è penale o amministrativa?

Dal 1999, a seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 507/1999, è una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto integri autonomamente un reato, nel qual caso si applica la legge penale.

La violazione dell'art. 1209 comporta anche la sospensione del titolo professionale?

Sì: ai sensi dell'art. 1214 del Codice della navigazione, la violazione dell'art. 1209 comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli professionali.

Chi può formulare la richiesta di trasporto ai sensi dell'art. 1209?

Solo l'autorità consolare italiana nel paese estero; una richiesta proveniente da autorità straniere non fa sorgere l'obbligo previsto dall'art. 1209.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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