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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Doppia fattispecie: l'articolo disciplina sia l'imbarco autorizzato ma irregolare da parte del comandante (primo comma) sia l'imbarco clandestino da parte di chiunque (secondo comma).
  • Materie vietate: armi e munizioni da guerra, gas tossici, esplosivi, sostanze infiammabili e altre merci pericolose per nave, aeromobile, carico o persone.
  • Autorizzazione prescritta: il comandante deve disporre dell'autorizzazione prevista dagli articoli 193 e 816 del Codice della navigazione prima di imbarcare tali materiali.
  • Aggravante: se l'imbarco clandestino è compiuto da un componente dell'equipaggio, la sanzione è aumentata.
  • No pagamento ridotto: in entrambi i casi non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981.
  • Clausola di specialità: le disposizioni non si applicano se il fatto è già previsto come reato da altre disposizioni di legge.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1199 Codice della Navigazione — Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. 59 Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a tremila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire cinquecento. 59 Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge. ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 5, lettere a) e b che: – "nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"." – "nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"."

Commento

Ratio e struttura della norma

L'articolo 1199 del Codice della navigazione presidia la sicurezza delle navi e degli aeromobili contro il rischio che materiali altamente pericolosi vengano imbarcati senza le dovute autorizzazioni o, peggio, in modo clandestino. La disposizione costituisce un presidio di sicurezza pubblica e di ordine della navigazione che si affianca alla normativa penale ordinaria in materia di armi ed esplosivi, operando in modo specifico nel contesto della navigazione marittima e aerea. La ratio è duplice: da un lato, si vuole garantire che il trasporto di materiali bellici e pericolosi avvenga solo previa verifica delle condizioni di sicurezza da parte delle autorità competenti; dall'altro, si intende prevenire l'utilizzo delle navi e degli aeromobili come vettori non controllati di materiali idonei a minacciare la sicurezza a bordo e nei porti o negli aeroporti di destinazione.

La fattispecie del comandante: imbarco senza autorizzazione

Il primo comma si rivolge al comandante della nave o dell'aeromobile, nazionale o straniero, che imbarca armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose senza l'autorizzazione prescritta dagli articoli 193 e 816 del Codice della navigazione. L'articolo 193 disciplina le condizioni per l'imbarco di materiali pericolosi sulle navi mercantili, richiedendo la comunicazione preventiva alle autorità marittime e il rispetto delle normative tecniche di stivaggio; l'articolo 816, simmetricamente, regola le corrispondenti condizioni per gli aeromobili. Il comandante, in quanto responsabile della sicurezza a bordo, è il soggetto su cui grava l'obbligo di verificare la regolarità delle autorizzazioni prima di consentire il carico. La sanzione originariamente penale (arresto fino a sei mesi o ammenda) è stata convertita dal D.Lgs. 507/1999 in una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra dieci milioni e sessanta milioni di lire, oggi rivalutata in euro secondo i criteri di conversione.

La fattispecie clandestina: imbarco da parte di chiunque

Il secondo comma sanziona chiunque imbarca clandestinamente su una nave o aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, l'aeromobile, il carico o le persone. Il termine 'clandestinamente' evoca l'elemento dell'occultamento o del raggiro: il soggetto agisce all'insaputa del comandante o delle autorità di controllo, nascondendo le merci pericolose tra i bagagli o la merce legittima. La nozione di 'materie nocive o pericolose' è più ampia di quella del primo comma e include qualunque sostanza idonea a causare danni a bordo, consentendo una lettura estensiva coerente con la finalità preventiva della norma. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la sanzione è aumentata: il legislatore ha ritenuto che la conoscenza dei meccanismi di controllo a bordo renda la condotta più grave e meritevole di un trattamento sanzionatorio più severo.

Il divieto di pagamento in misura ridotta

In entrambi i casi previsti dall'articolo 1199 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale esclusione, rimasta immutata anche dopo la depenalizzazione del 1999, segnala la volontà del legislatore di non consentire una definizione 'facilitata' degli illeciti in materia di merci pericolose: l'accertamento formale della violazione e il pagamento dell'intera sanzione sono considerati strumenti necessari per garantire la tracciabilità degli episodi e la deterrenza nei confronti di condotte potenzialmente gravissime.

Clausola di specialità e rapporti con la normativa penale ordinaria

L'ultimo periodo dell'articolo precisa che le sue disposizioni non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge. Si tratta di una clausola di specialità in favore delle norme penali comuni: il trasporto clandestino di armi da guerra, di esplosivi o di sostanze chimiche pericolose può integrare fattispecie più gravi previste dal codice penale, dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931), dal D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) o dalla legislazione internazionale di contrasto al traffico illecito di armi. In tali casi l'articolo 1199 cede il passo, e il fatto sarà giudicato e punito secondo le norme penali applicabili, evitando il concorso tra la sanzione amministrativa e la sanzione penale.

Casi pratici

Caso 1: Il comandante che imbarca armi senza autorizzazione

Tizio, comandante di un cargo mercantile, accetta di imbarcare una partita di munizioni da guerra a richiesta di un cliente, senza verificare che l'autorizzazione prescritta dall'articolo 193 del Codice della navigazione sia stata rilasciata dalla competente autorità marittima. In porto di arrivo, durante i controlli doganali, la partita viene scoperta e Tizio è sottoposto al procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1199, primo comma, con applicazione della sanzione amministrativa nella misura massima.

Caso 2: Il passeggero che nasconde esplosivi nel bagaglio

Caio, passeggero a bordo di un traghetto nazionale, nasconde tra i bagagli personali una quantità di sostanze esplosive acquistate illegalmente, senza renderne nota la presenza al personale di bordo né alle autorità portuali. La scoperta avviene durante un controllo di sicurezza e Caio risponde della violazione dell'articolo 1199, secondo comma, mentre le autorità verificano se il fatto integri anche fattispecie penali più gravi secondo la normativa sugli esplosivi.

Caso 3: L'imbarco clandestino da parte di un componente dell'equipaggio

Sempronio, marinaio a bordo di un rimorchiatore d'altura, approfitta della propria familiarità con i locali di stivaggio per occultare bombolette di gas tossico destinate a una cessione illegale nel porto di destinazione. La condotta, scoperta durante un'ispezione della Guardia Costiera, integra la fattispecie aggravata prevista dall'articolo 1199, secondo comma, ultima parte, con la sanzione aumentata per i componenti dell'equipaggio.

Domande frequenti

Chi può imbarcare armi da guerra su una nave?

Solo il comandante, e solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione prescritta dall'art. 193 (per le navi) o dall'art. 816 (per gli aeromobili) del Codice della navigazione.

Cosa si intende per imbarco clandestino?

L'imbarco clandestino è quello effettuato di nascosto, senza che il comandante o le autorità di controllo siano a conoscenza della presenza delle merci pericolose a bordo.

I componenti dell'equipaggio sono sanzionati più gravemente?

Sì, se l'imbarco clandestino è compiuto da un componente dell'equipaggio, la sanzione amministrativa è più elevata rispetto a quella applicata ai soggetti estranei all'equipaggio.

È possibile pagare la sanzione in misura ridotta?

No, l'articolo 1199 esclude espressamente la possibilità di definire il procedimento con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/1981.

La norma si applica anche se il fatto è già reato secondo la legge penale?

No, la clausola di specialità dell'ultimo comma esclude l'applicazione dell'art. 1199 quando il fatto integra un reato previsto da altre disposizioni di legge, che prevalgono sulla sanzione amministrativa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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