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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di cooperazione: il componente dell'equipaggio deve prestare la propria opera per il ricupero dei relitti in caso di naufragio della nave o del galleggiante, se richiesto dal comandante o dall'autorità competente.
  • Sanzione contravvenzionale: il rifiuto ingiustificato è punito con ammenda, salvo che il fatto integri un reato più grave.
  • Clausola di sussidiarietà: la norma opera solo qualora il comportamento non costituisca un illecito penalmente più grave già previsto dall'ordinamento.
  • Soggetto attivo: la fattispecie è propria, rivolta esclusivamente ai componenti dell'equipaggio, non a terzi o semplici passeggeri.
  • Interesse protetto: la norma tutela la solidarietà marittima e il recupero del patrimonio nautico dopo un sinistro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1197 Codice della Navigazione — Rifiuto di cooperare al ricupero

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante . . . , essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.

In sintesi

  • Obbligo di cooperazione: il componente dell'equipaggio deve prestare la propria opera per il ricupero dei relitti in caso di naufragio della nave o del galleggiante, se richiesto dal comandante o dall'autorità competente.
  • Sanzione contravvenzionale: il rifiuto ingiustificato è punito con ammenda, salvo che il fatto integri un reato più grave.
  • Clausola di sussidiarietà: la norma opera solo qualora il comportamento non costituisca un illecito penalmente più grave già previsto dall'ordinamento.
  • Soggetto attivo: la fattispecie è propria, rivolta esclusivamente ai componenti dell'equipaggio, non a terzi o semplici passeggeri.
  • Interesse protetto: la norma tutela la solidarietà marittima e il recupero del patrimonio nautico dopo un sinistro.
Ratio e inquadramento sistematico

L'articolo 1197 del Codice della navigazione si colloca nella sezione dedicata alle contravvenzioni marittime e presidia uno dei valori fondanti del diritto della navigazione: la solidarietà tra quanti si trovano a bordo o nelle immediate vicinanze di una nave sinistrata. Il naufragio — inteso come perdita definitiva o grave compromissione dell'uso della nave o del galleggiante — genera non soltanto un'emergenza per la salvaguardia delle persone, ma anche la necessità di recuperare i relitti, ossia i resti materiali dell'unità affondata o incagliata. Il legislatore ha ritenuto che i componenti dell'equipaggio, in forza del loro rapporto di servizio e della loro specifica competenza tecnica, non possano sottrarsi a tale compito quando ne siano espressamente richiesti da chi ne ha l'autorità.

Struttura della fattispecie

La norma configura un reato omissivo proprio: il soggetto attivo è tassativamente il componente dell'equipaggio, categoria che comprende tutte le persone arruolate a bordo con funzioni tecniche o di servizio, in base agli articoli da 115 a 132 del Codice della navigazione. Il comportamento illecito consiste nel rifiuto di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti dopo un naufragio. Il rifiuto deve essere ingiustificato: se il componente si trova in condizioni fisiche tali da rendergli impossibile la prestazione, o se la richiesta lo esporrebbe a un rischio sproporzionato per la propria incolumità, l'elemento soggettivo della fattispecie potrebbe mancare. L'obbligo di cooperazione scatta su richiesta del comandante — che in mare conserva poteri di direzione anche dopo il naufragio fino alla salvaguardia dell'unità e del carico — oppure dell'autorità competente, tipicamente la Capitaneria di porto o l'autorità marittima territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12 del Codice della navigazione.

Clausola di sussidiarietà e rapporti con altri reati

La formula «qualora il fatto non costituisca un più grave reato» inserisce una clausola di sussidiarietà espressa che relega la fattispecie a una posizione residuale nel sistema. Se il rifiuto di cooperare si accompagna ad altri comportamenti illeciti — per esempio sottrazione fraudolenta di relitti, appropriazione indebita di beni recuperati o resistenza all'autorità — troveranno applicazione le disposizioni penali più gravi, assorbendo la contravvenzione di cui all'articolo 1197. La norma assume quindi un ruolo di chiusura, destinata ad operare nei casi in cui il semplice rifiuto inerte non raggiunga la soglia di gravità propria dei reati compiuti.

Profili pratici e coordinamento con la disciplina del ricupero

La disciplina sostanziale del ricupero dei relitti è contenuta negli articoli 501 e seguenti del Codice della navigazione, che regolano i rapporti tra il proprietario della nave, i ricuperatori e lo Stato con riferimento ai beni abbandonati in mare. L'articolo 1197 si affianca a tale disciplina sul versante sanzionatorio, assicurando che i componenti dell'equipaggio non vengano meno ai propri doveri in una fase critica. Va ricordato che gli obblighi di cooperazione al ricupero sono distinti da quelli di assistenza alle persone in pericolo, che trovano disciplina nell'articolo 1158 del medesimo Codice (omessa assistenza in mare) e nell'articolo 1113 (abbandono del naufragio da parte del comandante): quest'ultimo presidia la salvezza delle persone, mentre l'articolo 1197 è orientato alla preservazione dei beni materiali già dopo che il pericolo per le persone è cessato o si è consolidato.

Considerazioni sanzionatorie

La sanzione originariamente prevista — ammenda fino a lire duemila — riflette il valore monetario del 1942 e non è stata aggiornata con un importo in euro dalla normativa successiva in modo specifico per questo articolo. Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha depenalizzato numerose contravvenzioni del Codice della navigazione, ma per l'articolo 1197 non risulta un aggiornamento esplicito della sanzione, fatto che nella pratica applicativa ne riduce la deterrenza effettiva. La norma mantiene tuttavia il suo valore di presidio simbolico del dovere di solidarietà marittima e può concorrere con le misure disciplinari previste dall'ordinamento del lavoro marittimo a carico del componente dell'equipaggio inadempiente.

Casi pratici

Caso 1: Il marinaio che si rifiuta di immergersi per recuperare l'attrezzatura

La motonave di Tizio subisce un naufragio parziale in acque costiere e il comandante ordina all'equipaggio di calarsi in acqua per recuperare il carico di reti da pesca ancora agganciato allo scafo. Caio, componente dell'equipaggio con mansioni di marinaio, rifiuta senza giustificato motivo di eseguire l'ordine, adducendo genericamente di non sentirsi in forma. Il comandante segnala il fatto alla Capitaneria di porto, che avvia il procedimento per l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1197.

Caso 2: L'autorità marittima che richiede assistenza al recupero dei relitti

Dopo l'incagliamento di un galleggiante adibito al trasporto di materiali inerti nel porto di Sempronio, la Capitaneria di porto richiede ai componenti dell'equipaggio rimasti a bordo di collaborare alle operazioni di recupero dell'ancora e delle catene disperse sul fondale. Tizio, nostromo, rifiuta di prestare la propria opera sostenendo di non avere più obblighi dopo la messa in sicurezza del personale. Il rifiuto, non giustificato da impedimenti fisici verificabili, integra la fattispecie dell'articolo 1197.

Caso 3: Cooperazione tardiva e rilevanza penale del rifiuto iniziale

Caio, fuochista a bordo di un rimorchiatore naufragato a causa di una tempesta, rifiuta inizialmente di cooperare al ricupero dei relitti richiesto dal comandante Sempronio, poi collabora soltanto dopo l'intervento dell'autorità portuale. Il rifiuto iniziale, anche se poi superato dalla cooperazione spontanea, rileva ai fini della contravvenzione, in quanto la fattispecie è integrata dal momento del rifiuto e non è neutralizzata dall'adempimento tardivo.

Domande frequenti

Chi è obbligato a cooperare al ricupero dei relitti?

Solo i componenti dell'equipaggio, ossia le persone arruolate con funzioni tecniche o di servizio a bordo della nave o del galleggiante naufragato. I passeggeri non rientrano nella fattispecie.

Chi può richiedere la cooperazione al recupero?

La richiesta può provenire dal comandante della nave, che mantiene poteri di direzione anche dopo il naufragio, oppure dall'autorità marittima competente, tipicamente la Capitaneria di porto.

Cosa succede se il componente dell'equipaggio si trova in difficoltà fisiche?

Il rifiuto motivato da reale impossibilità fisica o da un rischio sproporzionato per l'incolumità del componente non integra la fattispecie, poiché manca l'elemento dell'ingiustificatezza del rifiuto.

Quali sono le conseguenze se il fatto costituisce un reato più grave?

La clausola di sussidiarietà prevede che l'articolo 1197 non si applichi quando il comportamento integra una fattispecie penale più grave, che assorbe la contravvenzione.

La norma riguarda anche il recupero dei corpi delle vittime?

No, l'articolo 1197 è riferito al ricupero dei relitti, ossia dei resti materiali della nave o del galleggiante. La tutela delle persone in pericolo in mare è disciplinata da norme distinte, come gli articoli 1113 e 1158 del Codice della navigazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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