In sintesi
- Obbligo di dichiarazione: in caso di urto tra navi o aeromobili, il comandante deve rispettare le prescrizioni dell'art. 485, comma 2, che impongono lo scambio reciproco di informazioni identificative tra i comandanti coinvolti.
- Sanzione aggiornata: il D.Lgs. 507/1999 ha trasformato la fattispecie da penale a illecito amministrativo, con sanzione pecuniaria da due a dodici milioni di lire (oggi parametrata in euro).
- Soggetto attivo: il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile coinvolto nell'urto.
- Ratio: la norma mira ad assicurare la tracciabilità degli incidenti di navigazione e il corretto svolgimento delle procedure di accertamento dei danni e delle responsabilità.
- Coordinamento: la disposizione si integra con la disciplina dell'urto contenuta negli articoli da 482 a 491 del Codice della navigazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1198 Codice della Navigazione — Omissione di dichiarazioni in caso di urto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. 59 ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che " Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni."."
Stesso numero, altri codici
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Commento
Ratio e contesto normativo
L'articolo 1198 del Codice della navigazione sanziona l'omissione delle dichiarazioni che il comandante di nave, galleggiante o aeromobile è tenuto a rendere in caso di urto ai sensi dell'articolo 485, secondo comma. La disposizione si inscrive nel sistema di garanzie procedurali che il codice costruisce attorno all'istituto dell'urto — definibile come la collisione materiale tra due o più unità di navigazione — per assicurare che le responsabilità siano accertate con certezza e che le vittime o i soggetti danneggiati dispongano degli elementi informativi necessari a far valere i propri diritti.
Il contenuto dell'obbligo di dichiarazione ex art. 485, comma 2
L'articolo 485, secondo comma, prescrive che dopo un urto i comandanti delle unità coinvolte si forniscano reciprocamente il nome, il porto di iscrizione e il porto di provenienza e di destinazione delle rispettive navi. Si tratta di un obbligo di trasparenza reciproca, modellato su quanto previsto in ambito internazionale dalla Convenzione di Bruxelles del 1910 sull'urto tra navi, che all'articolo 8 prevedeva obblighi analoghi di comunicazione tra i comandanti coinvolti. L'omissione di tali dichiarazioni pregiudica non soltanto il diritto dei danneggiati a ricevere informazioni utili per l'esercizio delle azioni risarcitorie, ma anche l'attività delle autorità marittime chiamate a ricostruire la dinamica dell'incidente.
Evoluzione sanzionatoria: dalla pena penale alla sanzione amministrativa
Nella versione originaria del 1942, l'articolo 1198 prevedeva l'arresto fino a tre mesi ovvero l'ammenda fino a lire duemila, configurando la fattispecie come reato contravvenzionale. Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, intervenuto nell'ambito del più ampio processo di depenalizzazione avviato con la legge delega n. 205/1999, ha sostituito la sanzione penale con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra due milioni e dodici milioni di lire. Tale trasformazione ha segnato il definitivo inquadramento della condotta nell'alveo degli illeciti amministrativi, con le conseguenze processuali che ne derivano: applicazione delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, procedimento di accertamento e contestazione affidato all'autorità amministrativa, opposizione al tribunale civile.
Profili applicativi e coordinamento sistematico
L'obbligo di dichiarazione si affianca ai doveri di assistenza e soccorso previsti dall'articolo 486, che impone al comandante di prestare soccorso all'altra unità colpita. La violazione dell'articolo 1198 non esclude né assorbe la responsabilità per omessa assistenza, che rimane autonomamente sanzionata. Nella pratica, l'omissione delle dichiarazioni assume rilievo anche sul piano probatorio: la mancata comunicazione dei dati identificativi può essere valutata nel procedimento civile o arbitrale per la liquidazione dei danni da urto come elemento indiziario a carico del comandante inadempiente. Il quadro si completa con la responsabilità civile dell'armatore, che risponde solidalmente ai sensi dell'articolo 274 del Codice della navigazione per gli atti del comandante compiuti nell'esercizio delle funzioni.
Applicabilità agli aeromobili
La norma si applica espressamente anche al comandante dell'aeromobile, il che riflette la struttura unitaria del Codice della navigazione, che disciplina nella stessa fonte sia la navigazione marittima sia quella aerea. L'urto tra aeromobili — fenomeno purtroppo ricorrente nelle fasi di avvicinamento agli aeroporti o nella navigazione a vista — è soggetto alle stesse regole procedurali di comunicazione, con gli adattamenti resi necessari dalla diversa tipologia di incidente e dalla competenza delle autorità aeronautiche (ENAC e ANSV) in luogo delle capitanerie di porto.
Casi pratici
Caso 1: Il comandante che non fornisce i dati della nave dopo una collisione in rada
La motonave comandata da Tizio urta in rada con il peschereccio di Caio: Tizio, invece di fornire nome della nave, porto di iscrizione e destinazione come richiesto dall'art. 485 comma 2, abbandona rapidamente la scena senza rendere alcuna dichiarazione. La Capitaneria di porto, raccolta la denuncia di Caio, contesta a Tizio la violazione amministrativa dell'articolo 1198 e applica la sanzione pecuniaria prevista.
Caso 2: L'omissione parziale delle informazioni identificative
Dopo un urto in alto mare, il comandante Sempronio comunica soltanto il nome della propria nave ma omette di indicare il porto di iscrizione e la rotta, adducendo fretta per raggiungere il porto di destinazione. L'omissione parziale è equiparata all'omissione totale ai fini dell'articolo 1198, in quanto il secondo comma dell'articolo 485 impone la comunicazione integrale delle informazioni richieste.
Caso 3: Urto tra aeromobili: omissione delle dichiarazioni al comandante controparte
Due aeromobili leggeri, rispettivamente comandati da Tizio e Caio, si urtano durante le manovre di rullaggio in un aeroporto privato. Tizio, ritenendo il danno trascurabile, non fornisce a Caio i propri dati identificativi né quelli dell'aeromobile, violando l'obbligo di cui all'articolo 485 comma 2 e rendendo applicabile la sanzione amministrativa dell'articolo 1198.
Domande frequenti
Quali informazioni deve comunicare il comandante dopo un urto?
Ai sensi dell'art. 485 comma 2, il comandante deve fornire all'altra unità il nome della propria nave o aeromobile, il porto di iscrizione, il porto di provenienza e quello di destinazione.
La violazione dell'art. 1198 è un reato o un illecito amministrativo?
Dal 2000, a seguito del D.Lgs. 507/1999, si tratta di un illecito amministrativo sanzionato con una sanzione pecuniaria, non più con l'arresto o l'ammenda penale.
La norma si applica anche agli aeromobili?
Sì, l'articolo 1198 si applica espressamente al comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile coinvolto nell'urto.
L'omissione delle dichiarazioni può influire sul risarcimento del danno?
Sì, nel procedimento civile la mancata comunicazione dei dati identificativi può essere valutata come elemento indiziario a carico del comandante inadempiente e pregiudicare la posizione dell'armatore.
Come si coordina questa norma con l'obbligo di soccorso?
L'obbligo di dichiarazione dell'art. 1198 è distinto dall'obbligo di soccorso dell'art. 486: le due violazioni sono autonome e possono concorrere se il comandante omette sia il soccorso sia le dichiarazioni.
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