Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1166 Codice della Navigazione – Getto di materiali e interrimento dei fondali
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con l'ammenda fino a lire mille.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e inquadramento sistematico
L'art. 1166 Cod. Nav. sanziona l'inosservanza degli artt. 71 e 76 dello stesso codice, che disciplinano rispettivamente il getto di materiali nelle acque demaniali e le attività causative di interrimento dei fondali. La norma risponde a una duplice esigenza: preservare la navigabilità dei canali, dei porti e delle acque costiere - che può essere compromessa dall'accumulo di materiali sui fondali - e proteggere l'integrità del demanio idrico da modificazioni non autorizzate. L'interrimento dei fondali è un fenomeno di particolare rilevanza nei porti e nelle vie d'acqua interne: la riduzione del pescaggio disponibile può rendere impossibile la navigazione di navi a fondo profondo, con gravi ripercussioni economiche e di sicurezza.
Il contenuto degli artt. 71 e 76 richiamati
L'art. 71 Cod. Nav. disciplina il getto di materiali nelle acque demaniali marittime: vieta di gettare ancoraggio, catene, zavorra, immondizie o qualsiasi altro materiale nelle acque del porto o del mare territoriale senza l'autorizzazione dell'autorità marittima. L'autorizzazione, ove concessa, è soggetta a condizioni che garantiscono la compatibilità del getto con la sicurezza della navigazione e con la tutela del fondale. L'art. 76 regola le attività private che possono determinare modificazioni della configurazione dei fondali, compresi i lavori di scavo, dragaggio non autorizzato, scarico di materiale in eccedenza da attività estrattive o di costruzione. Tali attività, se condotte senza il previo assenso dell'autorità competente, producono potenzialmente un interrimento che riduce la profondità utile per la navigazione.
L'elemento oggettivo della violazione
La condotta sanzionata dall'art. 1166 è la mera inosservanza dei divieti e delle prescrizioni contenuti negli artt. 71 e 76: non è richiesto un danno effettivo ai fondali, essendo sufficiente il comportamento contra legem. Si tratta di un illecito di pericolo astratto: il legislatore del 1942 ha ritenuto che il getto non autorizzato e le attività di scavo o riporto non autorizzate presentino di per sé un rischio per la navigabilità e per l'ordine demaniale, indipendentemente dall'effettivo pregiudizio prodotto. L'elemento soggettivo è quello generico della coscienza e volontà della condotta.
Regime sanzionatorio e aggiornamento normativo
La sanzione originariamente prevista era una ammenda fino a lire mille: importo simbolicamente ridotto anche per i parametri del 1942, a testimonianza della natura contravvenzionale minore della fattispecie. Come per altre disposizioni della medesima parte del codice, la norma non è stata espressamente richiamata dal D.Lgs. 507/1999 tra quelle depenalizzate, il che ha generato incertezze applicative nella prassi. Tuttavia, il processo complessivo di riforma delle sanzioni del Codice della navigazione e il principio di ragionevolezza del sistema sanzionatorio inducono a privilegiare un'interpretazione che riconduca la fattispecie all'alveo degli illeciti amministrativi, ferma restando la competenza del giudice di merito per le fattispecie nelle quali la condotta di getto produca un danno ambientale rilevante.
Coordinamento con il diritto ambientale
Il getto non autorizzato di materiali in mare può oggi integrare anche le fattispecie disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), in particolare dall'art. 259 (abbandono di rifiuti) o dall'art. 137 (scarico non autorizzato in acque marine), nonché dall'art. 452-bis c.p. introdotto dalla L. 68/2015 in materia di inquinamento ambientale, ove il fatto produca una compromissione significativa degli ecosistemi marini. In tali casi, le norme più severe del diritto ambientale assorbono o si affiancano alla disposizione del Codice della navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Getto di zavorra in porto senza autorizzazione
Tizio, comandante di un rimorchiatore, ordina ai marinai di scaricare in banchina e poi gettare in porto la zavorra in eccesso della nave, senza richiedere l'autorizzazione dell'autorità marittima prevista dall'art. 71 Cod. Nav. La Capitaneria di porto, informata dai servizi di vigilanza portuale, contesta la violazione dell'art. 1166 e avvia il procedimento sanzionatorio.
Caso 2: Scarico di materiale edile che causa interrimento
Caio, imprenditore edile, autorizza il proprio cantiere a scaricare il materiale di risulta degli scavi direttamente in un canale della navigazione interna, provocando il parziale interrimento del fondale. L'autorità competente per la navigazione interna accerta la violazione dell'art. 76 Cod. Nav., contesta l'illecito ex art. 1166 e ordina il dragaggio del canale a spese di Caio.
Caso 3: Dragaggio abusivo di fondale portuale
Sempronio, gestore di un cantiere nautico, esegue lavori di dragaggio del fondale antistante la propria area di alaggio senza alcuna autorizzazione dell'autorità marittima, modificando la profondità del fondale in un'area portuale di accesso comune. L'autorità accerta la violazione dell'art. 1166 in relazione all'art. 76 Cod. Nav. e impone l'immediata cessazione dei lavori abusivi.
Domande frequenti
L'art. 1166 si applica anche al getto di rifiuti in mare?
Sì, per il profilo della violazione del Codice della navigazione. Tuttavia, se il getto di rifiuti produce inquinamento delle acque marine, possono applicarsi le norme più gravi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e, in caso di compromissione significativa dell'ecosistema, anche le disposizioni penali introdotte dalla L. 68/2015.
Cosa si intende per 'interrimento dei fondali' ai fini dell'art. 76 richiamato dall'art. 1166?
L'interrimento è il progressivo innalzamento del fondale per accumulo di materiali (sedimenti, detriti, materiale di riporto), con riduzione del tirante d'acqua disponibile per la navigazione. L'art. 76 vieta le attività private idonee a produrre tale effetto senza autorizzazione dell'autorità competente.
È necessaria l'autorizzazione anche per il dragaggio finalizzato a rimuovere materiale accumulatosi naturalmente?
Sì. Qualsiasi intervento di modifica dei fondali nelle acque demaniali, incluso il dragaggio, anche se finalizzato al ripristino della profondità originaria, richiede l'autorizzazione dell'autorità marittima competente ai sensi dell'art. 76 Cod. Nav.
La norma si applica solo al mare o anche alla navigazione interna?
L'art. 1166 richiama gli artt. 71 e 76 Cod. Nav., che riguardano sia le acque marittime demaniali sia - per le disposizioni applicabili - le zone portuali della navigazione interna. La tutela si estende dunque anche ai canali e ai corsi d'acqua navigabili.
Chi è competente a far rispettare gli artt. 71 e 76 e a sanzionare le violazioni?
La Capitaneria di porto per le acque marittime; l'autorità idraulica e portuale competente per la navigazione interna. In entrambi i casi si applica il procedimento sanzionatorio amministrativo della L. 689/1981.