← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Divieto di estrazione: è vietato estrarre arena, alghe, ghiaia o altri materiali dal demanio marittimo, dal mare territoriale e dalle zone portuali della navigazione interna senza la concessione di cui all'art. 51 Cod. Nav.
  • Sanzione amministrativa: per effetto del D.Lgs. 507/1999, la vecchia pena penale è stata convertita in sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a diciotto milioni (oggi riferibile all'equivalente in euro).
  • Presupposto della concessione: l'attività estrattiva è lecita solo se preceduta da apposita concessione demaniale rilasciata dall'autorità competente.
  • Bene protetto: la norma tutela l'integrità del demanio marittimo e dei fondali portuali dalla compromissione derivante da prelievi non autorizzati di materiale.
  • Depenalizzazione: con il decreto legislativo 507/1999 il fatto è stato depenalizzato, passando dall'illecito penale all'illecito amministrativo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1162 Codice della Navigazione — Estrazione abusiva di arena o altri materiali

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell'articolo 51, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire mille. 59 ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."

Commento

Ratio e contesto sistematico

L'art. 1162 del Codice della navigazione si colloca nel Libro IV, dedicato alle disposizioni penali e alle sanzioni amministrative a tutela del demanio marittimo e della navigazione interna. La norma presidia l'integrità fisica del demanio marittimo — che comprende il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti ai sensi dell'art. 28 Cod. Nav. — nonché del mare territoriale e delle zone portuali della navigazione interna. L'estrazione non autorizzata di arena, alghe, ghiaia o altri materiali può alterare i fondali, compromettere la navigabilità, danneggiare gli ecosistemi costieri e pregiudicare la funzione demaniale dei beni. La ratio è dunque duplice: tutela del patrimonio pubblico e preservazione dell'ambiente marino-costiero.

La fattispecie e il presupposto concessorio

Il precetto si articola in un divieto condizionato: l'estrazione è consentita soltanto a chi abbia ottenuto la concessione demaniale marittima prescritta dall'art. 51 Cod. Nav. Quest'ultimo subordina ogni attività estrattiva nelle pertinenze del demanio marittimo a un atto autorizzativo della competente autorità marittima, che valuta l'impatto sull'integrità del bene pubblico e fissa le condizioni operative. L'elemento materiale della violazione consiste dunque nell'estrarre — anche in minima quantità — uno qualsiasi dei materiali tipizzati (arena, alghe, ghiaia «o altri materiali», con formula aperta) in assenza o in eccesso rispetto alla concessione rilasciata. L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è quello generico: è sufficiente la coscienza e volontà di estrarre i materiali senza titolo concessorio.

La depenalizzazione del 1999 e il regime sanzionatorio vigente

Nella formulazione originaria del 1942, la condotta era sanzionata penalmente con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda. Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in attuazione della delega di cui alla L. 25 giugno 1999, n. 205, ha operato una depenalizzazione di vasta portata degli illeciti minori del Codice della navigazione. Per effetto dell'art. 10, comma 1, del citato decreto, la sanzione penale è stata interamente sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria, fissata in origine da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Tali importi, espressi in lire, devono intendersi convertiti in euro ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, che ha stabilito il tasso di conversione irrevocabile di 1936,27 lire per euro. La sanzione amministrativa è irrogata dall'autorità marittima competente ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, con le garanzie procedimentali ivi previste (contestazione, scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione).

Coordinamento con la disciplina ambientale e demaniale

L'art. 1162 non esaurisce il sistema sanzionatorio applicabile all'estrazione abusiva di materiali demaniali. In presenza di danni all'ecosistema marino, possono concorrere le disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), in particolare quelle sul danno ambientale. La concessione demaniale marittima, presupposto negativo della fattispecie, è disciplinata dagli artt. 36-55 Cod. Nav. e dal relativo regolamento di esecuzione; il suo rilascio compete alla Capitaneria di porto o all'autorità portuale per le aree di propria competenza. L'autorità che accerta la violazione può, oltre ad applicare la sanzione, disporre il ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore.

Profili pratici e casistica

Nella prassi, la fattispecie ricorre tipicamente nell'ambito dell'attività estrattiva non autorizzata di sabbia da spiagge demaniali — fenomeno di rilevante impatto ambientale sulle coste — nonché nell'estrazione di ghiaia da fondali portuali e nella raccolta non autorizzata di alghe o posidonia. Occorre distinguere l'estrazione abusiva, sanzionata dall'art. 1162, dall'occupazione abusiva del demanio marittimo, che è fattispecie distinta disciplinata da altre norme del codice. L'eventuale sequestro del materiale estratto può essere disposto in sede amministrativa quale misura accessoria.

Casi pratici

Caso 1: Estrazione di sabbia dalla spiaggia demaniale

Tizio, titolare di una piccola impresa edile, preleva con un mezzo meccanico diverse tonnellate di sabbia da un tratto di spiaggia demaniale senza alcuna concessione marittima, ritenendo sufficiente il consenso verbale del sindaco del comune rivierasco. La Capitaneria di porto accerta la violazione dell'art. 1162 Cod. Nav. e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, disponendo altresì il ripristino dell'area a spese di Tizio.

Caso 2: Raccolta di ghiaia dal fondale portuale

Caio, operatore portuale, estrae ghiaia dal fondale di un porto commerciale per utilizzarla in un cantiere privato, senza richiedere la concessione di cui all'art. 51 Cod. Nav. All'esito del controllo ispettivo, l'autorità portuale competente avvia il procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 689/1981 e ingiunge a Caio il pagamento della sanzione amministrativa.

Caso 3: Raccolta non autorizzata di alghe in zona portuale

Sempronio, pescatore artigianale, raccoglie sistematicamente grandi quantità di alghe nelle acque portuali di una città costiera per rivenderle a un'azienda cosmetica, senza disporre di alcun titolo concessorio. L'autorità marittima, dopo accertamento, contesta la violazione dell'art. 1162 Cod. Nav. e applica la sanzione amministrativa, poiché le alghe rientrano nella categoria «altri materiali» richiamata dalla norma.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'altri materiali' nell'art. 1162 Cod. Nav.?

La formula 'altri materiali' ha carattere residuale e aperto: comprende qualsiasi sostanza naturale estratta dal demanio marittimo o dai fondali portuali, purché non diversamente disciplinata. Vi rientrano, ad esempio, le alghe, la posidonia e i ciottoli.

La sanzione dell'art. 1162 è penale o amministrativa?

A seguito della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 507/1999, la sanzione è esclusivamente amministrativa pecuniaria. Non è prevista alcuna pena detentiva né ammenda penale per questa condotta.

Chi rilascia la concessione richiesta dall'art. 51 Cod. Nav.?

La concessione è rilasciata dalla Capitaneria di porto o dall'autorità portuale competente per territorio, previo accertamento della compatibilità dell'attività estrattiva con l'integrità del demanio e con gli interessi pubblici.

È possibile estrarre piccole quantità di sabbia per uso personale senza concessione?

No. La norma non prevede soglie quantitative minime: qualsiasi estrazione, anche di modesta entità, effettuata senza la concessione prescritta dall'art. 51 Cod. Nav. integra la violazione e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa.

Possono concorrere ulteriori sanzioni ambientali?

Sì. In presenza di danno all'ecosistema marino, possono applicarsi anche le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 sul danno ambientale, indipendentemente dalla sanzione amministrativa prevista dall'art. 1162 Cod. Nav.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.