Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1147 Codice della Navigazione – Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila. Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e inquadramento sistematico
L'articolo 1147 del Codice della navigazione tutela la proprietà di navi, galleggianti e aeromobili che versano in situazioni di abbandono, sommersione o perdita in seguito a un sinistro. La norma si distingue dall'art. 1146 - che punisce l'appropriazione dei soli relitti - per l'ampiezza dell'oggetto materiale: qui si tratta dell'intero mezzo, considerato come unità patrimoniale. Il legislatore ha ritenuto che l'impossessamento dell'intero mezzo integri un disvalore maggiore rispetto all'appropriazione di parti o resti, come riflette la pena base più elevata (reclusione da uno a cinque anni, con minimo espresso) e la congiunzione delle sanzioni (reclusione e multa, non alternative).
Condizioni del mezzo che integrano la fattispecie
La norma individua le condizioni del mezzo che rendono punibile l'impossessamento: per le navi e i galleggianti, l'abbandono, la sommersione o il naufragio; per gli aeromobili, l'abbandono, la caduta o la perdita. L'«abbandono» presuppone una scelta del proprietario o dell'equipaggio di lasciare il mezzo senza intenzione di recuperarlo nell'immediato, ma non implica la rinuncia definitiva al diritto di proprietà: il proprietario conserva il diritto dominicale fino all'eventuale derelizione formale o all'acquisto a titolo originario da parte dello Stato. La «sommersione» e il «naufragio» indicano stati fattuali del mezzo; la «perdita» degli aeromobili comprende sia la caduta in mare sia la perdita in zone inaccessibili. In tutte queste situazioni il mezzo non è res nullius: appartiene ancora al suo proprietario o ai suoi aventi causa, e l'impossessamento da parte di terzi è illecito.
Condotta tipica: impossessamento
Il termine «impossessarsi» rimanda a una condotta attiva di apprensione materiale del mezzo o di esercizio del potere di fatto su di esso: non è sufficiente la mera presenza a bordo di un relitto, occorrendo un atto positivo di appropriazione. Esempi tipici: rimettere in funzione una nave affondata per trasferirla altrove, rimorchiare un galleggiante abbandonato in acque internazionali verso un porto diverso da quello di competenza, smontare sistematicamente un aeromobile caduto per rivendicarne i componenti. Non si confonde con l'attività lecita di salvataggio e recupero, che avviene nel rispetto delle norme sul soccorso e il recupero (artt. 490 ss. cod. nav.) e con la denuncia all'autorità competente.
Confronto con il salvataggio e il recupero legittimi
Il confine tra l'impossessamento illecito e il salvataggio/recupero legittimo è tracciato dalla procedura seguita. Chi recupera un mezzo abbandonato seguendo le norme del codice - denunciando il ritrovamento, coinvolgendo le autorità marittime o aeronautiche, partecipando alle operazioni ufficiali di recupero - acquisisce un diritto al compenso o al premio di salvataggio ma non commette il reato. Chi invece si impossessa del mezzo clandestinamente, senza denuncia e senza il rispetto delle procedure, integra la fattispecie dell'art. 1147. In ambito internazionale, la Convenzione internazionale sul salvataggio in mare (Londra 1989), ratificata dall'Italia, fissa il quadro della cooperazione tra Stato di bandiera, Stato costiero e operatori di recupero, nel quale va letta anche la norma interna.
Aggravante e aspetti processuali
Il secondo comma - rinviando al secondo comma dell'art. 1146 - aggiunge l'aggravante per il personale marittimo e aeronautico e per i soggetti addetti ai servizi portuali o di navigazione: aumento fino a un terzo della pena. La ratio è identica a quella dell'art. 1146: la posizione professionale di prossimità al settore acuisce il disvalore della condotta. La norma si applica anche in ambito internazionale quando il mezzo è battente bandiera italiana o l'atto è commesso in acque soggette alla giurisdizione italiana (art. 4 c.p. e normativa UNCLOS). Il reato è procedibile d'ufficio in quanto delitto.
Casi pratici
Caso 1: Rimorchio clandestino di una nave abbandonata
Tizio, proprietario di un rimorchiatore, individua in alto mare una nave da carico abbandonata dall'equipaggio in seguito a un'avaria grave; anziché informare la guardia costiera, la aggancia e la traina verso un porto straniero per venderla a un demolitore. L'impossessamento dell'intera nave abbandonata integra il reato ex art. 1147, primo comma.
Caso 2: Il personale portuale che si appropria di un galleggiante sommerso
Caio, addetto alle operazioni portuali, riesce a riportare a galla un pontone sommerso durante i lavori di dragaggio del porto e, invece di comunicarlo alla capitaneria, lo sposta in un'area privata e lo utilizza per le proprie attività. L'aggravante del secondo comma si applica per la qualifica di personale addetto ai servizi di porto, con pena aumentata fino a un terzo.
Caso 3: Recupero abusivo di un aeromobile caduto
Sempronio, titolare di un'impresa di recupero, localizza un piccolo aeromobile caduto in una zona boschiva remota, trasporta il mezzo smontato nella propria officina e lo rivende a pezzi prima che le autorità aeronautiche possano intervenire. L'impossessamento del mezzo perduto, compiuto senza denuncia e in modo clandestino, integra la fattispecie dell'art. 1147.
Domande frequenti
Una nave abbandonata può essere considerata res nullius, liberamente appropriabile?
No. Il proprietario conserva il diritto di proprietà sul mezzo anche dopo l'abbandono, salva la formale derelizione o l'acquisto a titolo originario da parte dello Stato. L'impossessamento senza il rispetto delle procedure di recupero è punito dall'art. 1147.
Qual è la differenza tra l'art. 1146 e l'art. 1147?
L'art. 1146 punisce l'appropriazione dei relitti (parti, resti, frammenti); l'art. 1147 punisce l'impossessamento dell'intero mezzo (nave, galleggiante, aeromobile). L'art. 1147 prevede una pena più severa e congiunzione delle sanzioni, riflettendo il maggiore disvalore della condotta.
Chi recupera una nave affondata può tenerla?
Solo se segue le procedure di recupero previste dagli artt. 490 ss. cod. nav.: denuncia del ritrovamento, coinvolgimento delle autorità marittime e partecipazione alle operazioni ufficiali. In tal caso acquista un diritto al compenso o al premio di salvataggio, ma non la proprietà del mezzo.
La Convenzione internazionale sul salvataggio in mare influisce sull'art. 1147?
Indirettamente sì: la Convenzione di Londra del 1989 fissa il quadro dell'attività legittima di recupero e salvataggio, distinguendola dall'impossessamento illecito. Chi opera nel rispetto di tale Convenzione non commette il reato, anzi acquista il diritto al compenso previsto.
Il reato si applica anche in acque internazionali?
Sì, quando il mezzo batte bandiera italiana o quando l'atto è compiuto in acque soggette alla giurisdizione italiana ai sensi della UNCLOS e dell'art. 4 c.p. Per i mezzi stranieri in acque internazionali la giurisdizione segue la legge della bandiera del mezzo e gli accordi bilaterali.