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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Soggetti attivi: i componenti dell'equipaggio che si impossessano della nave o dell'aeromobile su cui prestano servizio.
  • Modalità violenta: reclusione da 10 a 20 anni se l'impossessamento avviene con violenza o minaccia verso il comandante, gli ufficiali della nave o i graduati dell'aeromobile.
  • Modalità fraudolenta o clandestina: reclusione da 3 a 12 anni se avviene clandestinamente o con mezzi fraudolenti.
  • Aggravante per ruolo direttivo: pena aumentata fino a un terzo per promotori e capi, a rispecchiare la maggiore responsabilità organizzativa.
  • Attenuante per gli estranei: chi non fa parte dell'equipaggio ma partecipa all'impossessamento subisce una pena ridotta fino a un terzo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1138 Codice della Navigazione — Impossessamento della nave o dell’aeromobile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti: 1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile; 2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto è commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo. Se il fatto è commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 1138 del Codice della navigazione sanziona una forma particolarmente grave di ammutinamento: non il semplice rifiuto di obbedire agli ordini del comandante (disciplinato altrove nel codice), ma l'effettivo impossessamento del mezzo, vale a dire la sottrazione del controllo fisico e operativo della nave o dell'aeromobile da parte di chi vi presta servizio come membro dell'equipaggio. Si tratta di un reato che mette in pericolo diretto la vita dei passeggeri, dell'equipaggio non coinvolto e dei terzi, nonché la sicurezza della navigazione in generale. La norma si distingue dalla pirateria (art. 1135) perché quest'ultima implica un attacco esterno verso un'altra nave, mentre l'art. 1138 presuppone una condotta interna: i soggetti attivi sono componenti dell'equipaggio che agiscono contro il mezzo su cui già si trovano.

Le due modalità di impossessamento

Il legislatore ha distinto due ipotesi in ragione della modalità esecutiva, con pene sensibilmente diverse. La modalità violenta o mediante minaccia (n. 1) è la più grave: comporta la reclusione da 10 a 20 anni, pena equivalente a quella della pirateria consumata. La violenza deve essere esercitata nei confronti del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile — vale a dire delle figure di vertice della catena di comando — al fine di neutralizzarne l'autorità e prendere il controllo del mezzo. La modalità clandestina o fraudolenta (n. 2) è punita con pena inferiore (reclusione da 3 a 12 anni): la minore severità dipende dall'assenza di violenza fisica diretta, pur riconoscendo la gravità dell'impossessamento ottenuto con l'inganno o di nascosto.

Il ruolo di promotore o capo e la sua aggravante

L'art. 1138 prevede un'aggravante per i promotori e per i capi dell'azione: la pena è aumentata fino a un terzo. La distinzione tra promotore (colui che ha ideato e organizzato il piano) e capo (colui che lo dirige operativamente) riflette categorie ben note al diritto penale dell'associazione criminale (cfr. art. 416 c.p.). In entrambi i casi la responsabilità è più intensa perché il contributo causale all'evento è determinante: senza la guida dei capi, l'impossessamento del mezzo difficilmente si realizzerebbe. L'aggravante si applica a prescindere dalla modalità (violenta o fraudolenta).

Gli estranei all'equipaggio e la riduzione di pena

Il terzo comma prevede una riduzione di pena fino a un terzo per le persone estranee all'equipaggio che partecipano all'impossessamento: passeggeri, clandestini o complici imbarcati a tale scopo. La riduzione è giustificata dalla posizione diversa: il membro dell'equipaggio abusa di una posizione di fiducia e di accesso privilegiato al mezzo (armi, comandi, sistemi di navigazione), mentre l'estraneo non è portatore di tale specifica posizione; la sua responsabilità — pur grave — è valutata come meno intensa.

Coordinamento con la Convenzione SUA 1988 e il contesto del terrorismo marittimo

La Convenzione per la Soppressione degli Atti Illeciti contro la Sicurezza della Navigazione Marittima (SUA, Roma, 10 marzo 1988) e il relativo Protocollo (SUA 2005) obbligano gli Stati firmatari a criminalizzare l'impossessamento di navi, i sabotaggi e le minacce alla sicurezza marittima. L'art. 1138 cod. nav. costituisce lo strumento con cui l'Italia adempie a tale obbligo per la navigazione marittima, mentre la sicurezza dell'aviazione civile è disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 1971 (attentati contro la sicurezza dell'aviazione civile) e dalle sue modifiche successive. Nei casi di impossessamento a fini terroristici, possono concorrere le disposizioni del codice penale in materia di terrorismo (artt. 270-bis ss. c.p.).

Casi pratici

Caso 1: Ammutinamento violento a bordo di una nave da carico

Tizio, nostromo, raduna sei marinai e, con minacce armate, costringe il comandante e i due ufficiali a rinchiudersi in una cabina, prendendo il controllo della nave per dirottarla verso un porto straniero al fine di consegnare il carico a terzi. La condotta integra l'art. 1138, n. 1: reclusione da 10 a 20 anni; come promotore dell'azione, la pena di Tizio è aumentata fino a un terzo.

Caso 2: Impossessamento clandestino di un aeromobile

Caio, membro dell'equipaggio di cabina, approfitta della distrazione dei piloti durante lo scalo tecnico per modificare i codici di accesso al cockpit, rendendo impossibile ai piloti rientrare in cabina di pilotaggio. L'impossessamento avvenuto con mezzi fraudolenti integra la fattispecie di cui all'art. 1138, n. 2: reclusione da 3 a 12 anni.

Caso 3: Passeggero estraneo all'equipaggio che partecipa al dirottamento

Sempronio, passeggero a bordo di un traghetto, si unisce ai marinai ammutinati fornendo loro le chiavi della sala macchine di cui era venuto illegittimamente in possesso. In quanto estraneo all'equipaggio, beneficia della riduzione di pena fino a un terzo prevista dal terzo comma dell'art. 1138.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra impossessamento della nave (art. 1138) e pirateria (art. 1135)?

La pirateria (art. 1135) implica un attacco esterno da parte di una nave verso un'altra, mentre l'art. 1138 riguarda i componenti dell'equipaggio che si impossessano del mezzo su cui già si trovano, agendo dall'interno.

La pena cambia a seconda di come avviene l'impossessamento?

Sì. Con violenza o minaccia verso comandante/ufficiali: reclusione da 10 a 20 anni. Con modalità clandestina o fraudolenta: reclusione da 3 a 12 anni. I promotori e i capi subiscono un aumento fino a un terzo in entrambe le ipotesi.

Un passeggero che aiuta l'equipaggio ammutinato è punito allo stesso modo dei marinai?

No. L'estraneo all'equipaggio beneficia di una riduzione di pena fino a un terzo rispetto alle pene previste per i componenti dell'equipaggio, in ragione della sua posizione meno privilegiata e della minore intensità dell'abuso di fiducia.

L'art. 1138 si applica anche agli aeromobili?

Sì. La norma si applica esplicitamente alla nave e all'aeromobile, riferendosi nel caso dell'aeromobile alla violenza verso i 'graduati' (equivalente degli ufficiali nell'aviazione).

Quale convenzione internazionale disciplina l'impossessamento di navi a livello internazionale?

La Convenzione SUA (Roma, 1988) e il suo Protocollo del 2005 obbligano gli Stati a criminalizzare l'apprensione illecita di navi. Per gli aeromobili, la Convenzione di Montreal del 1971 e quella dell'Aja del 1970 regolano il dirottamento aereo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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