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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici: priva il soggetto del diritto di esercitare funzioni che richiedano tali titoli da quindici giorni a un anno.
  • Sospensione dalla professione marittima, aeronautica o della navigazione interna: priva del diritto di esercitare la professione, con la stessa durata (quindici giorni — un anno).
  • Le disposizioni del codice penale sulla sospensione dall'esercizio di una professione si applicano in quanto compatibili.
  • Nessuna delle due forme di sospensione comporta la decadenza dall'abilitazione: al termine, la capacità operativa si ripristina.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1083-ter Codice della Navigazione — Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734 , per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno. La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno. Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.

Commento

Funzione dell'articolo nel sistema delle sanzioni accessorie

L'art. 1083-ter del Codice della navigazione svolge, rispetto alle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 1083-bis, la stessa funzione che l'art. 1083 assolve rispetto alle pene accessorie penali: ne specifica gli effetti concreti e i limiti di durata. La norma completa quindi il quadro sistematico del doppio binario sanzionatorio (penale e amministrativo) che caratterizza il Codice della navigazione nella sua attuale configurazione, successiva alle riforme di depenalizzazione.

Sospensione dai titoli professionali: effetti e durata

Il primo comma disciplina la sospensione dai titoli professionali marittimi (artt. 123 e, per la navigazione interna, art. 134) e aeronautici (art. 734). L'effetto è identico a quello della corrispondente sospensione penale: il soggetto è privato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio per cui sia richiesto uno di quei titoli. La durata minima è di quindici giorni, quella massima di un anno. Il tetto massimo di un anno — inferiore ai due anni della sospensione penale — è coerente con il principio di proporzionalità: le violazioni amministrative esprimono un disvalore inferiore ai reati e richiedono una risposta sanzionatoria meno intensa. Come accade per la sospensione penale, questa misura non determina la decadenza dall'abilitazione: il titolo professionale permane; semplicemente, per la durata della sospensione, non può essere esercitato.

Sospensione dalla professione: effetti e durata

Il secondo comma regola la sospensione dalla professione marittima, aeronautica o della navigazione interna per i soggetti privi dei titoli di vertice ma comunque appartenenti al personale del settore. Anche qui la durata è compresa tra quindici giorni e un anno. La sospensione dalla professione, a differenza dell'interdizione penale, non ha effetti permanenti: al termine del periodo, il soggetto riacquista automaticamente il diritto di esercitare la propria attività professionale. La simmetria con la sospensione dai titoli, tanto negli effetti quanto nei limiti di durata, riflette la coerenza interna del sistema.

Applicabilità del codice penale in via suppletiva

Il terzo comma dispone l'applicazione, «in quanto compatibili», delle disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione (art. 35 c.p.). Il rinvio è parziale e condizionato alla compatibilità: alcune regole del codice penale (come la decorrenza della sospensione dalla data di irrevocabilità della sentenza) non sono direttamente applicabili al procedimento amministrativo, che segue la disciplina della legge n. 689/1981. Il rinvio opera invece con piena efficacia per quanto attiene alle modalità di annotazione della sospensione, all'eventuale sospensione condizionale e ad altri profili che l'autorità amministrativa non ha disciplinato specificamente.

Coordinamento con la legge n. 689/1981 e profili procedurali

L'irrogazione della sospensione amministrativa accessoria deve avvenire nel rispetto del procedimento sanzionatorio dettato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, l'autorità competente (Capitaneria di porto, ENAC o altra autorità di settore) deve contestare all'interessato anche la violazione che dà luogo alla sanzione accessoria, garantirne il contraddittorio e motivare adeguatamente la scelta della durata della sospensione nell'ambito della forbice legale. L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione si propone dinanzi al giudice ordinario, che può sindacare sia la legittimità sia la congruità della misura accessoria.

Casi pratici

Caso 1: Pilota aeronautico sospeso per un anno dall'abilitazione

Tizio, pilota di un aeromobile da trasporto commerciale, commette una violazione amministrativa grave prevista dal codice della navigazione. L'ENAC, con ordinanza-ingiunzione, irroga la sanzione pecuniaria principale e, in via accessoria, la sospensione dai titoli aeronautici per un anno: durante tale periodo, Tizio non può esercitare la funzione di pilota, pur conservando formalmente il brevetto.

Caso 2: Ufficiale di navigazione interna: sospensione di trenta giorni

Caio, ufficiale di un battello adibito al trasporto di merci su un fiume, incorre in una violazione amministrativa riguardante le norme di sicurezza della navigazione interna. La Capitaneria di porto irroga la sospensione dai titoli della navigazione interna per trenta giorni: Caio non può svolgere le proprie funzioni per tale periodo, al termine del quale riprende l'attività senza necessità di nuova abilitazione.

Caso 3: Marinaio senza titolo di vertice: sospensione dalla professione per sessanta giorni

Sempronio, marinaio semplice privo di titoli ex art. 123, viene sanzionato in via amministrativa per una violazione del codice. L'autorità competente, accertata la sua appartenenza alla seconda categoria dell'art. 1083-bis, applica la sospensione dalla professione marittima per sessanta giorni, impedendogli di imbarcarsi su qualsiasi nave per tutta la durata della misura.

Domande frequenti

Qual è la durata massima della sospensione amministrativa accessoria?

Un anno, sia per la sospensione dai titoli professionali sia per quella dalla professione. Il limite è inferiore a quello della sospensione penale (due anni), in coerenza con il minore disvalore delle violazioni amministrative rispetto ai reati.

La sospensione comporta la perdita dell'abilitazione professionale?

No. A differenza dell'interdizione penale, la sospensione amministrativa accessoria non provoca la decadenza dall'abilitazione: al termine del periodo, il soggetto riacquista automaticamente il diritto di esercitare le proprie funzioni o la propria professione.

Il codice penale si applica alle sanzioni amministrative accessorie della navigazione?

Sì, in via suppletiva e in quanto compatibile. L'art. 1083-ter rinvia alle disposizioni del codice penale sulla sospensione dall'esercizio di una professione per colmare le lacune non disciplinate dalla normativa speciale del codice della navigazione.

Chi determina la durata concreta della sospensione nell'ambito del minimo e massimo legali?

L'autorità amministrativa competente (Capitaneria di porto, ENAC, ecc.) determina la durata nell'ordinanza-ingiunzione, con l'obbligo di motivare la scelta; il giudice ordinario, in caso di opposizione, può sindacare la congruità della misura.

Si può impugnare solo la parte dell'ordinanza relativa alla sospensione accessoria?

Sì. Il destinatario può limitare l'opposizione alla sanzione accessoria anche senza contestare quella principale, purché indichi i motivi specifici che ne giustificano l'annullamento o la riduzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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