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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Inizio del rischio assicurativo: la copertura decorre dal momento in cui cominciano le manovre di involo, non dal semplice posizionamento dell'aeromobile in pista.
  • Fine del rischio assicurativo: la copertura cessa al termine delle manovre di approdo, comprendendo l'intera fase di atterraggio e rollout.
  • Continuità della copertura: tra inizio dell'involo e completamento dell'approdo il rischio è ininterrotto, indipendentemente dalla durata del volo.
  • Collocazione sistematica: la norma appartiene alle disposizioni comuni alle assicurazioni aeronautiche, fungendo da regola generale applicabile ai diversi tipi di polizza.
  • Rilevanza operativa: la delimitazione temporale è essenziale per stabilire se un sinistro rientri o meno nel periodo garantito dalla polizza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1019 Codice della Navigazione — Durata del rischio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il rischio comincia dall'inizio delle manovre per l'involo e finisce al termine di quelle di approdo. Disposizioni comuni

Commento

Ratio e funzione della norma

L'articolo 1019 del Codice della navigazione individua i confini temporali del rischio nelle assicurazioni aeronautiche, stabilendo con precisione il momento iniziale e quello finale della copertura. La norma risponde all'esigenza di ancorare la durata della garanzia assicurativa a fasi operative dell'aeromobile chiaramente identificabili, evitando incertezze interpretative che potrebbero pregiudicare tanto l'assicurato quanto il danneggiato. La collocazione tra le 'Disposizioni comuni' evidenzia il carattere trasversale della regola, destinata a operare in tutti i rami dell'assicurazione aeronautica disciplinati dal titolo.

Le manovre di involo

Il codice adopera l'espressione 'manovre per l'involo' per indicare l'insieme delle operazioni preparatorie al decollo: rullaggio verso la testata pista, allineamento, avvio della corsa di decollo e stacco delle ruote dal suolo. L'inizio di tali manovre costituisce il momento a partire dal quale l'aeromobile si trova esposto ai rischi tipici del volo — vibrazioni strutturali, stress aerodinamici, pericoli di collisione in fase di rotazione — e pertanto la copertura si attiva a partire da questo istante, non già dal semplice motore acceso o dal movimento nel piazzale. Il criterio è prevalentemente fattuale: occorre valutare se l'aeromobile abbia intrapreso le operazioni funzionalmente dirette al decollo, con ciò distinguendo la fase di tassaggio ordinario dalla corsa di decollo vera e propria.

Le manovre di approdo

Simmetricamente, il rischio cessa 'al termine di quelle di approdo', locuzione che ricomprende la planata, il contatto con la pista, il deceleramento e il rullaggio verso il parcheggio o il gate. Non è dunque sufficiente il touchdown per considerare concluso il sinistro: il rischio permane finché l'aeromobile non abbia completato il percorso di atterraggio e sia tornato in una condizione di sicurezza statica. Questa soluzione è coerente con la realtà operativa, poiché gli incidenti avvengono frequentemente nelle fasi di decelerazione e di uscita dalla pista. La norma tutela il periodo di massima vulnerabilità dell'aeromobile, che non si esaurisce con il primo contatto fisico col suolo.

Coordinamento con la disciplina contrattuale e con l'art. 547

L'art. 1019 fissa la durata minima del rischio in modo dispositivo rispetto all'autonomia privata: le parti possono convenire una copertura più estesa — ad esempio, includendo la sosta a terra — ma non possono ridurla al di sotto dei limiti indicati, pena la frustrazione della garanzia nei momenti di massimo pericolo. Il rinvio all'art. 547 (contenuto nel successivo art. 1020 in tema di prescrizione) dimostra come la parte aeronautica del codice si coordini sistematicamente con quella marittima, adottando soluzioni analoghe per problemi strutturalmente simili. La clausola 'Disposizioni comuni', infine, fa sì che la regola dell'art. 1019 si applichi sia alle assicurazioni sull'aeromobile, sia a quelle sulla responsabilità civile dell'esercente, sia alle polizze merci.

Profili pratici e rilevanza in caso di sinistro

In sede di liquidazione del sinistro, l'accertamento dell'orario e delle modalità di avvio delle manovre di involo o di approdo diventa questione determinante per stabilire se l'evento dannoso sia coperto dalla polizza. Registri di bordo, dati del sistema ACARS, comunicazioni con la torre di controllo e rapporti ATC costituiscono le fonti probatorie ordinariamente utilizzate per collocare temporalmente il sinistro rispetto ai confini fissati dall'art. 1019. In caso di controversia, la giurisprudenza tende a interpretare estensivamente la nozione di 'manovre di involo' e di 'manovre di approdo' in favore dell'assicurato, riconoscendo la natura di norma di protezione propria di questo tipo di disposizione.

Casi pratici

Caso 1: Incidente in fase di rullaggio pre-decollo

Tizio è esercente di un aeromobile da turismo; durante il rullaggio verso la testata pista, prima dell'inizio della corsa di decollo, l'aeromobile subisce una collisione con un mezzo di rampa. L'assicuratore contesta la copertura sostenendo che le manovre di involo non fossero ancora iniziate; tuttavia, poiché Tizio aveva già ottenuto il via libera dalla torre e stava effettuando la procedura di allineamento, il sinistro rientra nel periodo di rischio ex art. 1019.

Caso 2: Danni durante il rollout dopo l'atterraggio

Caio è comandante di un aereo commerciale: al termine della corsa di atterraggio, durante la decelerazione sul manto di pista, un cedimento del carrello provoca danni alla struttura. La compagnia assicuratrice eccepisce che il rischio fosse già cessato con il touchdown; il sinistro è invece coperto perché le manovre di approdo non erano ancora concluse al momento dell'evento.

Caso 3: Sinistro in fase di avvicinamento finale

Sempronio gestisce una flotta cargo; uno degli aeromobili subisce danni da bird strike durante la fase di finale, pochi secondi prima dell'atterraggio. L'evento si verifica pacificamente nel corso delle manovre di approdo, sicché la polizza stipulata da Sempronio copre integralmente i danni alla struttura e al motore interessato dall'impatto.

Domande frequenti

Quando inizia esattamente la copertura assicurativa per un aeromobile?

La copertura inizia dal momento in cui cominciano le manovre per l'involo, ossia le operazioni preparatorie al decollo, incluso il rullaggio funzionale alla corsa di decollo.

Il rischio cessa con il touchdown dell'aeromobile?

No. Il rischio cessa solo al termine delle manovre di approdo, che includono la decelerazione, il rollout e il rullaggio verso il parcheggio.

Un sinistro avvenuto durante il rullaggio ordinario in piazzale è coperto?

Di norma no, se il rullaggio avviene in fase di transito verso il gate e non è ancora parte delle manovre di involo; la distinzione è però fattuale e dipende dalle circostanze concrete.

Le parti possono contrattualmente modificare la durata del rischio?

Sì, possono estenderla — ad esempio coprendo anche la sosta a terra — ma non possono ridurla al di sotto dei limiti minimi fissati dall'art. 1019.

Quali fonti si usano per dimostrare quando è iniziato o finito il rischio?

Registri di bordo, dati ACARS, comunicazioni radio con la torre di controllo e rapporti ATC sono le principali prove per collocare temporalmente un sinistro rispetto ai confini dell'art. 1019.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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