In sintesi
- Forma della dichiarazione di abbandono: sia la dichiarazione dell'assicurato sia quella dell'assicuratore che rifiuta di acquistare la proprietà devono rispettare la forma prescritta dall'art. 864 cod. nav.
- Pubblicità obbligatoria: entrambe le dichiarazioni devono essere rese pubbliche ai sensi degli artt. 865 e seguenti del Codice della navigazione.
- Doppia dichiarazione: la norma disciplina sia l'atto di abbandono dell'assicurato sia la facoltà dell'assicuratore di rifiutare l'acquisto della proprietà.
- Rinvio agli artt. 864 e ss.: la norma opera un rinvio tecnico alle disposizioni sulla forma e pubblicità degli atti aeronautici di trasferimento della proprietà.
- Collocazione: la rubrica indica il confine della sezione, aprendo quella relativa alle assicurazioni obbligatorie per danni a terzi sulla superficie.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1009 Codice della Navigazione — Forma dell’abbandono dell’aeromobile
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
La dichiarazione di abbandono dell'aeromobile e quella con la quale l'assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprietà dell'aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta nell'articolo 864 e rese pubbliche ai sensi degli articoli 865 e seguenti. Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto Sezione I Assicurazione obbligatoria della responsabilità per danni a terzi sulla superficie
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 1009 del Codice della navigazione completa la disciplina dell'abbandono dell'aeromobile dettando le regole di forma e pubblicità che devono essere osservate per le dichiarazioni connesse a tale istituto. La norma risponde a un'esigenza di certezza giuridica e di tutela dei terzi: l'abbandono di un aeromobile e il trasferimento della sua proprietà all'assicuratore sono atti di rilevante impatto giuridico ed economico, che richiedono garanzie formali adeguate e idonea pubblicità.
La disposizione opera un rinvio tecnico all'art. 864 per la forma delle dichiarazioni, e agli artt. 865 e seguenti per la pubblicità. Questo meccanismo di rinvio è coerente con la tecnica legislativa del Codice della navigazione, che tende a unificare le regole formali e di pubblicità degli atti aventi a oggetto aeromobili, raccordando le disposizioni sulle assicurazioni con il regime generale degli atti di disposizione sui velivoli.
Le due dichiarazioni disciplinate
La norma contempla due distinte dichiarazioni: quella con cui l'assicurato abbandona l'aeromobile all'assicuratore, e quella con cui l'assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprietà del medesimo. L'assicuratore, dunque, non è obbligato ad accettare la proprietà dell'aeromobile abbandonato: può rifiutarla, ma anche tale rifiuto deve essere formalizzato nelle forme prescritte e reso pubblico.
Questa impostazione bilancia gli interessi delle parti: l'assicurato può liberarsi del relitto o del velivolo gravemente danneggiato cedendone la proprietà per ottenere l'indennità, ma l'assicuratore ha la facoltà di non accollarsi oneri connessi alla gestione del bene (ad esempio costi di recupero, demolizione, obblighi ambientali). Entrambe le posizioni devono però essere esercitate con adeguata formalità, a tutela della certezza dei traffici giuridici.
Forma degli atti: rinvio all'art. 864
L'art. 864 cod. nav. disciplina la forma degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e di altri diritti reali sugli aeromobili, richiedendo in via generale la forma scritta e ulteriori requisiti funzionali alla registrazione e all'iscrizione nei registri aeronautici. Il rinvio operato dall'art. 1009 impone che anche le dichiarazioni di abbandono rispettino tali requisiti formali, evitando che un atto di tale rilevanza possa essere operato verbalmente o in forma non documentata.
La ratio è quella di assicurare che il mutamento della titolarità dell'aeromobile — sia in senso positivo (acquisto da parte dell'assicuratore) sia in senso negativo (rifiuto dell'acquisto) — sia tracciato in modo inequivocabile, con data certa e identificazione delle parti.
Pubblicità degli atti: rinvio agli artt. 865 e seguenti
Oltre alla forma, la norma impone che le dichiarazioni siano rese pubbliche secondo le modalità previste dagli artt. 865 e seguenti del Codice della navigazione. Le disposizioni richiamate regolano l'iscrizione e la trascrizione nei registri aeronautici, in particolare nel Registro Aeronautico Nazionale (RAN) tenuto dall'ENAC. La pubblicità ha funzione dichiarativa nei confronti dei terzi: consente di opporle l'avvenuto mutamento della titolarità o il rifiuto dell'acquisto, proteggendo i creditori e chiunque abbia interessi sull'aeromobile.
In mancanza di pubblicità, gli atti potrebbero non essere opponibili ai terzi in buona fede, con conseguente incertezza sui diritti reali sull'aeromobile. La prescrizione della pubblicità costituisce quindi un presidio essenziale di tutela del mercato aeronautico e dei suoi operatori.
Profili pratici e coordinamento con la sezione seguente
Dal punto di vista pratico, l'operatore che intende procedere all'abbandono dell'aeromobile dovrà predisporre la dichiarazione nelle forme prescritte dall'art. 864, farla sottoscrivere dalle parti interessate, e procedere alle formalità pubblicitarie previste dagli artt. 865 e ss. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'assicuratore che decida di non accettare la proprietà del velivolo abbandonato.
La rubrica dell'art. 1009 segnala altresì il passaggio a una nuova sezione dedicata alle assicurazioni obbligatorie per i danni a terzi sulla superficie e per i danni da urto, che costituisce un blocco normativo distinto rispetto alle assicurazioni volontarie del corpo dell'aeromobile e del nolo trattate nelle disposizioni precedenti.
Casi pratici
Caso 1: Abbandono dell'aeromobile e acquisto da parte dell'assicuratore
Tizio, assicurato per il corpo del proprio aeromobile da turismo, a seguito di un grave incidente che rende il velivolo irrecuperabile decide di procedere all'abbandono in favore dell'assicuratore per ottenere l'indennità per perdita totale. Predispone la dichiarazione scritta nelle forme prescritte dall'art. 864 cod. nav., la sottoscrive con l'assicuratore che accetta l'acquisto della proprietà, e provvede alla trascrizione nel RAN ai sensi degli artt. 865 e ss., così perfezionando il trasferimento.
Caso 2: Rifiuto dell'acquisto da parte dell'assicuratore
Caio abbandona il proprio aeromobile sinistrato all'assicuratore, ma quest'ultimo, ritenendo che i costi di recupero e smaltimento siano sproporzionati rispetto al valore residuo del relitto, dichiara di non voler acquistare la proprietà del velivolo. Tale rifiuto viene formalizzato per iscritto secondo l'art. 864 e trascritto nei registri aeronautici, rimanendo opponibile ai terzi e liberando l'assicuratore dagli oneri connessi alla gestione del bene.
Caso 3: Omissione delle formalità e conseguenze
Sempronio, esercente di un elicottero da lavoro aereo, procede all'abbandono del velivolo all'assicuratore con una semplice dichiarazione verbale, senza rispettare le forme dell'art. 864. Un creditore ipotecario dell'aeromobile contesta l'opponibilità dell'atto nei propri confronti: in mancanza delle formalità prescritte e della pubblicità nei registri aeronautici, l'abbandono non è opponibile ai terzi e il creditore può far valere i propri diritti sull'aeromobile.
Domande frequenti
Che forma deve avere la dichiarazione di abbandono dell'aeromobile?
Deve essere fatta nella forma prescritta dall'art. 864 cod. nav., che richiede la forma scritta con i requisiti necessari per la registrazione nei registri aeronautici. Non è sufficiente una dichiarazione verbale o informale.
L'assicuratore è obbligato ad accettare la proprietà dell'aeromobile abbandonato?
No. L'assicuratore può dichiarare di non voler acquistare la proprietà dell'aeromobile abbandonato, ma anche tale rifiuto deve essere formalizzato nelle forme dell'art. 864 e reso pubblico ai sensi degli artt. 865 e ss.
Perché è richiesta la pubblicità delle dichiarazioni di abbandono?
La pubblicità nei registri aeronautici (RAN-ENAC) rende l'atto opponibile ai terzi, tutelando creditori e chiunque abbia interessi sul velivolo. Senza pubblicità, l'abbandono potrebbe non essere opposto a terzi in buona fede.
Dove vengono pubblicate le dichiarazioni di abbandono degli aeromobili?
Le dichiarazioni vengono trascritte nel Registro Aeronautico Nazionale (RAN) tenuto dall'ENAC, secondo le modalità degli artt. 865 e seguenti del Codice della navigazione.
Vedi anche