In sintesi
- Identità di proprietario o esercente non esclude la disciplina: le norme sulle indennità e il compenso di assistenza e salvataggio si applicano anche quando il mezzo soccorritore e quello assistito appartengono allo stesso soggetto.
- Applicazione 'per quanto possibile': la clausola di adattamento riconosce che alcune disposizioni possono non trovare piena applicazione in ragione dell'identità soggettiva, ma le regole fondamentali restano operative.
- Tutela dell'equipaggio: la norma garantisce che i componenti dell'equipaggio mantengano i diritti al compenso anche quando il soccorso avviene tra mezzi dello stesso armatore.
- Prevenzione di conflitti di interessi: la disposizione evita che il proprietario comune riduca artificialmente il compenso a danno dell'equipaggio del mezzo soccorritore.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 990 Codice della Navigazione — Aeromobili dello stesso proprietario o esercente
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se l'aeromobile soccorritore e l'aeromobile assistito appartengono allo stesso proprietario o sono impiegati dallo stesso esercente.
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Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 990 del Codice della navigazione chiude la sequenza delle norme sul soccorso aeronautico (artt. 982-990) affrontando una questione di sistema: le regole sulla remunerazione del soccorso si applicano anche quando i due mezzi coinvolti — soccorritore e assistito — fanno capo allo stesso proprietario o allo stesso esercente? La risposta affermativa della norma, temperata dalla clausola «per quanto possibile», ha un preciso fondamento: senza questa previsione, un proprietario che possiede più aeromobili potrebbe disinteressarsi della disciplina remunerativa per i propri mezzi, danneggiando gli equipaggi che hanno comunque effettuato operazioni di soccorso rischiose e meritorie.
Il contenuto della regola e la clausola di adattamento
La norma non contiene una disciplina autonoma ma opera per rinvio: si applicano «le disposizioni che precedono» (artt. 982-989), con la qualificazione «per quanto possibile». La clausola di adattamento riconosce che alcune disposizioni presuppongono l'alterità soggettiva tra il soccorritore e l'assistito e non possono trovare applicazione letterale quando i due mezzi sono dello stesso proprietario. In particolare: l'obbligo di non prestare assistenza contro il rifiuto del comandante (artt. 983 e 984) perde parte del suo significato quando il proprietario è lo stesso, poiché il rifiuto del comandante del mezzo assistito sarebbe in qualche modo un rifiuto dell'imprenditore a se stesso; analogamente, la determinazione del compenso per accordo tra le parti (art. 986) richiede un adattamento quando le parti coincidono.
La tutela dell'equipaggio come finalità principale
La ragione più rilevante dell'art. 990 è la tutela dei componenti dell'equipaggio del mezzo soccorritore. Senza questa norma, un proprietario che possiede sia l'aeromobile soccorritore sia quello assistito potrebbe semplicemente ignorare la disciplina del compenso, trattando il soccorso come un'operazione interna irrilevante sul piano economico. L'art. 990 impedisce questa elusione: i componenti dell'equipaggio mantengono integralmente i diritti riconosciuti dagli artt. 985-988, compreso il diritto alla quota dei due terzi del compenso (art. 988) e il diritto di agire autonomamente se l'esercente non agisce per loro conto (art. 991). Il compenso deve essere determinato e corrisposto agli aventi diritto anche se, in termini di flussi di cassa consolidati a livello di proprietà, la spesa è solo un trasferimento interno.
Profili pratici: compagnie aeree con flotta mista
La norma ha rilevanza pratica nelle situazioni in cui una compagnia aerea con ampia flotta si trova a coordinare operazioni di assistenza tra propri aeromobili. Se un aereo della compagnia assiste un altro aereo della stessa compagnia in difficoltà, i piloti e i tecnici del mezzo soccorritore maturano comunque un credito per il compenso di soccorso, che l'esercente — la stessa compagnia — dovrà quantificare e corrispondere secondo i criteri legali. La compagnia non può invocare l'identità di esercente per sottrarsi all'obbligo verso i propri dipendenti. In pratica, la quantificazione del compenso avverrà all'interno della contabilità aziendale, ma i diritti dei lavoratori restano invariati.
Coordinamento con l'art. 970 e la disciplina marittima
Una norma analoga esiste per la navigazione marittima (art. 970, ultimo comma, del Codice della navigazione), con la medesima logica: le disposizioni sul soccorso si applicano anche tra navi dello stesso proprietario. L'art. 990 estende questa soluzione alla navigazione aerea, garantendo coerenza sistematica tra i due settori. A livello internazionale, la Convenzione di Londra sul salvamento del 1989 (art. 12, par. 2) prevede che il soccorso tra navi dello stesso proprietario non escluda il diritto al compenso, confermando la medesima impostazione del codice italiano.
Casi pratici
Caso 1: Elicottero di compagnia che assiste un altro della stessa flotta
Tizio, pilota di un elicottero della compagnia AlphaAir, interviene ad assistere un secondo elicottero della stessa AlphaAir rimasto in avaria in montagna. Poiché l'operazione ha prodotto un risultato utile, i componenti dell'equipaggio di Tizio hanno diritto al compenso previsto dall'art. 988, nonostante entrambi i mezzi siano di proprietà della stessa compagnia: l'art. 990 garantisce l'applicazione della disciplina.
Caso 2: Armatore che tenta di negare il compenso per identità soggettiva
Caio, esercente di due aeromobili cargo, ordina al comandante del primo di assistere il secondo in avaria e successivamente nega il diritto al compenso ai componenti dell'equipaggio del mezzo soccorritore, sostenendo che tra due propri mezzi non possa sorgere un credito. Il diniego è illegittimo: l'art. 990 impone l'applicazione delle disposizioni precedenti anche in questa situazione, e l'equipaggio può agire autonomamente ex art. 991.
Caso 3: Quantificazione del compenso in contabilità aziendale
La compagnia BetaFly possiede cinque aeromobili; uno di essi assiste un secondo in pericolo. La compagnia, applicando l'art. 990, quantifica il compenso secondo i criteri dell'art. 983, lo registra in contabilità interna come credito del mezzo soccorritore verso il mezzo assistito, e lo corrisponde all'equipaggio di Sempronio — comandante del soccorritore — nelle quote previste dall'art. 988.
Domande frequenti
Se i due aeromobili appartengono alla stessa compagnia, l'equipaggio perde il diritto al compenso?
No: l'art. 990 estende espressamente le disposizioni sul compenso di soccorso anche ai casi in cui soccorritore e assistito appartengono allo stesso proprietario o esercente, tutelando i diritti dell'equipaggio.
Cosa significa 'per quanto possibile' nell'art. 990?
Significa che alcune disposizioni presuppongono l'alterità soggettiva tra le parti e devono essere adattate; ad esempio, il rifiuto del comandante del mezzo assistito ha un significato diverso quando entrambi i mezzi fanno capo allo stesso proprietario.
Perché la legge applica le norme di soccorso anche tra mezzi dello stesso proprietario?
Per tutelare i componenti dell'equipaggio del mezzo soccorritore, che hanno il diritto al compenso (art. 988) indipendentemente dall'identità del proprietario dei due mezzi coinvolti.
L'art. 990 ha un equivalente per la navigazione marittima?
Sì: il Codice della navigazione prevede una norma analoga per le navi (art. 970, ultimo comma); la Convenzione di Londra 1989 adotta la stessa soluzione a livello internazionale.
L'equipaggio può agire direttamente contro la compagnia se questa nega il compenso?
Sì: l'art. 991 riconosce ai componenti dell'equipaggio il diritto di agire per la propria quota se l'esercente non agisce o non è legittimato, anche nell'ipotesi di identità di esercente.
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