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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il vettore aereo risponde delle cose consegnategli sino al momento della riconsegna al destinatario.
  • La responsabilità non si interrompe quando le cose vengono temporaneamente affidate a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.
  • L'affidamento a terzi può avvenire nell'interesse del vettore (esigenze di scaricazione) o per adempiere a obblighi regolamentari aeroportuali.
  • Il momento della riconsegna costituisce il discrimine temporale per la cessazione della responsabilità del vettore.
  • La norma richiama la disciplina convenzionale internazionale cui l'art. 951 rinvia, in particolare la Convenzione di Montréal del 1999.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 953 Codice della Navigazione — Riconsegna delle cose

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

Commento

Ratio e contesto normativo

L'art. 953 del Codice della navigazione disciplina il perimetro temporale della responsabilità del vettore aereo per le cose trasportate, sancendo che essa perdura dall'accettazione al completamento della riconsegna al destinatario. La disposizione si colloca nel titolo dedicato al trasporto aereo di cose e va letta in coordinamento con le norme convenzionali internazionali richiamate dall'art. 951 — in primis la Convenzione di Montréal del 1999, resa esecutiva in Italia con L. 10 gennaio 2004, n. 12, e vigente nell'Unione europea in forza del Reg. CE n. 889/2002. La Convenzione di Montréal stabilisce criteri analoghi all'art. 18, prevedendo che la responsabilità del vettore copra il periodo durante il quale il bagaglio o le merci sono in sua custodia, compreso il tempo in cui esse si trovano in aeroporto, a bordo dell'aeromobile o in qualsiasi altro luogo in caso di atterraggio fuori dall'aeroporto.

Il perimetro della responsabilità: dall'accettazione alla riconsegna

Il testo dell'art. 953 fissa due punti fermi: la consegna delle cose al vettore e la riconsegna al destinatario. Tra questi due istanti il vettore è custode a titolo di responsabilità, indipendentemente dalle vicende materiali che interessano il bene. Ciò significa che il rischio per perdita, avaria o ritardo grava sul vettore anche quando le cose non si trovino fisicamente a bordo dell'aeromobile, purché non si sia ancora perfezionata la riconsegna. La riconsegna al destinatario è un atto giuridico — non un mero fatto materiale — e si considera avvenuta quando il destinatario ha la possibilità concreta di riprendere la disponibilità della merce nelle forme previste dal contratto e dai regolamenti applicabili.

L'affidamento ad ausiliari: irrilevanza ai fini della responsabilità

La seconda parte dell'articolo chiarisce espressamente che la responsabilità del vettore permane anche quando le cose siano state affidate a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario, sia nell'interesse del vettore (ad esempio per le operazioni di scaricazione dall'aeromobile) sia per conformarsi a un regolamento aeroportuale. Si tratta di una norma che esclude qualsiasi effetto interruttivo dell'affidamento a terzi ausiliari: il vettore risponde del fatto dei suoi sostituti come del proprio, in applicazione del principio generale per cui chi si avvale dell'operato di un terzo nell'adempimento di un'obbligazione non può invocare il fatto di tale terzo come causa esoneratoria. Tale scelta legislativa è coerente con la struttura del trasporto aereo moderno, in cui le operazioni di rampa, l'handling e la custodia in transito sono normalmente delegate a società specializzate terze rispetto al vettore contrattuale.

Coordinamento con la Convenzione di Montréal 1999

La Convenzione di Montréal 1999, all'art. 18, comma 4, prevede che la responsabilità del vettore non si estende al periodo in cui le merci si trovano fuori dall'aeroporto — fuori cioè da qualsiasi struttura aeroportuale — salvo che tale affidamento avvenga con il consenso del mittente. In via speculare, l'art. 953 del Codice della navigazione non distingue il luogo in cui si trovano le cose durante l'affidamento all'ausiliario: quel che conta è che la riconsegna finale non si sia ancora perfezionata. Le due discipline sono sostanzialmente convergenti: la norma interna richiama implicitamente la Convenzione, che ne costituisce il parametro di interpretazione per il trasporto aereo internazionale, mentre per il trasporto interno residua l'applicazione diretta del Codice.

Profili pratici e applicativi

Sul piano operativo, la norma ha rilievo nei frequenti casi di danni occorsi durante le operazioni di scaricazione o nelle fasi di smistamento bagagli e merci in aeroporto. Il mittente o il destinatario che lamentino perdita o avaria devono fare capo al vettore contrattuale, il quale non potrà opporre la circostanza che al momento del danno le cose si trovassero nelle mani dell'handler aeroportuale. Il vettore potrà eventualmente agire in regresso verso l'ausiliario responsabile, ma ciò non incide sul rapporto con il danneggiato. Sotto il profilo probatorio, in caso di contestazione sul momento della riconsegna, assumono rilievo i documenti di trasporto (lettera di vettura aerea, air waybill) e i verbali di ricevimento della merce da parte del destinatario.

Casi pratici

Caso 1: Merce danneggiata durante le operazioni di scaricazione

Tizio spedisce via aerea una partita di componenti elettronici; durante le operazioni di scaricazione dall'aeromobile, il personale dell'handler aeroportuale incaricato dal vettore Caio S.p.A. fa cadere il pallet, causando danni alla merce. Caio S.p.A. non può opporre a Tizio il fatto che il danno sia stato materialmente causato dall'ausiliario, poiché ai sensi dell'art. 953 la responsabilità del vettore permane sino alla riconsegna al destinatario.

Caso 2: Furto in area di smistamento prima della riconsegna

Sempronio, destinatario di un collo prezioso, si reca all'aeroporto per ritirarlo: il collo risulta smarrito nell'area di smistamento gestita da un operatore terzo. Poiché la riconsegna non si è ancora perfezionata, il vettore risponde della perdita ai sensi dell'art. 953, indipendentemente dalla circostanza che il furto sia avvenuto in locali gestiti dall'handler e non dal vettore stesso.

Caso 3: Ritardo nella riconsegna per conformità a regolamento aeroportuale

Caio importa merci deperibili che vengono trattenute dall'operatore di assistenza a terra per consentire i controlli doganali previsti dal regolamento aeroportuale: nel frattempo la merce si deteriora. Il vettore Sempronio Cargo non può invocare l'obbligo regolamentare come causa esoneratoria, restando responsabile dei danni da ritardo fino al momento in cui Caio riceve effettivamente la merce.

Domande frequenti

Fino a quando il vettore aereo è responsabile delle merci trasportate?

Il vettore risponde dall'accettazione delle cose fino al momento della riconsegna al destinatario. La responsabilità non cessa finché il destinatario non ottiene la concreta disponibilità della merce.

Se il danno avviene durante le operazioni di scaricazione affidate a un handler, chi risponde?

Risponde comunque il vettore contrattuale: l'art. 953 stabilisce che l'affidamento a operatori di assistenza a terra o ad altri ausiliari non interrompe la sua responsabilità.

Qual è la disciplina internazionale di riferimento per il trasporto aereo di cose?

La Convenzione di Montréal del 1999, richiamata dall'art. 951 del Codice della navigazione, che regola in modo uniforme la responsabilità del vettore per perdita, avaria e ritardo nel trasporto aereo internazionale.

Il vettore può rivalersi sull'handler che ha causato il danno?

Sì: dopo aver risarcito il danneggiato, il vettore può agire in regresso verso l'ausiliario responsabile sulla base del contratto di handling o della responsabilità extracontrattuale, ma ciò non riduce la sua posizione nei confronti del mittente o del destinatario.

Cosa si intende per 'riconsegna' ai fini dell'art. 953?

La riconsegna è l'atto con cui il vettore o il suo ausiliario pone le cose nella concreta disponibilità del destinatario nelle modalità previste dal contratto e dai regolamenti applicabili; non è sufficiente il mero collocamento fisico della merce in un'area aeroportuale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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