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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se la partenza è impedita per causa non imputabile al passeggero, il contratto si risolve e il vettore restituisce il prezzo già pagato.
  • L'impedimento che colpisce un congiunto o un addetto alla famiglia che doveva viaggiare insieme dà a ciascun passeggero il diritto di chiedere la risoluzione.
  • Il passeggero è tenuto a dare tempestiva notizia dell'impedimento al vettore; il ritardo può comportare il risarcimento dei danni, entro il limite del prezzo del biglietto.
  • Se il bagaglio non viene ritirato a destinazione, si applicano in quanto compatibili i commi 1 e 2 dell'art. 454 Cod. nav.
  • L'art. 946, inserito nello stesso testo, prevede che il passeggero che non si presenta all'imbarco paghi l'intero prezzo, salvo sostituzione accettata dal vettore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 945 Codice della Navigazione — Impedimento del passeggero

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto. Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili. Art. 946 (Mancata partenza del passeggero). Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio. Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 945 del Codice della navigazione disciplina le conseguenze dell'impedimento sopravvenuto del passeggero, introducendo un meccanismo di risoluzione automatica del contratto di trasporto aereo quando la mancata partenza dipenda da una causa esterna non addebitabile al passeggero stesso. La norma bilancia due contrapposti interessi: da un lato la tutela del passeggero che subisce un evento imprevedibile, dall'altro la necessità del vettore di essere informato tempestivamente per gestire la disponibilità del posto e limitare il proprio pregiudizio organizzativo.

Impedimento non imputabile: presupposti e effetti

La risoluzione del contratto opera automaticamente quando l'impedimento alla partenza sia non imputabile al passeggero: si pensi a malattia improvvisa documentata, decesso di un familiare, calamità naturale che impedisce il raggiungimento dell'aeroporto, ovvero disposizioni dell'autorità che limitano i movimenti del soggetto. In tali casi il vettore è tenuto a restituire il prezzo di passaggio già pagato: la restituzione costituisce la naturale conseguenza della risoluzione per impossibilità sopravvenuta parziale o totale del sinallagma, poiché il servizio di trasporto non è stato e non potrà essere reso.

Impedimento del congiunto o dell'addetto alla famiglia

Il secondo comma estende la tutela al caso in cui l'impedimento riguardi uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia che avrebbero dovuto viaggiare insieme. Il legislatore ha considerato che il viaggio collettivo familiare sia un'unità inscindibile sotto il profilo della causa del contratto: la partenza solitaria degli altri componenti potrebbe svuotare di senso il trasporto. Pertanto, ciascuno dei passeggeri del gruppo può esercitare individualmente il diritto di risolvere il proprio contratto alle medesime condizioni — ottenendo la restituzione del prezzo — senza che il vettore possa opporre la propria non responsabilità rispetto alla situazione personale del congiunto impedito.

Obbligo di comunicazione tempestiva e responsabilità per il ritardo

La norma introduce un preciso obbligo di avviso tempestivo a carico del passeggero: la compagnia aerea deve essere informata dell'impedimento in modo tale da potersi organizzare (ad esempio ricollocando il posto). Qualora la notizia giunga in ritardo, il passeggero risponde del danno che il vettore provi di aver subito a causa di tale ritardo, ma questa responsabilità è limitata all'importo del prezzo del biglietto. Si tratta di una responsabilità risarcitoria tassatamente contenuta, coerente con i principi di limitazione del debito che permeano l'intero Codice della navigazione.

Mancato ritiro del bagaglio e rinvio all'art. 454

L'ultimo comma dell'art. 945 affronta un'ipotesi collegata: quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano in quanto compatibili i commi 1 e 2 dell'art. 454 Cod. nav. (dettato per il trasporto marittimo di cose), che disciplina la custodia delle merci non ritirate e le conseguenti responsabilità. Il rinvio adattativo consente di regolare situazioni in cui il passeggero ha subito un impedimento ma il bagaglio è già stato caricato sull'aeromobile.

Art. 946 — Mancata presentazione all'imbarco

L'art. 946, inserito nel medesimo testo normativo, disciplina la simmetrica ipotesi in cui sia il passeggero a non presentarsi all'imbarco senza giustificazione: in questo caso il prezzo è comunque dovuto per intero, trattandosi di inadempimento del passeggero. Tuttavia, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione, il prezzo non è dovuto e quello già pagato viene restituito. Questa previsione riflette il principio di mitigazione del danno: se il vettore copre comunque il posto, sarebbe ingiusto trattenere il doppio corrispettivo.

Casi pratici

Caso 1: Malattia improvvisa prima della partenza

Tizio ha acquistato un biglietto aereo per un volo internazionale, ma il giorno prima della partenza viene ricoverato in ospedale per un'appendicite acuta. Comunica tempestivamente la propria impossibilità a partire alla compagnia aerea, allegando il certificato medico. Ai sensi dell'art. 945, il contratto si risolve e il vettore è tenuto a restituire l'intero prezzo del biglietto, trattandosi di causa non imputabile al passeggero.

Caso 2: Impedimento di un familiare in viaggio di gruppo

Caio, sua moglie Caia e il figlio Sempronio hanno prenotato insieme un volo per le vacanze. Caia si frattura un polso il giorno della partenza e non può volare. Caio e Sempronio, pur potendo tecnicamente partire, decidono di rinunciare al viaggio: ai sensi del secondo comma dell'art. 945, possono entrambi chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo dei rispettivi biglietti.

Caso 3: Notizia tardiva dell'impedimento

Sempronio è impedito a partire per causa a lui non imputabile ma avvisa la compagnia aerea solo poche ore prima del decollo, quando la sostituzione del posto non è più possibile. Il vettore dimostra di aver subito un danno economico per il posto rimasto vuoto. Sempronio, pur avendo diritto alla restituzione del prezzo, sarà tenuto a risarcire il danno causato dalla comunicazione tardiva, entro il limite del prezzo del biglietto.

Domande frequenti

Ho diritto al rimborso del biglietto se non posso partire per malattia?

Sì, se l'impedimento è causato da un evento non imputabile al passeggero (come una malattia improvvisa), il contratto si risolve e il vettore deve restituire il prezzo già pagato, ai sensi dell'art. 945 Cod. nav.

Se mio figlio si ammala e non può partire, posso rinunciare al viaggio anche io?

Sì. L'art. 945 prevede che l'impedimento di un congiunto che doveva viaggiare insieme legittimi ciascun membro del gruppo a chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo.

Entro quando devo avvisare la compagnia se non riesco a partire?

La legge richiede una comunicazione tempestiva. Il ritardo nell'avviso espone il passeggero al risarcimento del danno subito dal vettore, entro il limite massimo del prezzo del biglietto.

Cosa accade se non ritiro il bagaglio che ho consegnato?

Si applicano in quanto compatibili i commi 1 e 2 dell'art. 454 del Codice della navigazione, che regolano la custodia e le conseguenze del mancato ritiro delle cose consegnate al vettore.

Se non mi presento all'imbarco, perdo il prezzo del biglietto?

In linea di principio sì, l'art. 946 prevede che il passeggero che non si presenta paghi l'intero prezzo. Tuttavia, se il vettore imbarca un altro passeggero al suo posto, il prezzo non è dovuto e quello eventualmente già pagato viene restituito.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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