Testo dell'articoloVigente
Art. 930 Codice della Navigazione – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l’esercente
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio. 50 Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente. ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Struttura della norma e questione di costituzionalità
L'articolo 930 del Codice della navigazione disciplinava i limiti alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti retributivi del lavoratore aeronautico nei confronti dell'esercente. La norma si articolava in due parti distinte: il primo comma stabiliva un limite quantitativo alla pignorabilità delle retribuzioni (il quinto), mentre il secondo comma introduceva un'impignorabilità assoluta per alcune categorie di crediti.
Il primo comma, tuttavia, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 72 del 7-15 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1996, n. 12. La dichiarazione di incostituzionalità è avvenuta in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che consente alla Corte di dichiarare l'illegittimità di norme consequenziali o connesse rispetto a quelle già censurate. La disposizione è da ritenersi pertanto non più applicabile nella parte relativa alla pignorabilità delle retribuzioni.
Il primo comma: limiti alla pignorabilità delle retribuzioni (norma caducata)
Prima della dichiarazione di incostituzionalità, il primo comma dell'articolo 930 prevedeva che le retribuzioni del lavoratore potessero essere cedute, sequestrate o pignorate fino a un quinto del loro ammontare, e soltanto per due specifiche causali: gli alimenti dovuti per legge, e i debiti certi, liquidi ed esigibili del lavoratore verso l'esercente, derivanti dal servizio prestato.
La ratio di questa disposizione era quella di contemperare la tutela del lavoratore - che non deve vedere la propria retribuzione interamente aggredita dai creditori - con le legittime ragioni dei creditori e dell'esercente stesso. Il limite del quinto era coerente con la disciplina generale in materia di pignorabilità delle retribuzioni, già presente nell'art. 545 del codice di procedura civile.
La dichiarazione di incostituzionalità ha eliminato questa disciplina speciale, con la conseguenza che ai crediti retributivi del personale navigante aeronautico si applica ora in via diretta la normativa generale del codice di procedura civile in materia di pignorabilità dei crediti da lavoro dipendente, contenuta nell'art. 545 c.p.c. e nelle relative norme speciali.
Il secondo comma: impignorabilità assoluta per rimpatrio e spese di cura
Il secondo comma, rimasto in vigore, stabilisce che le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore o per le spese di cura non possono in alcun modo essere cedute, sequestrate né pignorate. L'impignorabilità è assoluta: opera senza alcun limite quantitativo e prescinde dai titolari del credito aggredente.
La ratio è chiara: le somme destinate al rimpatrio e alle cure del lavoratore hanno una funzione di tutela della persona e non possono essere distratte per soddisfare creditori terzi. Se tali somme fossero pignorabili, il lavoratore potrebbe trovarsi impossibilitato a rientrare nel proprio paese o a ricevere le cure necessarie a causa dei debiti contratti. Il legislatore ha quindi considerato queste prestazioni di natura quasi alimentare, avvicinandole alle somme impignorabili per legge ai sensi delle norme speciali richiamate nell'articolo 931.
La dizione «neppure entro il limite stabilito dal comma precedente» rende evidente l'intenzione del legislatore di escludere qualsiasi operatività del limite del quinto per questi crediti: non solo non è ammessa la pignorabilità integrale, ma nemmeno quella parziale.
Coordinamento con la disciplina generale della pignorabilità
La norma speciale dell'articolo 930 si inserisce nel sistema del codice di procedura civile, in particolare nell'art. 545 c.p.c. che disciplina la pignorabilità delle retribuzioni e degli stipendi. L'art. 545 c.p.c. consente il pignoramento delle retribuzioni fino a un quinto per crediti ordinari e in misura diversa per crediti alimentari. L'articolo 930 del Codice della navigazione, per il primo comma (ora incostituzionale), dettava una disciplina in parte sovrapponibile.
A seguito della sentenza n. 72/1996, la disciplina applicabile ai crediti retributivi del personale navigante aeronautico è quella ordinaria ex art. 545 c.p.c., con l'eccezione dell'impignorabilità assoluta prevista dal secondo comma dell'art. 930 per le somme di rimpatrio e cure, che rimane norma speciale prevalente.
Profili pratici
In sede di procedura esecutiva, il debitore (lavoratore) o il terzo pignorato (esercente) può eccepire l'impignorabilità delle somme destinate al rimpatrio o alle cure, producendo documentazione che dimostri la natura di tali crediti. La questione è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. Quanto all'estensione pratica della norma, si deve verificare caso per caso se le somme erogate o dovute dall'esercente siano riconducibili alla causale del rimpatrio o delle spese di cura: onere probatorio che grava sul lavoratore che invoca l'impignorabilità.
Casi pratici
Caso 1: Pignoramento della retribuzione e limiti applicabili
Tizio, membro dell'equipaggio con debiti verso un creditore ordinario, subisce un pignoramento sulla propria retribuzione. A seguito della sentenza Cost. n. 72/1996 che ha caducato il primo comma dell'art. 930, si applica la disciplina generale ex art. 545 c.p.c., che consente il pignoramento fino a un quinto per crediti ordinari.
Caso 2: Tentativo di pignorare le somme di rimpatrio
Caio è debitore di Sempronio per un credito commerciale. Sempronio tenta di pignorare il credito di Caio verso l'esercente per le spese di rimpatrio: il giudice dell'esecuzione dichiara il pignoramento improcedibile, in quanto l'art. 930, c. 2 stabilisce l'impignorabilità assoluta di tali somme, senza eccezioni.
Caso 3: Cessione del credito per spese di cura
Sempronio, infortunatosi durante il volo, intende cedere a un terzo il credito maturato verso l'esercente per le spese di cura sostenute. L'operazione non è ammessa: il secondo comma dell'art. 930 vieta espressamente la cessione di tali crediti, che restano personali e indisponibili a protezione del lavoratore.
Domande frequenti
Il primo comma dell'art. 930 del Codice della navigazione è ancora in vigore?
No. Il primo comma è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 72/1996. Ai crediti retributivi del personale navigante aeronautico si applica ora la disciplina generale dell'art. 545 c.p.c. sulla pignorabilità delle retribuzioni.
Le somme per il rimpatrio del lavoratore possono essere pignorate?
No. Il secondo comma dell'art. 930, rimasto in vigore, stabilisce l'impignorabilità assoluta delle somme dovute dall'esercente per il rimpatrio e per le spese di cura, senza alcun limite quantitativo.
Perché le somme per rimpatrio e cure sono impignorabili?
Perché svolgono una funzione di protezione della persona del lavoratore: garantire il rientro in patria e l'accesso alle cure sono esigenze fondamentali che non possono cedere di fronte alle ragioni dei creditori terzi.
Quale normativa si applica oggi alla pignorabilità delle retribuzioni del personale navigante?
A seguito della declaratoria di incostituzionalità del primo comma, si applica la disciplina generale dell'art. 545 c.p.c., con l'eccezione dell'impignorabilità assoluta per le somme di rimpatrio e cure prevista dal secondo comma dell'art. 930.