Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 897 Codice della Navigazione – Assunzione dei componenti dell’equipaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

L'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.

In sintesi

  • Obbligo di iscrizione: l'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere composto esclusivamente da persone iscritte negli albi o nel registro del personale di volo.
  • Requisito soggettivo assoluto: la norma non ammette deroghe per gli aeromobili nazionali operanti in territorio italiano o in voli di bandiera.
  • Collegamento con gli albi professionali: il riferimento agli albi rimanda al sistema di abilitazione e licenza previsto dal codice per il personale aeronautico.
  • Tutela della sicurezza: il requisito mira a garantire che ogni membro dell'equipaggio possegga le qualificazioni tecniche e mediche certificate dall'ordinamento italiano.
  • Regola generale: l'art. 897 costituisce la disciplina ordinaria, cui l'art. 898 pone una deroga tassativa per i casi di necessità all'estero.
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Ratio e contesto normativo

L'art. 897 del Codice della navigazione stabilisce il principio fondamentale in materia di composizione dell'equipaggio degli aeromobili nazionali: tutti i suoi componenti devono essere iscritti negli appositi albi o nel registro del personale di volo istituiti dall'ordinamento aeronautico italiano. La disposizione si inserisce nel Titolo IV del Libro terzo, dedicato al contratto di lavoro del personale di volo, e rappresenta il punto di partenza della disciplina giuslavoristica aeronautica specialistica. Il legislatore del 1942, consapevole della peculiarità e dell'intrinseca pericolosità della navigazione aerea, ha scelto di condizionare l'accesso all'impiego a bordo al previo riconoscimento formale delle competenze professionali da parte dello Stato.

Il sistema degli albi e del registro del personale di volo

Il riferimento agli albi e al registro del personale di volo rimanda alla più ampia disciplina delle abilitazioni aeronautiche contenuta negli artt. 730 e seguenti del Codice. L'iscrizione in tali elenchi è subordinata al possesso di specifici titoli professionali - come il brevetto di pilota, la licenza di navigatore, il certificato di meccanico di bordo - nonché al superamento di visite mediche periodiche che attestino l'idoneità fisica e psichica del candidato. Il sistema è stato progressivamente adeguato alle normative europee emanate dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), in particolare ai regolamenti sull'abilitazione degli equipaggi di condotta e di cabina, pur mantenendo il quadro codicistico come fonte di rango primario interno.

Ambito soggettivo e oggettivo della norma

La norma riguarda gli aeromobili nazionali, ossia quelli iscritti nel Registro Aeronautico Nazionale (RAN) tenuto dall'ENAC. Non si applica, invece, agli aeromobili stranieri che operino temporaneamente nel territorio italiano, i quali restano soggetti alla normativa dello Stato di immatricolazione secondo i principi della Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale. Quanto al profilo soggettivo, la regola investe tutti i componenti dell'equipaggio senza distinzione di categoria: sia il personale di condotta (comandante, copilota, navigatore) sia il personale di cabina (assistenti di volo) e il personale tecnico di bordo (flight engineer, ove previsto) devono risultare iscritti nei registri competenti.

Profili pratici e conseguenze del mancato rispetto

La violazione del precetto non comporta soltanto una sanzione amministrativa a carico dell'esercente, ma può incidere sulla validità stessa del contratto di lavoro eventualmente stipulato con un soggetto non iscritto: il rapporto instaurato in difetto del requisito di iscrizione è privo del presupposto legale di abilitazione richiesto dalla norma speciale, con tutte le conseguenze che il diritto comune del lavoro ricollega all'assunzione irregolare. Sul piano della responsabilità, l'esercente che imbarchi personale privo di iscrizione si espone, oltre che alle sanzioni previste dal codice, a una responsabilità aggravata in caso di sinistro aereo, non potendo invocare a proprio favore la presunzione di aver osservato tutte le prescrizioni di legge.

Coordinamento con la normativa europea e internazionale

La disposizione deve oggi essere letta in combinato disposto con il Reg. UE 1178/2011 (e successive modifiche), che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile, e con i regolamenti EASA sulle operazioni di volo (Reg. UE 965/2012). Tali atti di diritto derivato europeo hanno introdotto sistemi di licenza armonizzati a livello comunitario, sicché l'iscrizione agli albi nazionali è oggi in larga parte correlata al rilascio o alla convalida di licenze EASA. Il principio dell'art. 897, tuttavia, conserva piena rilevanza come norma interna di chiusura del sistema, presidiando il requisito di regolarità formale dell'equipaggio nel quadro del diritto nazionale.

Casi pratici

Caso 1: Assunzione di pilota non iscritto all'albo

Tizio, esercente di una compagnia aerea regionale, assume come primo ufficiale Caio, il quale possiede un brevetto di pilota rilasciato in un Paese extraeuropeo non ancora convalidato dall'ENAC né corrispondente a una licenza EASA. L'imbarco di Caio su un aeromobile iscritto nel RAN viola l'art. 897, poiché Caio non risulta iscritto negli albi italiani del personale di volo, esponendo Tizio alle sanzioni previste dal codice e a responsabilità aggravata in caso di incidente.

Caso 2: Verifica dell'iscrizione prima della firma del contratto

Sempronio, responsabile delle risorse umane di un vettore nazionale, sta per stipulare un contratto con Caio, assistente di volo con esperienza biennale acquisita all'estero. Prima di procedere, Sempronio consulta il registro del personale di volo tenuto dall'ENAC e accerta che Caio vi sia regolarmente iscritto con la qualifica di assistente di volo; solo a seguito di questa verifica l'assunzione viene perfezionata in conformità all'art. 897.

Caso 3: Cancellazione dall'albo durante il rapporto di lavoro

Tizio è comandante di aeromobili da anni, regolarmente iscritto all'albo. A seguito di una visita medica, perde temporaneamente l'idoneità fisica e viene sospeso dal registro del personale di volo. L'esercente Sempronio è tenuto a sospenderlo dal servizio di bordo fino al ripristino dell'iscrizione, poiché il requisito dell'art. 897 deve permanere per tutta la durata del rapporto, non solo al momento dell'assunzione.

Domande frequenti

Chi deve essere iscritto all'albo per far parte dell'equipaggio di un aeromobile nazionale?

Tutti i componenti dell'equipaggio, senza distinzione di categoria, devono essere iscritti negli appositi albi o nel registro del personale di volo tenuto dall'ENAC, prima di poter essere imbarcati su un aeromobile nazionale.

L'art. 897 si applica anche agli aeromobili stranieri che volano in Italia?

No. La norma riguarda esclusivamente gli aeromobili nazionali, ossia quelli iscritti nel Registro Aeronautico Nazionale. Gli aeromobili stranieri sono soggetti alla normativa dello Stato di immatricolazione secondo le convenzioni internazionali.

Cosa succede se l'esercente imbarca personale privo di iscrizione all'albo?

L'esercente rischia sanzioni amministrative previste dal codice, e in caso di sinistro aereo non può invocare la presunzione di aver osservato tutte le prescrizioni di legge. Il rapporto di lavoro stesso potrebbe risultare irregolare per difetto del presupposto legale di abilitazione.

L'obbligo di iscrizione vale anche durante l'intero svolgimento del rapporto di lavoro?

Sì. Il requisito non è richiesto solo al momento dell'assunzione, ma deve permanere per tutta la durata del rapporto. Se un componente dell'equipaggio perde l'iscrizione (ad esempio per sospensione medica), l'esercente deve sospenderlo dal servizio di bordo.

Come si coordina questa norma con la normativa europea EASA?

Il Reg. UE 1178/2011 e i regolamenti EASA sulle operazioni di volo hanno introdotto licenze armonizzate a livello europeo. L'iscrizione agli albi nazionali è oggi correlata al rilascio o alla convalida di tali licenze EASA, ma il principio dell'art. 897 rimane come norma interna di chiusura del sistema.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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