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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il regime delle pertinenze e delle parti separabili di proprietà aliena è regolato dagli artt. 247 e 248 del Codice della navigazione.
  • L'indicazione sul certificato di immatricolazione tiene il luogo dell'inventario di bordo ai fini previsti dagli artt. 247 e 248.
  • La norma tutela i terzi proprietari di pertinenze installate sull'aeromobile altrui, consentendo loro di far valere i propri diritti.
  • Il coordinamento con il diritto marittimo (artt. 247-248) conferma l'unitarietà sistematica del Codice della navigazione tra settore marittimo e aeronautico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 863 Codice della Navigazione — Regime delle pertinenze di proprietà aliena e diritti dei terzi sulle pertinenze

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il regime delle pertinenze e delle parti separabili di proprietà aliena e i diritti dei terzi sulle medesime sono regolati negli articoli 247, 248. Agli effetti previsti in detti articoli, l'indicazione sul certificato d'immatricolazione tiene il luogo di quella sull'inventario di bordo.

Commento

Ratio della norma: tutela del proprietario delle pertinenze aliene

L'articolo 863 del Codice della navigazione risolve una questione di potenziale conflitto tra il proprietario dell'aeromobile e il proprietario delle pertinenze installate sull'aeromobile. Come previsto dall'art. 862, la destinazione pertinenziale può essere effettuata da chi non è proprietario dell'aeromobile: ciò significa che sullo stesso bene possono insistere diritti di proprietà di soggetti diversi — il proprietario della cellula da un lato, il proprietario degli strumenti di navigazione, degli arredi o di altre pertinenze dall'altro. L'art. 863 definisce quale sia il regime applicabile a queste pertinenze 'aliene' e ai diritti che i terzi possano vantare su di esse, rinviando agli articoli 247 e 248 del Codice, collocati nella parte marittima ma qui espressamente richiamati per gli aeromobili.

Il rinvio agli articoli 247 e 248: contenuto della disciplina richiamata

Gli articoli 247 e 248 del Codice della navigazione disciplinano, con riferimento alle navi, la situazione in cui parti o pertinenze del naviglio appartengano a soggetti diversi dal proprietario della nave o siano gravate da diritti di terzi. L'art. 247 prevede che le pertinenze e le parti separabili di proprietà aliena mantengano il loro regime separato e che il proprietario alieno possa far valere i propri diritti di proprietà, purché tali diritti siano stati resi riconoscibili. L'art. 248 disciplina i diritti dei terzi sulle pertinenze — quali garanzie reali, diritti di ritenzione o privilegi — e ne regola l'opponibilità. Il rinvio a queste norme per gli aeromobili garantisce coerenza sistematica tra il regime marittimo e quello aeronautico, evitando soluzioni divergenti per categorie di beni strutturalmente analoghe.

Il certificato di immatricolazione come surrogato dell'inventario di bordo

La disposizione più originale dell'art. 863 è quella che stabilisce che, ai fini previsti dagli artt. 247 e 248, «l'indicazione sul certificato di immatricolazione tiene il luogo di quella sull'inventario di bordo». L'inventario di bordo è il documento che accompagna le navi e nel quale vengono elencate le dotazioni, le pertinenze e le parti del naviglio: per le navi, la menzione nell'inventario è il meccanismo attraverso cui si rende riconoscibile la titolarità separata di pertinenze aliene. Per gli aeromobili, il Codice non prevede un inventario di bordo equivalente, ma il certificato di immatricolazione assolve — per questa specifica finalità — la stessa funzione di documento di riferimento. Chi voglia far valere la propria proprietà su pertinenze installate sull'aeromobile altrui dovrà quindi curare che tale titolarità risulti annotata sul certificato di immatricolazione.

Coordinamento con l'art. 862 e con il sistema di pubblicità aeronautica

L'art. 863 completa la disciplina delle pertinenze avviata dall'art. 862. Quest'ultimo definisce cosa sia pertinenza dell'aeromobile e sancisce la possibilità di destinazione da parte di un non proprietario; l'art. 863 regola le conseguenze giuridiche di tale situazione, stabilendo i meccanismi di tutela del proprietario alieno delle pertinenze. Il sistema si integra con quello di pubblicità aeronautica: il certificato di immatricolazione è un documento pubblico, consultabile dai terzi, e la sua funzione di surrogato dell'inventario di bordo garantisce che la tutela del proprietario alieno non sia occulta ma riconoscibile da chiunque abbia interesse a conoscere la composizione giuridica dell'aeromobile.

Profili pratici: operazioni di leasing e manutenzione

L'art. 863 è particolarmente rilevante nelle operazioni di leasing aeronautico e nei contratti di manutenzione. In un contratto di leasing, il lessor potrebbe installare sull'aeromobile locato strumenti avionici, sistemi di navigazione o altri beni di sua proprietà, destinandoli stabilmente al servizio del velivolo. Affinché il lessor possa fare valere la propria proprietà su tali pertinenze nei confronti dei creditori del lessee o degli acquirenti dell'aeromobile, è necessario che la titolarità risulti dal certificato di immatricolazione. Analogamente, un fornitore di servizi manutentivi che installi ricambi o componenti speciali di sua proprietà — in attesa del pagamento da parte del vettore — avrà interesse a tutelare la propria posizione attraverso i meccanismi previsti dall'art. 863 e dai richiamati artt. 247 e 248.

Casi pratici

Caso 1: Il proprietario di strumenti avionici installati su aeromobile altrui

Tizio, gestore di un aeromobile di proprietà di Caio, installa a proprie spese un sistema di navigazione avanzato destinato stabilmente al servizio del velivolo. Caio cede in garanzia l'aeromobile a Sempronio, creditore pignoratizio. Tizio, per far valere la propria proprietà sul sistema di navigazione nei confronti di Sempronio, deve dimostrare che la sua titolarità risulta dall'annotazione sul certificato di immatricolazione, come richiede l'art. 863, che a tal fine prevale sull'inventario di bordo previsto per le navi.

Caso 2: Il diritto di ritenzione del manutentore sulle pertinenze

Caio, società di manutenzione, ha effettuato la revisione completa degli strumenti di bordo di un aeromobile di proprietà di Sempronio e ne ha sostituito alcune parti con componenti propri non ancora pagati. Caio esercita un diritto di ritenzione sui componenti installati. Ai sensi dell'art. 863, i diritti dei terzi sulle pertinenze — tra cui il diritto di ritenzione — sono regolati dagli artt. 247 e 248 del Codice; la loro opponibilità dipende dalla riconoscibilità della posizione di Caio, anche attraverso la documentazione tecnica e le annotazioni sul certificato di immatricolazione.

Caso 3: La vendita dell'aeromobile e il conflitto con il proprietario degli arredi

Tizio vende a Sempronio un aeromobile da turismo senza menzionare espressamente gli arredi interni di pregio installati da Caio, un precedente utilizzatore. Caio rivendica la proprietà degli arredi sostenendo che, trattandosi di pertinenze di proprietà aliena, non seguono automaticamente l'aeromobile nell'alienazione e che la loro titolarità risultava già annotata sul certificato. Sempronio contesta: il conflitto si risolve verificando se la titolarità di Caio risultasse effettivamente dal certificato di immatricolazione al momento della vendita.

Domande frequenti

Il proprietario di pertinenze installate su un aeromobile altrui può tutelarsi?

Sì: l'art. 863 rinvia agli artt. 247 e 248 del Codice della navigazione, che regolano il regime delle pertinenze di proprietà aliena e i diritti dei terzi, consentendo al proprietario alieno di far valere i propri diritti.

Come si rende riconoscibile la titolarità aliena di pertinenze su un aeromobile?

L'indicazione sul certificato di immatricolazione tiene il luogo dell'inventario di bordo: il proprietario alieno deve curare che la propria titolarità risulti annotata sul certificato per opporla ai terzi.

Le pertinenze di proprietà aliena seguono l'aeromobile in caso di vendita?

In linea di principio no, se la titolarità aliena è riconoscibile; ma il conflitto con il terzo acquirente di buona fede si risolve verificando le annotazioni sul certificato di immatricolazione al momento dell'alienazione.

Perché l'art. 863 rinvia alle norme sulle navi (artt. 247 e 248)?

Il Codice della navigazione adotta un approccio sistematico unitario per il diritto marittimo e aeronautico: le norme sulle navi vengono richiamate per gli aeromobili quando la disciplina è analoga, evitando duplicazioni normative.

Un manutentore che installa parti proprie su un aeromobile vanta diritti su quelle parti?

Sì, i diritti dei terzi sulle pertinenze — incluso il diritto di ritenzione per il corrispettivo non pagato — sono regolati dagli artt. 247 e 248, con opponibilità condizionata alla riconoscibilità della posizione del terzo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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