In sintesi
- Cabotaggio aereo nazionale: i servizi di trasporto aereo tra aeroporti italiani — sia di linea sia non di linea — sono riservati esclusivamente a vettori muniti di licenza comunitaria.
- Servizi in continuazione: anche i voli che, partendo o diretti verso aeroporti extracomunitari, si svolgono in continuazione tra aeroporti nazionali sono riservati a vettori comunitari, salvo diversa previsione di convenzioni internazionali.
- Esclusione dei vettori extra-UE: i vettori di Paesi terzi non muniti di licenza rilasciata da uno Stato membro UE non possono operare trasporti tra scali italiani.
- Deroga convenzionale: per i servizi in continuazione da/per aeroporti extracomunitari, convenzioni internazionali possono prevedere eccezioni alla riserva a favore di vettori stranieri.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 786 Codice della Navigazione — Riserva di cabotaggio comunitario
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria. I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.
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Commento
Ratio e fondamento comunitario della riserva
L'articolo 786 disciplina il cabotaggio aereo, inteso come trasporto di passeggeri o merci tra due aeroporti situati sul territorio nazionale italiano. La riserva ai vettori muniti di licenza comunitaria recepisce le disposizioni del Reg. CEE 2408/1992 prima e del suo successore Reg. CE 1008/2008 poi, che hanno liberalizzato il cabotaggio all'interno dell'Unione europea. Dal 1° aprile 1997, qualunque vettore comunitario può operare rotte di cabotaggio in qualsiasi Stato membro, senza necessità di accordi bilaterali: il mercato unico del trasporto aereo ha abolito le protezioni nazionali tra vettori degli Stati membri. L'art. 786 codifica questo principio sul piano interno, escludendo i vettori extra-UE dal traffico domestico.
Nozione di licenza comunitaria
La licenza comunitaria è il titolo abilitativo rilasciato da un'autorità aeronautica di uno Stato membro dell'UE in conformità al Reg. CE 1008/2008 (già Reg. CEE 2407/1992). Essa certifica che il vettore soddisfa i requisiti finanziari, operativi e assicurativi previsti dalla normativa europea e autorizza l'esercizio di attività di trasporto aereo all'interno dello Spazio Economico Europeo. Un vettore britannico, dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, non è più titolare di licenza comunitaria ai fini dell'art. 786, salvo accordi specifici: la Brexit ha dunque inciso direttamente sull'applicazione di questa norma, rendendo i vettori UK equiparabili a vettori di Paesi terzi per il traffico di cabotaggio italiano.
Servizi di linea e non di linea: la parità di trattamento
La norma non distingue tra servizi regolari di linea (con orari e tariffe pubblicate) e servizi non di linea (charter, aerotaxi, voli ad hoc): in entrambi i casi la riserva comunitaria si applica integralmente. Questa parità di trattamento è coerente con il Reg. CE 1008/2008, che disciplina unitariamente le licenze senza distinguere in funzione del tipo di servizio. In pratica, anche un volo charter tra due aeroporti italiani organizzato da un vettore extra-UE è vietato in assenza di licenza comunitaria.
Il caso particolare dei servizi «in continuazione»
Il secondo comma dell'art. 786 affronta la fattispecie dei servizi in continuazione: voli che collegano aeroporti italiani come segmento di un itinerario più ampio proveniente da o diretto verso un aeroporto extracomunitario. Anche in questi casi vige la riserva comunitaria, ma con una deroga convenzionale: se una convenzione internazionale lo prevede espressamente, vettori extra-UE possono effettuare la tratta domestica italiana come parte del loro servizio internazionale. Questa eccezione è tipica di alcuni accordi di cielo aperto che consentono operazioni di quinta libertà (trasporto tra due scali stranieri come segmento aggiunto a un volo internazionale): il vettore straniero potrà caricare e scaricare passeggeri in due aeroporti italiani, ma solo in quanto la convenzione glielo consenta esplicitamente.
Profili pratici e vigilanza
La verifica del rispetto della riserva di cabotaggio spetta all'ENAC, che controlla la validità della licenza comunitaria del vettore al momento della richiesta di slot o di autorizzazione al volo. In caso di violazione — ad esempio da parte di un vettore extra-UE che operi cabotaggio senza titolo — l'ENAC può vietare l'accesso agli aeroporti nazionali e applicare le sanzioni previste dagli artt. 1174 e seguenti del Codice della navigazione. Il coordinamento con il diritto dell'UE è garantito dal fatto che la licenza comunitaria è emessa e revocata dalla competente autorità dello Stato membro e comunicata alla Commissione europea attraverso il registro EASA.
Casi pratici
Caso 1: Vettore americano che tenta di operare cabotaggio in Italia
Tizio, responsabile operativo di un vettore statunitense, intende inaugurare un volo giornaliero tra Roma Fiumicino e Milano Linate: l'ENAC rigetta la richiesta di slot perché il vettore non è titolare di licenza comunitaria, essendo la riserva di cabotaggio dell'art. 786 assoluta per i servizi tra aeroporti nazionali.
Caso 2: Servizio charter in continuazione da volo intercontinentale
Caio, operatore di voli charter, organizza un volo charter da Dubai a Roma seguito da una tratta Roma-Venezia per gli stessi passeggeri; il vettore emiratino non ha licenza comunitaria: a meno che l'accordo bilaterale Italia-Emirati non preveda espressamente la quinta libertà, la tratta Roma-Venezia non può essere operata dal vettore emiratino e dovrà essere affidata a un vettore comunitario.
Caso 3: Vettore britannico post-Brexit
Sempronio gestisce un vettore aereo con licenza britannica: dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, la licenza UK non è più una licenza comunitaria ai sensi dell'art. 786; il vettore non può quindi operare rotte di cabotaggio tra aeroporti italiani, salvo ottenere una nuova licenza da uno Stato membro UE o beneficiare di disposizioni specifiche previste dall'accordo di commercio e cooperazione UE-UK.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'riserva di cabotaggio comunitario'?
Significa che il trasporto aereo tra aeroporti nazionali italiani — sia di linea sia charter — è riservato ai vettori titolari di licenza rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, escludendo i vettori di Paesi terzi.
Un vettore cinese può operare voli tra Roma e Milano?
No, salvo che una convenzione internazionale lo consenta espressamente per servizi in continuazione da o verso un aeroporto extracomunitario: in assenza di tale previsione, la riserva comunitaria impedisce l'operatività.
La riserva vale anche per i voli charter?
Sì: l'art. 786 non distingue tra servizi di linea e non di linea, estendendo la riserva a qualsiasi forma di trasporto aereo tra aeroporti nazionali.
I vettori britannici possono ancora fare cabotaggio in Italia dopo la Brexit?
No, salvo accordi specifici: dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, la licenza britannica non è più una licenza comunitaria, e i vettori UK sono trattati come vettori di Paesi terzi ai fini dell'art. 786.
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