Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 786 Codice della Navigazione – Riserva di cabotaggio comunitario

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria. I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.

In sintesi

  • Cabotaggio aereo nazionale: i servizi di trasporto aereo tra aeroporti italiani - sia di linea sia non di linea - sono riservati esclusivamente a vettori muniti di licenza comunitaria.
  • Servizi in continuazione: anche i voli che, partendo o diretti verso aeroporti extracomunitari, si svolgono in continuazione tra aeroporti nazionali sono riservati a vettori comunitari, salvo diversa previsione di convenzioni internazionali.
  • Esclusione dei vettori extra-UE: i vettori di Paesi terzi non muniti di licenza rilasciata da uno Stato membro UE non possono operare trasporti tra scali italiani.
  • Deroga convenzionale: per i servizi in continuazione da/per aeroporti extracomunitari, convenzioni internazionali possono prevedere eccezioni alla riserva a favore di vettori stranieri.
Indice dei contenuti

Ratio e fondamento comunitario della riserva

L'articolo 786 disciplina il cabotaggio aereo, inteso come trasporto di passeggeri o merci tra due aeroporti situati sul territorio nazionale italiano. La riserva ai vettori muniti di licenza comunitaria recepisce le disposizioni del Reg. CEE 2408/1992 prima e del suo successore Reg. CE 1008/2008 poi, che hanno liberalizzato il cabotaggio all'interno dell'Unione europea. Dal 1° aprile 1997, qualunque vettore comunitario può operare rotte di cabotaggio in qualsiasi Stato membro, senza necessità di accordi bilaterali: il mercato unico del trasporto aereo ha abolito le protezioni nazionali tra vettori degli Stati membri. L'art. 786 codifica questo principio sul piano interno, escludendo i vettori extra-UE dal traffico domestico.

Nozione di licenza comunitaria

La licenza comunitaria è il titolo abilitativo rilasciato da un'autorità aeronautica di uno Stato membro dell'UE in conformità al Reg. CE 1008/2008 (già Reg. CEE 2407/1992). Essa certifica che il vettore soddisfa i requisiti finanziari, operativi e assicurativi previsti dalla normativa europea e autorizza l'esercizio di attività di trasporto aereo all'interno dello Spazio Economico Europeo. Un vettore britannico, dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, non è più titolare di licenza comunitaria ai fini dell'art. 786, salvo accordi specifici: la Brexit ha dunque inciso direttamente sull'applicazione di questa norma, rendendo i vettori UK equiparabili a vettori di Paesi terzi per il traffico di cabotaggio italiano.

Servizi di linea e non di linea: la parità di trattamento

La norma non distingue tra servizi regolari di linea (con orari e tariffe pubblicate) e servizi non di linea (charter, aerotaxi, voli ad hoc): in entrambi i casi la riserva comunitaria si applica integralmente. Questa parità di trattamento è coerente con il Reg. CE 1008/2008, che disciplina unitariamente le licenze senza distinguere in funzione del tipo di servizio. In pratica, anche un volo charter tra due aeroporti italiani organizzato da un vettore extra-UE è vietato in assenza di licenza comunitaria.

Il caso particolare dei servizi «in continuazione»

Il secondo comma dell'art. 786 affronta la fattispecie dei servizi in continuazione: voli che collegano aeroporti italiani come segmento di un itinerario più ampio proveniente da o diretto verso un aeroporto extracomunitario. Anche in questi casi vige la riserva comunitaria, ma con una deroga convenzionale: se una convenzione internazionale lo prevede espressamente, vettori extra-UE possono effettuare la tratta domestica italiana come parte del loro servizio internazionale. Questa eccezione è tipica di alcuni accordi di cielo aperto che consentono operazioni di quinta libertà (trasporto tra due scali stranieri come segmento aggiunto a un volo internazionale): il vettore straniero potrà caricare e scaricare passeggeri in due aeroporti italiani, ma solo in quanto la convenzione glielo consenta esplicitamente.

Profili pratici e vigilanza

La verifica del rispetto della riserva di cabotaggio spetta all'ENAC, che controlla la validità della licenza comunitaria del vettore al momento della richiesta di slot o di autorizzazione al volo. In caso di violazione - ad esempio da parte di un vettore extra-UE che operi cabotaggio senza titolo - l'ENAC può vietare l'accesso agli aeroporti nazionali e applicare le sanzioni previste dagli artt. 1174 e seguenti del Codice della navigazione. Il coordinamento con il diritto dell'UE è garantito dal fatto che la licenza comunitaria è emessa e revocata dalla competente autorità dello Stato membro e comunicata alla Commissione europea attraverso il registro EASA.

Casi pratici

Caso 1: Vettore americano che tenta di operare cabotaggio in Italia

Tizio, responsabile operativo di un vettore statunitense, intende inaugurare un volo giornaliero tra Roma Fiumicino e Milano Linate: l'ENAC rigetta la richiesta di slot perché il vettore non è titolare di licenza comunitaria, essendo la riserva di cabotaggio dell'art. 786 assoluta per i servizi tra aeroporti nazionali.

Caso 2: Servizio charter in continuazione da volo intercontinentale

Caio, operatore di voli charter, organizza un volo charter da Dubai a Roma seguito da una tratta Roma-Venezia per gli stessi passeggeri; il vettore emiratino non ha licenza comunitaria: a meno che l'accordo bilaterale Italia-Emirati non preveda espressamente la quinta libertà, la tratta Roma-Venezia non può essere operata dal vettore emiratino e dovrà essere affidata a un vettore comunitario.

Caso 3: Vettore britannico post-Brexit

Sempronio gestisce un vettore aereo con licenza britannica: dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, la licenza UK non è più una licenza comunitaria ai sensi dell'art. 786; il vettore non può quindi operare rotte di cabotaggio tra aeroporti italiani, salvo ottenere una nuova licenza da uno Stato membro UE o beneficiare di disposizioni specifiche previste dall'accordo di commercio e cooperazione UE-UK.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'riserva di cabotaggio comunitario'?

Significa che il trasporto aereo tra aeroporti nazionali italiani - sia di linea sia charter - è riservato ai vettori titolari di licenza rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, escludendo i vettori di Paesi terzi.

Un vettore cinese può operare voli tra Roma e Milano?

No, salvo che una convenzione internazionale lo consenta espressamente per servizi in continuazione da o verso un aeroporto extracomunitario: in assenza di tale previsione, la riserva comunitaria impedisce l'operatività.

La riserva vale anche per i voli charter?

Sì: l'art. 786 non distingue tra servizi di linea e non di linea, estendendo la riserva a qualsiasi forma di trasporto aereo tra aeroporti nazionali.

I vettori britannici possono ancora fare cabotaggio in Italia dopo la Brexit?

No, salvo accordi specifici: dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, la licenza britannica non è più una licenza comunitaria, e i vettori UK sono trattati come vettori di Paesi terzi ai fini dell'art. 786.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.