Testo dell'articoloVigente
Art. 704 Codice della Navigazione – Rilascio della concessione di gestione aeroportuale
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa. 80 Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. 80 Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità. L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore. ————— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521". ————— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, e in ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521".
In sintesi
Indice dei contenuti
Natura e rilevanza della concessione aeroportuale
L'art. 704 del Codice della navigazione disciplina il procedimento per il rilascio della concessione di gestione totale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale. Si tratta di uno degli atti giuridici di maggiore rilievo nel sistema aeronautico italiano, poiché attribuisce a un soggetto privato il diritto - e insieme l'obbligo - di gestire un'infrastruttura pubblica essenziale per un periodo molto lungo (fino a quarant'anni), con la responsabilità di garantire il servizio agli utenti e di effettuare gli investimenti necessari al mantenimento e allo sviluppo dello scalo.
La concessione aeroportuale totale è distinta dalla concessione parziale (che riguarda singoli servizi o infrastrutture) e si caratterizza per l'affidamento integrale della gestione dell'aeroporto, incluse le infrastrutture di movimentazione degli aeromobili, i terminal passeggeri e merci, i servizi di sicurezza, e il coordinamento degli operatori presenti nello scalo.
L'atto concessorio e il procedimento di rilascio
Il provvedimento concessorio assume la forma del decreto ministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile è richiesto anche il concerto con il Ministro della difesa, in ragione della natura duale di tali infrastrutture.
Il limite massimo di durata di quaranta anni è un elemento caratterizzante del modello italiano di concessione aeroportuale. Una durata così estesa è giustificata dalla necessità di ammortizzare gli investimenti infrastrutturali, che nei grandi aeroporti raggiungono ordini di grandezza di centinaia di milioni o miliardi di euro, e di creare le condizioni per la programmazione di lungo periodo del gestore.
Il procedimento si articola attraverso alcune fasi essenziali: la proposta dell'ENAC, che svolge una funzione istruttoria e tecnica; la procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, con forme idonee di pubblicità nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC; e la consultazione della regione o provincia autonoma competente per territorio, la cui posizione è di natura consultiva ('sentita').
La partecipazione di imprese straniere non comunitarie
La norma ammette la partecipazione alle procedure di gara di imprese straniere non comunitarie (extra-UE), a condizione che: (a) istituiscano in Italia una sede secondaria, e (b) lo Stato in cui hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità. Si tratta di un'applicazione del principio di reciprocità nel diritto degli appalti e delle concessioni internazionali, che mira a garantire una parità di trattamento nelle relazioni economiche tra Stati.
Per le imprese di Stati membri dell'Unione europea, invece, si applica la disciplina comunitaria degli appalti e delle concessioni (in particolare la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni), che garantisce la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi senza le condizioni supplementari previste per le imprese extra-UE.
La convenzione e il contratto di programma
La concessione si perfeziona con la sottoscrizione di una convenzione tra il gestore e l'ENAC, nel rispetto delle direttive ministeriali. La convenzione è il documento negoziale che regola in dettaglio i diritti e gli obblighi del gestore, e deve contenere almeno:
- Il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione.
- La verifica della rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni dei piani di investimento dell'atto concessorio.
- Le modalità di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento.
- Le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione.
- Le disposizioni necessarie alla regolazione, vigilanza e controllo del settore.
Il contratto di programma è il documento tecnico-economico che recepisce la disciplina di regolazione aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità del servizio. Deve essere stipulato entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento, e recepisce i criteri e gli indirizzi del CIPE (ora CIPESS) in materia tariffaria, nonché le disposizioni sull'art. 11-nonies del D.L. 203/2005.
Il regime transitorio e le concessioni preesistenti
La norma è stata introdotta nella forma attuale dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Tale decreto ha stabilito una disciplina transitoria di rilievo: le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 704 non si applicano alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto - anche in base a legge speciale - né ai procedimenti già avviati su istanza presentata in precedenza ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521. Questa clausola di salvaguardia ha garantito la continuità delle concessioni storiche dei principali aeroporti italiani (come quelle di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia), che sono rimaste in vigore secondo il regime previgente fino alla loro naturale scadenza.
Casi pratici
Caso 1: Partecipazione di un'impresa straniera alla gara per una concessione aeroportuale
Tizio, rappresentante legale di una società aeroportuale con sede negli Emirati Arabi Uniti, vuole partecipare alla gara per la concessione di un aeroporto italiano di interesse nazionale. Per essere ammessa alla procedura, la società di Tizio dovrà istituire una sede secondaria in Italia e dimostrare che gli Emirati Arabi Uniti ammettono le imprese italiane a partecipare a gare analoghe a condizioni di reciprocità.
Caso 2: Verifica dei requisiti durante la concessione
Caio, amministratore di un grande gestore aeroportuale, riceve dall'ENAC la comunicazione di avvio del procedimento per la verifica quadriennale dei requisiti soggettivi e oggettivi prevista dalla convenzione di concessione. Se la verifica evidenziasse il venir meno di un requisito essenziale - come il mantenimento dei livelli di servizio o degli investimenti programmati - l'ENAC potrebbe applicare le sanzioni previste dalla convenzione, fino alla decadenza della concessione.
Caso 3: Negoziazione del contratto di programma
Sempronio, direttore finanziario di un gestore aeroportuale appena subentrato in una nuova concessione, deve stipulare con l'ENAC il contratto di programma entro sei mesi dalla chiusura del primo esercizio finanziario. Il contratto definirà il piano degli investimenti, i criteri tariffari applicabili all'aeroporto e gli standard di qualità del servizio che Sempronio dovrà garantire per tutta la durata della concessione.
Domande frequenti
Quanto può durare una concessione aeroportuale in Italia?
La durata massima prevista dall'art. 704 del Codice della navigazione è di quaranta anni. Tale durata estesa è giustificata dalla necessità di ammortizzare i rilevanti investimenti infrastrutturali e di garantire la programmazione di lungo periodo del gestore aeroportuale.
Come viene assegnata la gestione di un aeroporto di interesse nazionale?
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e (per gli aeroporti militari) con il Ministro della difesa, all'esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, su proposta dell'ENAC.
Cos'è il contratto di programma tra ENAC e gestore aeroportuale?
È il documento tecnico-economico che regola gli investimenti, le tariffe aeroportuali e gli standard di qualità del servizio. Deve essere stipulato entro sei mesi dalla chiusura del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento della concessione.
Le vecchie concessioni aeroportuali sono state abolite dall'art. 704?
No. Il D.Lgs. 96/2005 ha previsto una disciplina transitoria che fa salve le concessioni già rilasciate prima della sua entrata in vigore e i procedimenti già avviati, che continuano a essere regolati dal regime previgente fino alla loro scadenza naturale.