In sintesi
- L'approvazione dei progetti di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento delle infrastrutture aeroportuali spetta all'ENAC.
- L'ENAC verifica la conformità alle norme di sicurezza nell'ambito del procedimento approvativo.
- La competenza approvativa ENAC si esercita nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- I progetti devono tenere conto dell'eliminazione delle barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità.
- Il secondo comma è stato soppresso dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, lasciando alla normativa generale la disciplina delle opere pubbliche applicabile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 702 Codice della Navigazione — Progettazione delle infrastrutture aeroportuali
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 .
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e struttura della norma
L'art. 702 del Codice della navigazione disciplina il procedimento di approvazione dei progetti relativi alle infrastrutture aeroportuali, attribuendo all'ENAC un ruolo centrale come autorità di regolazione tecnica e di controllo della sicurezza. La norma rappresenta un punto di giunzione tra la disciplina speciale del settore aeronautico e la normativa generale sulle opere pubbliche, che si applica in via suppletiva ('ferma restando la normativa generale').
La ratio della disposizione è garantire che qualsiasi intervento sulle infrastrutture aeroportuali — dalla costruzione di un nuovo terminal all'ampliamento di una pista, dalla ristrutturazione di hangar alla manutenzione straordinaria di sistemi di navigazione — sia sottoposto a una verifica tecnica specializzata che vada al di là del semplice controllo urbanistico ed edilizio. La sicurezza dell'aviazione civile richiede standard tecnici molto elevati, e la competenza approvativa dell'ENAC costituisce il meccanismo istituzionale per garantire che tali standard siano rispettati in ogni intervento sulla rete aeroportuale.
Le categorie di intervento soggette ad approvazione ENAC
La norma elenca in modo analitico le categorie di intervento soggette all'approvazione dell'ENAC:
Costruzione: la realizzazione ex novo di un'infrastruttura aeroportuale, dalla pista di volo ai raccordi, dagli edifici per i passeggeri agli impianti tecnici. Si tratta dell'intervento di maggiore impatto, che richiede la valutazione complessiva dell'idoneità dell'infrastruttura.
Ampliamento: qualsiasi estensione della capacità o della superficie dell'infrastruttura esistente, come l'allungamento di una pista o la costruzione di un nuovo molo imbarchi.
Ristrutturazione: interventi che modificano in modo significativo la struttura o la funzione di un'infrastruttura esistente senza necessariamente ampliarne la capacità.
Manutenzione straordinaria: interventi di manutenzione che, per la loro entità o per gli aspetti tecnici coinvolti, vanno al di là dell'ordinaria conservazione delle infrastrutture.
Adeguamento: la categoria più evolutiva, che comprende gli interventi necessari per conformare le infrastrutture esistenti a nuovi standard tecnici o normativi, come quelli derivanti da regolamenti EASA o ICAO.
L'accessibilità per le persone a ridotta mobilità
La norma menziona espressamente la finalità di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità come uno degli obiettivi da perseguire nella progettazione e approvazione delle infrastrutture aeroportuali. Si tratta di un raccordo con la disciplina generale sull'accessibilità degli edifici pubblici e dei luoghi aperti al pubblico, dettata dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236, nonché con il Regolamento CE 1107/2006 concernente i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
L'inclusione di questo riferimento nella norma approvativa riflette la sensibilità del legislatore verso l'accessibilità degli aeroporti come servizi aperti al pubblico, e impone all'ENAC di considerare il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito della propria istruttoria approvativa dei progetti.
Il rapporto tra ENAC e Ministero delle infrastrutture
La norma stabilisce che la competenza approvativa dell'ENAC si esercita 'nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti'. Questo passaggio definisce il rapporto gerarchico-funzionale tra l'autorità tecnica (ENAC) e l'autorità politica (il Ministro), delineando una divisione del lavoro nella quale il Ministro esercita le funzioni di indirizzo strategico e programmazione del sistema aeroportuale nazionale, mentre l'ENAC si occupa della verifica tecnica e della certificazione dei singoli interventi.
Tale rapporto si concretizza, tra l'altro, nel Piano Nazionale degli Aeroporti, documento programmatico che definisce le priorità di sviluppo della rete aeroportuale italiana, e nelle direttive ministeriali che orientano l'attività regolatorio dell'ENAC. La competenza approvativa dell'ENAC non è dunque un potere autonomo e svincolato, ma si esercita nell'ambito delle linee di indirizzo ministeriali.
Il comma soppresso e la normativa generale
Il secondo comma dell'art. 702 è stato soppresso dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, che ha operato una razionalizzazione della disciplina aeroportuale. La soppressione non crea un vuoto normativo, poiché la disposizione che introduce l'articolo fa espressamente salva 'la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche', che continua ad applicarsi in via suppletiva per tutti gli aspetti non regolati dalla disciplina speciale aeronautica.
Casi pratici
Caso 1: Progetto di ampliamento della pista di un aeroporto regionale
Tizio, amministratore delegato di una società di gestione aeroportuale, intende procedere all'allungamento della pista principale dell'aeroporto per consentire l'atterraggio di aeromobili a lungo raggio. Il progetto deve essere sottoposto all'approvazione dell'ENAC, che verificherà la conformità alle norme di sicurezza ICAO e EASA prima di rilasciare il nulla osta, nel rispetto delle direttive programmatiche del Ministero delle infrastrutture.
Caso 2: Adeguamento di un terminal per l'accessibilità
Caio, responsabile tecnico di un aeroporto, riceve una direttiva per adeguare il terminal passeggeri alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche ex Reg. CE 1107/2006. Il progetto di adeguamento deve essere approvato dall'ENAC, che nel valutarlo verifica sia la conformità alle norme di sicurezza aeronautica sia il rispetto dei requisiti di accessibilità per gli utenti a ridotta mobilità.
Caso 3: Manutenzione straordinaria di un impianto di illuminazione pista
Sempronio, direttore tecnico di un gestore aeroportuale, pianifica la sostituzione completa dell'impianto di illuminazione della pista con un sistema a LED di nuova generazione. Trattandosi di manutenzione straordinaria di un'infrastruttura critica per la sicurezza della navigazione aerea, l'intervento è soggetto all'approvazione dell'ENAC ai sensi dell'art. 702, che verificherà la conformità del nuovo sistema agli standard tecnici internazionali ICAO.
Domande frequenti
Chi approva i progetti di costruzione o ampliamento di aeroporti?
L'ENAC è l'ente competente per l'approvazione dei progetti di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, nel rispetto delle funzioni di pianificazione e indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L'approvazione ENAC sostituisce le autorizzazioni edilizie comunali?
No. La norma precisa che l'approvazione ENAC si aggiunge alla normativa generale applicabile alle opere pubbliche, che continua ad applicarsi in via suppletiva. I titoli abilitativi edilizi comunali restano necessari, salvo le specifiche deroghe previste per le infrastrutture aeroportuali.
Le barriere architettoniche devono essere eliminate negli aeroporti?
Sì. L'art. 702 prevede espressamente che i progetti di infrastrutture aeroportuali tengano conto della necessità di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, in linea con il Regolamento CE 1107/2006 sui diritti dei passeggeri con disabilità nel trasporto aereo.
Cosa verifica l'ENAC nell'approvare un progetto aeroportuale?
L'ENAC verifica la conformità del progetto alle norme di sicurezza aeronautica nazionali e internazionali (ICAO, EASA), e nel caso di interventi su strutture accessibili al pubblico anche il rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche per gli utenti con mobilità ridotta.
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