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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La realizzazione di opere edilizie e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza della normativa vigente sull'inquinamento acustico.
  • La norma costituisce una clausola di rinvio alla legislazione acustica speciale, che in Italia è rappresentata principalmente dalla L. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dal D.Lgs. 194/2005.
  • Il vincolo acustico si affianca alle limitazioni agli ostacoli e ai pericoli (artt. 709-715) nell'ambito del sistema complessivo di protezione delle aree aeroportuali.
  • L'articolo tutela sia i nuovi insediamenti residenziali dall'esposizione al rumore aeroportuale sia le operazioni aeroportuali da interferenze acustiche esterne.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 716 Codice della Navigazione — Inquinamento acustico

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Commento

Ratio e inquadramento normativo

L'articolo 716 del Codice della navigazione chiude il sistema di tutela delle aree aeroportuali delineato dagli artt. 707-715 con un rinvio alla normativa in materia di inquinamento acustico. La disposizione è di contenuto essenziale — una clausola di coordinamento normativo — ma la sua portata pratica è molto rilevante, perché aggancia il regime aeronautico alla legislazione acustica speciale che in Italia ha subito una progressiva stratificazione normativa nel corso degli ultimi trent'anni. Il rumore aeronautico è, storicamente, una delle principali fonti di conflitto tra gli aeroporti e le comunità limitrofe: le operazioni di decollo e atterraggio generano livelli sonori che, se non adeguatamente contenuti o compensati da adeguata pianificazione, possono compromettere la qualità della vita, la salute dei residenti e il valore degli immobili nelle zone di rispetto.

La legislazione acustica di riferimento

Il rinvio alle «norme vigenti in materia di inquinamento acustico» richiama in primo luogo la Legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e i suoi decreti attuativi, tra cui il D.P.C.M. 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e il D.M. 31 ottobre 1997 (metodologia di misura del rumore aeroportuale). Con riferimento specifico al rumore aeroportuale, lo strumento chiave è il D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 — che ha recepito la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale — e in particolare il D.Lgs. 194/2005, che impone la redazione di mappe acustiche strategiche e piani d'azione per gli aeroporti con più di 50.000 movimenti/anno. A livello europeo, il regolamento del rumore negli aeroporti è disciplinato dal Regolamento UE 598/2014, che ha istituito un approccio equilibrato alla gestione del rumore aeroportuale basato sulla valutazione dell'impatto acustico, sull'introduzione di procedure operative antirumore, sulle restrizioni operative e sulle misure di pianificazione territoriale.

Le zone di rispetto acustico aeroportuale

In attuazione della normativa speciale, l'ENAC ha sviluppato il sistema delle «zone di rispetto acustico» (ZRA) attorno agli aeroporti, suddivise in tre fasce (A, B, C) con criteri di compatibilità urbanistica differenziati. La fascia A (rumore più elevato, LVA maggiore di 65 dB(A)) è compatibile solo con attività agricole, industriali e assimilate; la fascia B (LVA 60-65 dB(A)) ammette attività come artigianato, allevamento, infrastrutture; la fascia C (LVA 55-60 dB(A)) consente alcune tipologie di residenza con particolari prescrizioni. L'art. 716, letto in combinato con queste zonizzazioni, impone che qualsiasi nuova opera o destinazione urbanistica nelle vicinanze degli aeroporti rispetti i valori limite stabiliti per la fascia di appartenenza, con conseguente obbligo di verifica acustica preventiva e, ove necessario, di adozione di misure di mitigazione (isolamento acustico degli edifici, barriere fonoassorbenti, limitazioni delle aperture verso i fronti esposti al rumore).

Profili pratici: opere edilizie e varianti urbanistiche

L'art. 716 si applica in concreto in due circostanze principali. La prima riguarda la realizzazione di singole opere edilizie: chiunque voglia costruire o ristrutturare significativamente un edificio nelle vicinanze di un aeroporto deve verificare che l'intervento rispetti i requisiti acustici previsti dalla normativa di zona. La seconda circostanza riguarda le varianti agli strumenti urbanistici: quando un comune modifica le destinazioni d'uso di aree situate nelle vicinanze di un aeroporto (ad esempio trasformando una zona industriale in residenziale), deve valutare preliminarmente la compatibilità acustica della nuova destinazione con il rumore aeroportuale. In entrambi i casi, il rispetto della normativa acustica non è una mera formalità procedurale, ma una condizione sostanziale di legittimità dell'opera o del provvedimento urbanistico: la sua violazione può determinare l'annullamento del titolo edilizio o della variante e l'obbligo di risarcimento dei danni per eventuali nuovi insediamenti residenziali esposti a livelli sonori incompatibili con la tutela della salute.

Il sistema sanzionatorio e la responsabilità

La violazione della normativa acustica nelle aree aeroportuali — richiamata dall'art. 716 — comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. 447/1995 e dai relativi decreti attuativi. In caso di realizzazione di opere edilizie in violazione dei valori limite acustici, il comune può ordinare la sospensione dei lavori e, in via definitiva, la demolizione o la modifica del manufatto per renderlo conforme. Per le varianti urbanistiche approvate in violazione dell'art. 716, l'illegittimità dell'atto amministrativo può essere fatta valere in sede giurisdizionale dai soggetti portatori di un interesse qualificato, compresi i gestori aeroportuali che subiscano restrizioni operative derivanti dall'eccessiva sensitività acustica dei nuovi insediamenti.

Casi pratici

Caso 1: Costruzione di un condominio in zona B di rispetto acustico aeroportuale

Tizio, costruttore immobiliare, ottiene dal comune una concessione edilizia per la realizzazione di un condominio residenziale in un'area classificata in zona B di rispetto acustico aeroportuale (LVA 60-65 dB(A)), senza aver preventivamente verificato la compatibilità acustica dell'intervento. L'ENAC e il comune, su segnalazione dell'associazione di residenti, annullano il titolo edilizio per violazione dell'art. 716 e della normativa acustica speciale: Tizio deve rivedere il progetto introducendo adeguate misure di isolamento acustico prima di ripresentare la domanda.

Caso 2: Variante urbanistica che trasforma area industriale in residenziale

Il comune in cui è presente un aeroporto approva una variante al piano regolatore che destina a residenza un'area industriale dismessa prossima alla testata di pista. Caio, gestore dell'aeroporto, impugna la variante davanti al TAR contestando che la nuova destinazione residenziale è incompatibile con i livelli di rumore aeronautico registrati nell'area, in violazione dell'art. 716: il TAR sospende in via cautelare la variante in attesa di una valutazione acustica conforme alla normativa speciale.

Caso 3: Ristrutturazione di scuola in fascia C aeroportuale

Sempronio è responsabile tecnico del comune che deve ristrutturare una scuola elementare situata in fascia C di rispetto acustico aeroportuale. Prima di avviare i lavori, verifica che il progetto esecutivo rispetti i requisiti di isolamento acustico degli infissi e delle coperture previsti dalla normativa di settore: la scuola, una volta ristrutturata, dovrà garantire un livello sonoro interno non superiore ai valori limite fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 per le strutture scolastiche in zona aeroportuale.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 716 del Codice della navigazione sull'inquinamento acustico?

Stabilisce che la realizzazione di opere edilizie e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti devono rispettare la normativa vigente sull'inquinamento acustico. È una clausola di rinvio che integra il sistema di tutela aeroportuale con la disciplina acustica speciale.

Quali sono le principali norme sull'inquinamento acustico aeroportuale in Italia?

La L. 447/1995 (legge quadro), il D.M. 31 ottobre 1997 (metodologia di misura del rumore aeroportuale), il D.Lgs. 194/2005 (mappe acustiche strategiche e piani d'azione) e il Regolamento UE 598/2014 (approccio equilibrato alla gestione del rumore negli aeroporti).

Cosa sono le zone di rispetto acustico aeroportuale?

Sono fasce di territorio attorno agli aeroporti classificate in base ai livelli di rumore aeronautico (LVA): fascia A (LVA oltre 65 dB), fascia B (60-65 dB) e fascia C (55-60 dB). Ogni fascia prevede criteri di compatibilità urbanistica diversi, con restrizioni crescenti per le destinazioni residenziali e sensibili.

Un comune può destinare aree vicino all'aeroporto a residenza senza verifiche acustiche?

No. L'art. 716 impone che le nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti rispettino la normativa acustica vigente. Le varianti urbanistiche che trasformano zone industriali o agricole in residenziali devono essere precedute da una valutazione acustica che verifichi la compatibilità con i livelli di rumore aeroportuale presenti.

Il mancato rispetto della normativa acustica aeroportuale può invalidare un permesso di costruire?

Sì. La violazione dell'art. 716 e della normativa acustica speciale determina l'illegittimità del titolo edilizio, che può essere annullato dal comune o impugnato davanti al TAR da soggetti legittimati. In caso di annullamento, il proprietario può essere obbligato a modificare l'opera per renderla conforme ai requisiti acustici.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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