In sintesi
- Alla presentazione del fascicolo da parte del cancelliere, il giudice designa il giudice dell'esecuzione e nomina un esperto stimatore della nave.
- Il termine per il deposito della relazione di stima non può superare i trenta giorni dalla nomina.
- Se la nave ha svolto viaggi autorizzati ex art. 652, la nomina dell'esperto è posticipata: non prima di dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.
- La stima da parte di un esperto designato dal giudice garantisce l'obiettività della valutazione a tutela di tutti i creditori.
- La relazione di stima è il presupposto necessario per la successiva ordinanza di vendita ex art. 655.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 654 Codice della Navigazione — Designazione del giudice dell’esecuzione e nomina dell’esperto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e alla designazione di un esperto per la stima della nave, e fissa un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione. Se siano stati osservati gli adempimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell'esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione della norma nel procedimento
L'articolo 654 del Codice della navigazione regola la fase immediatamente successiva alla formazione del fascicolo esecutivo: la designazione del giudice dell'esecuzione e la contestuale nomina di un esperto per la stima della nave. Si tratta di atti fondamentali che preparano il terreno per la vendita all'incanto: senza una stima attendibile del valore della nave, non è possibile fissare un prezzo base congruo per l'incanto, con il rischio di svendere il bene a danno dei creditori e del debitore o, al contrario, di fissare un prezzo irraggiungibile che blocca la procedura. La norma introduce anche una regola speciale per il caso in cui la nave abbia compiuto viaggi autorizzati ai sensi dell'articolo 652: in tal caso, la nomina dell'esperto viene ritardata per tener conto dell'impatto dei viaggi sul valore della nave.
La designazione del giudice dell'esecuzione
Come già anticipato dall'articolo 649, l'espropriazione è diretta da un giudice dell'esecuzione specificatamente nominato. L'articolo 654 precisa il meccanismo: è il giudice competente ai sensi dell'articolo 643 — non ancora il giudice dell'esecuzione — che, alla presentazione del fascicolo da parte del cancelliere, provvede alla designazione del giudice dell'esecuzione. Questa architettura procedurale distingue tra l'ufficio giudiziario competente (che forma il fascicolo e designa il giudice delegato) e il giudice dell'esecuzione (che dirige poi il procedimento nella sua fase liquidatoria). La presentazione del fascicolo da parte del cancelliere è atto d'ufficio che avviene automaticamente non appena il fascicolo è completo, senza bisogno di ulteriore impulso del creditore: è il cancelliere che garantisce la continuità del procedimento.
La nomina e il ruolo dell'esperto stimatore
Contestualmente alla designazione del giudice dell'esecuzione, il giudice nomina un esperto per la stima della nave. L'esperto è nominato ai sensi dell'articolo 68 c.p.c., che disciplina la nomina degli ausiliari del giudice: deve essere una persona dotata di specifica competenza tecnica nel settore navale (solitamente un perito navale o un ingegnere navale iscritto all'albo), in grado di valutare correttamente il valore della nave tenendo conto delle sue caratteristiche tecniche (tipo, stazza, anno di costruzione, stato di manutenzione, classe di registro), delle condizioni del mercato navale e dei oneri che gravano sulla nave. La relazione di stima deve essere depositata entro un termine non superiore a trenta giorni dalla nomina: si tratta di un termine ordinatorio, ma la sua inosservanza può rallentare il procedimento e legittimare solleciti da parte del giudice o istanze degli interessati. Il contenuto della relazione di stima costituirà la base per la determinazione del prezzo base dell'incanto (articolo 656, n. 1).
La regola speciale per le navi che hanno effettuato viaggi
L'articolo 654 prevede una disciplina speciale per il caso in cui siano stati osservati gli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 652 — cioè la pubblicazione dell'ordinanza e l'anticipazione delle spese necessarie per i viaggi. In questo caso, la nomina dell'esperto non avviene immediatamente dopo la presentazione del fascicolo, ma viene posticipata: non prima di dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio o dei viaggi autorizzati. La ratio è evidente: la stima della nave deve riflettere il suo stato attuale al termine dei viaggi, non quello antecedente agli stessi. I viaggi possono aver determinato usura dello scafo o dei macchinari, ma anche interventi di manutenzione; soprattutto, il nolo ricavato va in aumento del prezzo di aggiudicazione (articolo 652, comma 2), e l'esperto deve tener conto anche di questo elemento aggiuntivo nella sua valutazione complessiva della procedura.
Il coordinamento con l'ordinanza di vendita e profili pratici
La relazione di stima depositata dall'esperto è il presupposto necessario per l'emissione dell'ordinanza di vendita prevista dall'articolo 655. Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione, il giudice dell'esecuzione convoca le parti e gli interessati per l'udienza in cui disporrà la vendita mediante incanto. Il contenuto della relazione — e in particolare il valore di stima della nave — è il riferimento principale per la determinazione del prezzo base di cui all'articolo 656. La qualità della relazione di stima è quindi fondamentale: una valutazione errata (per eccesso o per difetto) può pregiudicare l'intera procedura, determinando un prezzo base incongruo che porta all'incanto deserto o alla svendita del bene. Per questo motivo, è prassi diffusa che le parti — creditore, debitore e creditori ipotecari — controllino attentamente la relazione e, se necessario, presentino osservazioni critiche al giudice prima dell'udienza ex articolo 655.
Casi pratici
Caso 1: Stima di una nave dopo viaggi autorizzati
La nave di Caio ha compiuto due viaggi autorizzati ex art. 652 terminati il 15 marzo; il giudice nomina l'esperto il 20 marzo (cinque giorni dopo, nei termini di legge) e fissa il deposito della relazione entro il 20 aprile; l'esperto, tenendo conto dell'usura da navigazione e del nolo già confluito nel prezzo di aggiudicazione, stima la nave a un valore leggermente inferiore rispetto a quello ante-viaggio.
Caso 2: Contestazione della relazione di stima
L'esperto nominato dal giudice stima la nave di Tizio a 500.000 euro; Sempronio, creditore ipotecario, ritiene la stima sottodimensionata rispetto ai valori di mercato e presenta al giudice dell'esecuzione osservazioni critiche corredate di una perizia di parte, chiedendo la nomina di un nuovo esperto o la revisione della valutazione prima dell'ordinanza di vendita.
Caso 3: Ritardo nel deposito della relazione
L'esperto nominato per la stima della nave di Caio non riesce a depositare la relazione entro i trenta giorni per motivi di agenda; Tizio, creditore procedente, presenta istanza al giudice dell'esecuzione affinché solleciti l'esperto o, in caso di ulteriore inerzia, lo sostituisca con un nuovo ausiliario, evitando un inutile allungamento della procedura.
Domande frequenti
Chi designa il giudice dell'esecuzione e nomina l'esperto stimatore?
Il giudice competente ai sensi dell'art. 643, alla presentazione del fascicolo da parte del cancelliere, provvede contestualmente alla designazione del giudice dell'esecuzione e alla nomina dell'esperto.
Entro quanto tempo l'esperto deve depositare la relazione di stima?
La relazione deve essere depositata entro il termine fissato dal giudice, che non può essere superiore a trenta giorni dalla nomina dell'esperto.
Cosa succede se la nave ha compiuto viaggi autorizzati prima della stima?
La nomina dell'esperto viene posticipata: non può avvenire prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio, per consentire una valutazione aggiornata.
La relazione di stima è necessaria per la vendita all'incanto?
Sì, la relazione è il presupposto necessario per l'ordinanza di vendita ex art. 655: il giudice può convocare le parti solo dopo il deposito della relazione di stima.
Le parti possono contestare la valutazione dell'esperto?
Sì, le parti possono presentare osservazioni critiche al giudice dell'esecuzione prima dell'udienza ex art. 655; il giudice può tenerne conto nella determinazione del prezzo base dell'incanto.