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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando ricorre il fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento-soglia ex art. 639, o una delle cause di decadenza ex art. 640, il giudice designato rimette le parti al collegio.
  • Il collegio, accertati gli estremi, dichiara estinto con sentenza il procedimento di limitazione.
  • Con la sentenza di estinzione si ordina la restituzione delle somme depositate, dedotte le spese, e si fissa un termine per la riassunzione dei processi esecutivi già sospesi.
  • La sentenza è notificata e pubblicata nelle forme previste dall'art. 624, garantendo la conoscenza legale erga omnes.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 641 Codice della Navigazione — Dichiarazione di estinzione del procedimento

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato nell'articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio. Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626. La sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle forme di cui all'articolo 624.

Commento

Ratio e collocazione della norma

L'articolo 641 del Codice della navigazione disciplina il meccanismo processuale attraverso cui il procedimento di limitazione della responsabilità dell'armatore viene portato a termine in modo 'anomalo', ossia non con la distribuzione del fondo ai creditori, ma con la sua estinzione dichiarativa in ragione del sopravvenire di eventi ostativi. La norma si applica in due situazioni distinte: il fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento-soglia indicato dall'art. 639, e il verificarsi di una delle cause di decadenza enumerate dall'art. 640. In entrambi i casi, il presupposto comune è che il beneficio della limitazione non può più operare, e che il procedimento speciale dev'essere chiuso per consentire ai creditori di rivolgersi al patrimonio generale del debitore.

Il meccanismo di rimessione al collegio

La norma prevede una struttura procedimentale bifasica. Nella prima fase, il giudice designato — magistrato monocratico che gestisce le attività istruttorie e amministrative del procedimento di limitazione — constata che ricorrono i presupposti dell'art. 639 o dell'art. 640 e rimette le parti al collegio, organo giudicante collegiale (il tribunale in composizione collegiale) competente sulle questioni più rilevanti del procedimento. La rimessione avviene con ordinanza e fissa l'udienza davanti al collegio, che assume la cognizione piena della questione. Questa scansione riflette la struttura più generale del procedimento di limitazione, che si articola tra un giudice designato per la gestione corrente e il collegio per le decisioni di maggiore rilievo.

Accertamento degli estremi e sentenza di estinzione

Il collegio, all'esito dell'udienza, accerta gli estremi del fallimento (verificando che sia stato dichiarato prima del momento-soglia ex art. 639) ovvero della decadenza (accertando che sia integrata una delle ipotesi tassative dell'art. 640). Se l'accertamento è positivo, il collegio pronuncia sentenza che dichiara estinto il procedimento di limitazione. La sentenza ha natura costitutivo-dichiarativa: accerta la causa di estinzione e ne pronuncia gli effetti con efficacia erga omnes. Non si tratta di una sentenza di rito, che si limiti a dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma di una pronuncia di merito che accerta le condizioni di legge e ne trae le conseguenze giuridiche.

Restituzione delle somme e riassunzione dei processi esecutivi

La sentenza di estinzione produce due effetti concreti immediati: ordina la restituzione delle somme depositate all'armatore (o al fallimento, nel caso di fallimento dichiarato prima del momento-soglia), dedotte le spese già maturate nel corso del procedimento; e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione che erano stati sospesi ai sensi dell'art. 626. Questa seconda disposizione è di grande importanza pratica: l'apertura del procedimento di limitazione determina, ai sensi dell'art. 626, la sospensione dei processi esecutivi individuali dei creditori marittimi. Con l'estinzione del procedimento di limitazione, tale sospensione viene meno, e i creditori riacquistano la piena facoltà di proseguire le proprie azioni esecutive nei confronti dell'armatore (o del fallimento) senza il vincolo del fondo limitato.

Forme di notificazione e pubblicazione

Il legislatore ha disposto che la sentenza di estinzione sia notificata e pubblicata nelle stesse forme previste dall'articolo 624 per la sentenza di apertura del procedimento di limitazione. Questo implica la notificazione ai creditori che hanno partecipato al procedimento e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nelle forme equipollenti previste dalla normativa vigente, nonché nelle pubblicazioni nautiche. L'estensione del regime pubblicitario dell'art. 624 alla sentenza di estinzione garantisce che tutti i soggetti potenzialmente interessati — inclusi quelli che non hanno partecipato attivamente al procedimento — possano conoscere la chiusura del meccanismo limitativo e regolarsi di conseguenza nelle proprie azioni esecutive.

Casi pratici

Caso 1: Fallimento prima del consolidamento e rimessione al collegio

L'armatore Tizio avvia il procedimento di limitazione dopo un sinistro che ha coinvolto la nave di Caio. Prima che lo stato attivo diventi definitivo, Tizio viene dichiarato fallito. Il giudice designato, rilevato che il fallimento è stato dichiarato prima del momento-soglia ex art. 639, rimette le parti al collegio, che dichiara estinto il procedimento con sentenza e ordina la restituzione delle somme depositate al curatore fallimentare, dedotte le spese.

Caso 2: Decadenza per mancato deposito e riassunzione dell'esecuzione

Il collegio, accertata la decadenza di Sempronio dal beneficio della limitazione per mancato deposito della somma limite ex art. 640 lett. c), dichiara estinto il procedimento e fissa un termine di novanta giorni per la riassunzione dei processi esecutivi sospesi ex art. 626. Caio, creditore principale, riprende il processo di espropriazione della nave entro tale termine.

Caso 3: Pubblicazione della sentenza di estinzione

Il tribunale di Genova dichiara estinto il procedimento di limitazione dell'armatore Tizio per decadenza ex art. 640 lett. a). La sentenza viene notificata a tutti i creditori che avevano partecipato al procedimento e pubblicata nelle forme di cui all'art. 624. Sempronio, che non si era ancora insinuato nel procedimento, viene a conoscenza dell'estinzione tramite la pubblicazione e può avviare un'azione esecutiva ordinaria contro Tizio.

Domande frequenti

Chi dichiara l'estinzione del procedimento di limitazione ex art. 641?

Il collegio (tribunale in composizione collegiale) dichiara l'estinzione con sentenza, su rimessione del giudice designato. Il giudice designato, che gestisce la fase istruttoria, non può pronunciare autonomamente la sentenza di estinzione.

Cosa ordina la sentenza di estinzione oltre alla chiusura del procedimento?

La sentenza ordina la restituzione delle somme depositate (dedotte le spese) e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione che erano stati sospesi ex art. 626, consentendo ai creditori di riprendere le azioni esecutive individuali.

In quali casi si applica l'art. 641?

L'art. 641 si applica in due casi: quando il fallimento dell'armatore è dichiarato prima del momento-soglia previsto dall'art. 639 (stato attivo non ancora definitivo), oppure quando ricorre una delle cause di decadenza tassativamente elencate nell'art. 640.

La sentenza di estinzione deve essere pubblicata?

Sì. La sentenza è notificata e pubblicata nelle stesse forme previste dall'art. 624 per la sentenza di apertura del procedimento, garantendo la conoscenza erga omnes della chiusura del meccanismo limitativo.

Dopo l'estinzione del procedimento, i creditori possono ancora soddisfarsi sul patrimonio dell'armatore?

Sì. Con l'estinzione del procedimento di limitazione, i creditori riacquistano la piena facoltà di agire esecutivamente nei confronti dell'armatore (o del fallimento) senza il vincolo del fondo limitato, nel termine fissato dalla sentenza per la riassunzione dei processi esecutivi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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