Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 631 Codice della Navigazione – Vendita della nave e cessione dei proventi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Se l'armatore proprietario ne fa istanza entro il termine previsto per il deposito della somma limite a sensi dell'articolo 629, il giudice designato, con ordinanza, può autorizzare, in luogo del deposito del valore della nave, la vendita all'incanto della nave stessa entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo. Il giudice predetto, su istanza dell'armatore nel termine previsto per il deposito della somma limite, può altresì autorizzare la cessione alla massa passiva dei proventi esatti, o da esigere entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo, nominando in tal caso un liquidatore. Venduta la nave o esatti i proventi, il giudice dispone che, entro un termine anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo, la somma ricavata sia integrata fino a concorrenza della somma limite.

In sintesi

  • In alternativa al deposito della somma limite, l'armatore proprietario può chiedere la vendita all'incanto della nave o la cessione dei proventi alla massa passiva.
  • L'istanza deve essere presentata entro il termine previsto per il deposito della somma limite ex art. 629 cod. nav.
  • La vendita e la riscossione dei proventi devono avvenire almeno dieci giorni prima della scadenza fissata per la formazione dello stato attivo.
  • Per la cessione dei proventi, il giudice nomina un liquidatore incaricato di esigere i crediti ceduti.
  • Il ricavato deve essere integrato fino alla concorrenza della somma limite entro cinque giorni anteriori alla scadenza per la formazione dello stato attivo.
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 631 del Codice della navigazione completa il quadro degli strumenti attraverso cui l'armatore può costituire il fondo di limitazione della responsabilità, affiancando al deposito di contante - previsto come modalità ordinaria dall'art. 629 cod. nav. - due alternative reali: la vendita all'incanto della nave e la cessione alla massa passiva dei proventi. Queste alternative rispondono all'esigenza pratica che l'armatore potrebbe non disporre di liquidità sufficiente per il deposito immediato della somma limite, pur possedendo un asset - la nave - o crediti esigibili - i proventi del viaggio - di valore adeguato. Il legislatore ha quindi costruito un meccanismo di realizzazione del fondo che, pur preservando la funzione di garanzia a favore dei creditori, tiene conto delle caratteristiche dell'impresa armatoriale, nella quale il capitale è tipicamente immobilizzato nella nave e nel carico.

Legittimazione e presupposti soggettivi: l'armatore proprietario

La norma richiede espressamente che l'istanza sia presentata dall'armatore proprietario: la qualifica di proprietario è necessaria perché sia la vendita della nave sia la cessione dei proventi comportano atti dispositivi su beni che devono appartenere all'armatore per poter essere trasferiti alla procedura. L'armatore che gestisca la nave in forza di un titolo diverso dalla proprietà - ad esempio il noleggiatore a scafo nudo o l'armatore non proprietario - non potrebbe disporre della nave e quindi è escluso da questa opzione. Restano in tal caso l'unica via del deposito della somma in contante o valori equivalenti. L'istanza deve essere presentata entro il termine previsto per il deposito della somma limite ai sensi dell'art. 629 cod. nav., il che impone all'armatore di scegliere tempestivamente tra le diverse modalità di costituzione del fondo.

La vendita all'incanto della nave

Il giudice designato, con ordinanza, può autorizzare la vendita all'incanto della nave «stessa» - cioè la nave oggetto del procedimento - in luogo del deposito. La vendita deve essere completata entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza fissata per la formazione dello stato attivo (art. 628 cod. nav.). Questo margine temporale garantisce che il ricavato sia disponibile prima che lo stato attivo sia definitivamente formato, consentendo al giudice di computare le somme effettivamente realizzate. La vendita avviene con le forme dell'incanto: si tratta di una vendita forzata con caratteristiche analoghe alla vendita giudiziale delle esecuzioni, ma inserita in un procedimento speciale marittimo. Il prezzo ricavato confluisce nel fondo di limitazione e deve essere integrato, se inferiore alla somma limite, entro cinque giorni anteriori alla scadenza per la formazione dello stato attivo.

La cessione dei proventi e il ruolo del liquidatore

In alternativa alla vendita della nave, l'armatore può chiedere la cessione alla massa passiva dei proventi esatti o da esigere entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza fissata per la formazione dello stato attivo. Per «proventi» si intendono principalmente il nolo e gli altri corrispettivi per il viaggio o per i servizi prestati dalla nave. La cessione è un atto traslativo che sposta la titolarità di questi crediti dalla sfera dell'armatore a quella della massa dei creditori, così costituendo un fondo reale di garanzia. Per gestire la riscossione dei proventi ceduti, il giudice nomina un liquidatore: questa figura - estranea all'armatore - ha il compito di esigere i crediti ceduti e di versare il ricavato nel fondo. La nomina del liquidatore è obbligatoria in caso di cessione dei proventi, poiché i crediti non sono ancora esatti al momento della cessione e richiedono una gestione attiva.

L'obbligo di integrazione fino alla somma limite

Sia nel caso di vendita della nave sia nel caso di esazione dei proventi, il ricavato deve essere integrato fino a concorrenza della somma limite entro un termine anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza fissata per la formazione dello stato attivo. Questo significa che se il ricavato della vendita o dei proventi è inferiore alla somma limite, l'armatore è tenuto a colmare la differenza con proprie risorse entro tale termine. La norma evita che le modalità alternative di costituzione del fondo si traducano in una riduzione dell'entità della garanzia per i creditori: il fondo deve comunque raggiungere la soglia della somma limite, indipendentemente da come viene costituito. Se l'armatore non è in grado di integrare, il procedimento di limitazione non può proseguire alle condizioni di cui all'art. 631 e l'armatore dovrà ricorrere al deposito ordinario o alla procedura ex art. 641 cod. nav.

Casi pratici

Caso 1: Vendita all'incanto della nave in luogo del deposito

Tizio, armatore proprietario di una nave da carico valutata 3 milioni di euro, non dispone di liquidità sufficiente per depositare la somma limite. Entro il termine previsto dall'art. 629 cod. nav., presenta istanza al giudice designato per ottenere l'autorizzazione alla vendita all'incanto della nave; il giudice concede l'autorizzazione con ordinanza e fissa il termine per la vendita in modo da rispettare il margine di dieci giorni prima della formazione dello stato attivo.

Caso 2: Cessione dei proventi e nomina del liquidatore

Caio, armatore proprietario di un traghetto, ha in corso contratti di nolo per un valore complessivo di 800.000 euro, di cui 300.000 già riscossi e 500.000 da esigere. Chiede la cessione di tutti questi proventi alla massa passiva; il giudice, con ordinanza, autorizza la cessione e nomina Sempronio quale liquidatore per la riscossione dei crediti non ancora esatti, con obbligo di versare il ricavato nel fondo entro il termine stabilito.

Caso 3: Integrazione a completamento del ricavato

Sempronio, armatore proprietario, vende all'incanto la propria nave realizzando 1,8 milioni di euro, a fronte di una somma limite di 2,1 milioni. Il giudice designato intima a Sempronio di integrare i restanti 300.000 euro entro cinque giorni anteriori alla formazione dello stato attivo; Sempronio adempie utilizzando proprie risorse finanziarie, completando così la costituzione del fondo di limitazione.

Domande frequenti

Chi può chiedere la vendita della nave o la cessione dei proventi in alternativa al deposito?

Solo l'armatore proprietario, in quanto deve disporre della nave o dei proventi per poterli cedere alla procedura. L'armatore non proprietario - come il noleggiatore a scafo nudo - non ha accesso a questa opzione.

Entro quando deve essere presentata l'istanza per la vendita o la cessione?

L'istanza deve essere presentata entro il termine previsto per il deposito della somma limite ex art. 629 cod. nav., che non supera i cinque giorni dalla fissazione operata dal giudice.

Cosa fa il liquidatore nominato in caso di cessione dei proventi?

Il liquidatore, nominato dal giudice designato, è incaricato di esigere i crediti per proventi ceduti dall'armatore alla massa passiva e di versare il ricavato nel fondo di limitazione entro i termini stabiliti.

Se il ricavato dalla vendita o dai proventi è inferiore alla somma limite, chi paga la differenza?

L'armatore è obbligato a integrare il fondo fino a concorrenza della somma limite entro un termine anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza per la formazione dello stato attivo.

I creditori possono opporsi alla vendita della nave o alla cessione dei proventi?

Sì. L'art. 632 cod. nav. prevede che i creditori possano proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di autorizzazione. L'opposizione sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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