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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Prima di proporre una domanda giudiziale nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 603, il soggetto interessato deve darne denuncia all'associazione sindacale di categoria legalmente riconosciuta.
  • La denuncia può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata, senza necessità di presentazione diretta agli uffici sindacali.
  • La norma rinvia all'applicazione degli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile, relativi alla procedura delle controversie di lavoro.
  • L'adempimento preliminare ha la funzione di consentire all'associazione sindacale di tentare una composizione bonaria della controversia prima che si adisca il giudice.
  • Si tratta di un condizione di procedibilità che precede l'azione giudiziale nelle controversie di lavoro nella navigazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 604 Codice della Navigazione — Denuncia all’associazione sindacale

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a, b e c dell'articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene. Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile.

Commento

Ratio e funzione dell'adempimento preliminare

L'articolo 604 del Codice della navigazione introduce una condizione preliminare all'esercizio dell'azione giudiziale nelle controversie di lavoro marittimo e portuale rientranti nell'articolo 603: la denuncia all'associazione sindacale di categoria. Questo adempimento si inserisce in un quadro di valorizzazione del ruolo delle organizzazioni sindacali nella composizione delle controversie di lavoro, che caratterizzava il sistema delle relazioni industriali dell'epoca di redazione del codice (1942) e che trovava espressione anche in altri settori del diritto del lavoro. La ratio è deflattiva: consentire all'associazione sindacale di prendere cognizione della controversia e di tentare una composizione bonaria prima che le parti si rivolgano all'autorità giudiziaria, con risparmio di tempi e costi per tutti i soggetti coinvolti.

Il soggetto obbligato e il destinatario della denuncia

L'obbligo di denuncia grava su 'chi intende proporre in giudizio una domanda': la norma si riferisce quindi al soggetto attivo della controversia, che sia esso il marittimo che agisce per il pagamento delle retribuzioni, il lavoratore portuale che contesta l'applicazione delle tariffe, o il pilota che vanta crediti per le proprie prestazioni. La denuncia deve essere rivolta all'associazione sindacale 'legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene' il denunciante: questo requisito pone il problema dell'individuazione dell'associazione competente, che deve essere quella rappresentativa della specifica categoria professionale del lavoratore e non una qualsiasi organizzazione sindacale.

Le modalità della denuncia

La norma prevede espressamente che la denuncia possa essere effettuata 'anche a mezzo di lettera raccomandata': questa previsione è di particolare rilevanza pratica nel settore marittimo, dove il lavoratore può trovarsi lontano dalla sede dell'associazione sindacale a causa della sua attività di navigazione. La possibilità di utilizzare la posta raccomandata garantisce quindi che l'adempimento possa essere assolto anche da parte di chi si trova in viaggio o imbarcato, senza dover attendere il ritorno in porto. La raccomandata lascia inoltre traccia documentale dell'avvenuta denuncia, elemento importante in caso di contestazione sull'avvenuto assolvimento della condizione preliminare.

Il rinvio alle norme del codice di procedura civile

La norma rinvia all'applicazione di un articolato gruppo di disposizioni del codice di procedura civile. L'articolo 430, secondo comma, c.p.c. riguardava la denuncia sindacale nelle controversie di lavoro ordinarie; gli articoli 431-433 c.p.c. disciplinavano il tentativo di conciliazione sindacale e i suoi effetti processuali; l'articolo 438 c.p.c. regolava l'estensione di accordi sindacali ai non aderenti. Il rinvio a queste norme assicura che la procedura di denuncia nelle controversie marittime si svolga con le stesse garanzie e modalità previste per le controversie di lavoro in generale, creando un parallelismo tra il rito del lavoro ordinario e quello marittimo-portuale.

Valore processuale della denuncia e conseguenze dell'omissione

La denuncia all'associazione sindacale costituisce una condizione preliminare all'azione giudiziale: il soggetto che intenda proporre domanda in giudizio è tenuto ad assolvere questo adempimento prima di rivolgersi al comandante di porto o al tribunale. L'omissione della denuncia può determinare conseguenze processuali negative per l'attore, che potrebbe vedersi opporre l'improcedibilità della domanda. Tuttavia, l'applicazione rigorosa o temperata di questa conseguenza dipendeva dall'interpretazione giurisprudenziale del momento storico e dal coordinamento con la successiva riforma del processo del lavoro introdotta dalla L. 533/1973, che ha modificato l'impianto del rito del lavoro ordinario a cui il codice rinvia.

Casi pratici

Caso 1: Denuncia sindacale via raccomandata da parte del marittimo imbarcato

Tizio, marittimo imbarcato su una nave in viaggio, intende agire per il pagamento degli stipendi arretrati ma non può recarsi di persona agli uffici sindacali; invia allora una lettera raccomandata all'associazione sindacale di categoria competente, assolvendo così la condizione preliminare prescritta dall'articolo 604 prima di proporre la domanda avanti il comandante di porto.

Caso 2: Improcedibilità per omessa denuncia sindacale

Caio, lavoratore portuale, propone domanda giudiziale per il pagamento delle tariffe senza aver preventivamente inviato la denuncia all'associazione sindacale di categoria; il comandante di porto, rilevata l'omissione, dichiara la domanda improcedibile, invitando Caio ad assolvere preliminarmente l'adempimento richiesto dalla norma prima di riassumere la causa.

Caso 3: Conciliazione sindacale che evita il giudizio

Sempronio, pilota del porto, denuncia all'associazione sindacale un credito retributivo nei confronti dell'ente portuale; l'associazione convoca le parti e riesce a raggiungere un accordo di pagamento rateale, evitando così il ricorso al giudice e risolvendo la controversia prima ancora che essa si trasformi in un processo formale.

Domande frequenti

La denuncia all'associazione sindacale è obbligatoria prima di agire in giudizio per controversie di lavoro marittimo?

Sì. L'articolo 604 impone a chi intende proporre domanda nelle materie dell'articolo 603 di darne preventiva denuncia all'associazione sindacale legalmente riconosciuta che rappresenta la propria categoria.

Come si effettua la denuncia all'associazione sindacale?

La denuncia può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata, modalità espressamente prevista dalla norma per agevolare i lavoratori marittimi che si trovano lontani dalla sede sindacale a causa della loro attività di navigazione.

A quale associazione sindacale deve essere inviata la denuncia?

All'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria professionale alla quale appartiene il denunciante, che deve quindi essere quella specificamente competente per la categoria del lavoratore marittimo o portuale interessato.

Quali norme del c.p.c. si applicano alla denuncia sindacale nelle controversie marittime?

Si applicano gli articoli 430 secondo comma, 431-433 e 438 c.p.c., che disciplinano la denuncia sindacale, il tentativo di conciliazione e i suoi effetti nel processo del lavoro.

Cosa succede se si propone la domanda giudiziale senza fare la denuncia sindacale?

L'omissione può determinare l'improcedibilità della domanda; il giudice può invitare la parte a sanare la mancanza prima di procedere nel merito della controversia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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