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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Principio di surrogazione reale: se la nave perisce o si deteriora, le indennità e le somme spettanti al proprietario si sostituiscono alla nave come oggetto del vincolo ipotecario, garantendo la continuità della garanzia.
  • Quattro categorie di somme vincolate: (a) indennità per danni alla nave, (b) contribuzioni alle avarie comuni, (c) indennità per assistenza o salvataggio post-trascrizione, (d) indennità di assicurazione.
  • Eccezione per le riparazioni: le somme destinate a riparare le avarie subite dalla nave non sono vincolate, perché in tal caso il bene-nave viene ripristinato e la garanzia reale si conserva sul natante riparato.
  • Condizione per le indennità di assistenza: il vincolo sulle somme da assistenza o salvataggio opera solo se il credito è sorto dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non sono state riscosse prima del pignoramento.
  • Funzione di protezione del creditore: la surrogazione impedisce che la perdita o il deterioramento del bene vanifichi la garanzia ipotecaria, tutelando il creditore anche in caso di sinistro marittimo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 572 Codice della Navigazione — Surrogazione dell’indennità alla nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave;

a) le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;

b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave;

c) le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;

d) le indennità di assicurazione.

Commento

Ratio e fondamento della surrogazione reale

L'articolo 572 del Codice della navigazione recepisce nel diritto marittimo il principio di surrogazione reale: quando il bene oggetto della garanzia perisce o si deteriora, le somme di denaro che lo sostituiscono economicamente subentrano al bene stesso come oggetto del vincolo. Il principio è ben noto al diritto comune delle garanzie reali — si rinviene ad esempio nell'art. 2742 c.c. per il pegno e in forma analoga nel diritto assicurativo — ma l'art. 572 lo declina con particolare ricchezza di fattispecie, adeguandolo alle specifiche tipologie di indennità e risarcimenti tipici del sinistro navale. La ratio è chiara: senza la surrogazione, la perita o il grave deterioramento della nave lascerebbe il creditore ipotecario privo di qualsiasi garanzia reale, costringendolo a collocarsi tra i creditori chirografari nella fase concorsuale o esecutiva. La norma protegge la posizione del creditore garantendo la continuità economica della garanzia attraverso la sostituzione del bene fisico con il suo equivalente monetario.

Le quattro categorie di somme vincolate

La norma elenca tassativamente quattro categorie di somme che, in caso di perita o deterioramento della nave, si sostituiscono al bene come oggetto del vincolo ipotecario.

La lettera a comprende le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave: si tratta prevalentemente dei risarcimenti dovuti da terzi responsabili della collisione o del sinistro, nonché dei rimborsi assicurativi per i danni al corpo della nave. Queste somme rappresentano il corrispettivo economico del deprezzamento o della distruzione del bene e si sostituiscono ad esso come garanzia.

La lettera b riguarda le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave: le avarie comuni — disciplinate dagli artt. 469 ss. del Codice della navigazione e dalle Regole di York-Anversa a livello internazionale — sono sacrifici volontari imposti a una parte del carico o della nave per la salvezza comune, cui tutti i soggetti del viaggio devono contribuire proporzionalmente. La quota spettante al proprietario della nave come contribuzione da parte degli altri interessati rientra nella garanzia ipotecaria.

La lettera c vincola le indennità per assistenza o salvataggio, ma con due condizioni cumulative: l'operazione di assistenza o salvataggio deve essere avvenuta dopo la trascrizione dell'ipoteca, e le somme non devono essere state riscosse dal proprietario prima del pignoramento. La prima condizione è logica: il creditore ipotecario non può rivendicare somme relative a operazioni anteriori alla propria garanzia. La seconda impedisce che il proprietario svuoti la garanzia riscuotendo anticipatamente i proventi del salvataggio prima che il creditore possa agire esecutivamente.

La lettera d vincola le indennità di assicurazione: si tratta del risarcimento erogato dall'assicuratore del corpo della nave (hull insurance) in caso di perita totale o parziale. È la categoria più rilevante nella pratica, perché le navi di valore significativo sono normalmente assicurate e il creditore ipotecario può così rivalersi sull'indennità assicurativa. Nei contratti di finanziamento navale, le banche richiedono tipicamente la cessione in garanzia dell'indennità assicurativa a favore del creditore, aggiuntiva rispetto alla surrogazione ex lege prevista dall'art. 572.

L'eccezione per le somme destinate alle riparazioni

La norma precisa che le somme elencate non sono vincolate all'ipoteca «a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave». L'eccezione è coerente con la funzione stessa della garanzia: se le somme ricevute vengono reinvestite nel ripristino della nave, il creditore non subisce pregiudizio perché il bene-garanzia viene restaurato nella sua consistenza originaria. Il vincolo ipotecario si conserva sulla nave riparata, e le somme transitoriamente percepite servono soltanto come strumento per il ripristino del bene. Qualora invece le somme non siano destinate alla riparazione — perché il proprietario decide di non riparare la nave o perché la riparazione è economicamente impossibile — esse rimangono vincolate all'ipoteca e il creditore può farle espropriare.

Coordinamento con la disciplina assicurativa e contrattuale

Nella prassi del finanziamento navale, la surrogazione ex art. 572 è integrata da clausole contrattuali che rafforzano ulteriormente la posizione del creditore. Le banche richiedono tipicamente: la cessione formale della polizza assicurativa o dell'indennità in essa prevista; la designazione del creditore come beneficiario o co-assicurato nella polizza hull; l'obbligo dell'armatore di mantenere l'assicurazione per un importo non inferiore al valore della nave coperto dal mutuo. Queste pattuizioni affiancano ma non sostituiscono la surrogazione legale dell'art. 572, che opera automaticamente per legge anche in assenza di apposita clausola contrattuale.

Casi pratici

Caso 1: Perita della nave e surrogazione dell'indennità assicurativa

La nave di Tizio, gravata da ipoteca di primo grado a favore della banca creditrice, affonda in seguito a una tempesta. L'assicuratore corrisponde al proprietario un'indennità di due milioni di euro per la perita totale. In applicazione dell'art. 572, lett. d), la banca può rivalersi su quella somma in via privilegiata, come se si trattasse del bene-nave, prima che Tizio disponga liberamente del denaro.

Caso 2: Somme destinate alla riparazione: eccezione al vincolo

La nave di Caio subisce gravi danni a seguito di una collisione: l'armatore riscuote dall'assicuratore un'indennità parziale e la impiega integralmente per riparare le avarie presso un cantiere. Il creditore ipotecario non può pretendere di trattenere le somme, poiché l'art. 572 esclude dal vincolo le indennità destinate al ripristino della nave, che continua a essere oggetto della garanzia reale.

Caso 3: Indennità di salvataggio riscossa prima del pignoramento

Sempronio, proprietario di un rimorchiatore ipotecato, riceve un compenso di salvataggio per un'operazione compiuta dopo la trascrizione dell'ipoteca, ma riscuote la somma e la spende prima che il creditore proceda al pignoramento. Il creditore non può più rivalersi su quell'indennità: l'art. 572, lett. c), condiziona il vincolo al fatto che le somme non siano state riscosse dal proprietario prima del pignoramento.

Domande frequenti

Cosa succede all'ipoteca navale se la nave affonda o viene distrutta?

L'ipoteca si trasferisce per surrogazione reale sulle somme che economicamente sostituiscono il bene: indennità per danni, contribuzioni alle avarie comuni, indennità di assistenza e salvataggio (se post-trascrizione e non ancora riscosse) e indennità assicurative, ai sensi dell'art. 572.

L'indennità assicurativa è sempre vincolata all'ipoteca navale?

Sì, la lettera d) dell'art. 572 vincola espressamente le indennità di assicurazione al pagamento dei crediti ipotecari, salvo che siano destinate a riparare le avarie sofferte dalla nave. Nella pratica bancaria si aggiungono anche clausole contrattuali di cessione della polizza.

Il creditore ipotecario può bloccare l'utilizzo dell'indennità per riparare la nave?

No. Se il proprietario destina le somme alla riparazione delle avarie, l'art. 572 esclude espressamente il vincolo ipotecario, perché il bene-garanzia viene ripristinato e la posizione del creditore non è compromessa.

Le indennità di salvataggio percepite prima dell'ipoteca sono vincolate?

No. La lettera c) dell'art. 572 limita il vincolo alle indennità per operazioni di assistenza o salvataggio avvenute dopo la trascrizione dell'ipoteca. Le somme relative a operazioni precedenti non entrano nel perimetro della garanzia.

Cosa sono le avarie comuni ai fini dell'art. 572?

Sono sacrifici o spese straordinari effettuati volontariamente per salvare la nave e il carico da un pericolo comune, disciplinati dagli artt. 469 ss. del Codice della navigazione e dalle Regole di York-Anversa. Le contribuzioni dovute al proprietario da parte degli altri interessati sono vincolate all'ipoteca.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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