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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nave maggiore: la pubblicità dell'ipoteca richiede la trascrizione nella matricola e l'annotazione sull'atto di nazionalità, garantendo la conoscibilità erga omnes attraverso entrambi i documenti ufficiali.
  • Nave minore e galleggiante: è sufficiente la trascrizione nel registro di iscrizione, con formalità semplificate rispetto alle navi di maggiore stazza.
  • Nave in costruzione: la pubblicità si realizza mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione, registro specifico per i natanti non ancora completati.
  • Atti ulteriori soggetti a pubblicità: nelle medesime forme devono essere resi pubblici tutti gli altri atti per i quali il codice civile prescrive l'iscrizione (es. cessioni di ipoteca, surrogazioni, riduzioni).
  • Raccordo con il codice civile: la norma produce per la navigazione gli stessi effetti previsti dal codice civile per l'ipoteca immobiliare, adattando le forme al sistema dei registri navali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 567 Codice della Navigazione — Pubblicità dell’ipoteca

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante. L'ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.

Commento

Ratio e funzione della pubblicità ipotecaria navale

L'articolo 567 del Codice della navigazione regola le forme di pubblicità dell'ipoteca su nave, distinguendo tre categorie di beni: navi maggiori, navi minori o galleggianti e navi in costruzione. La scelta di differenziare le modalità pubblicitarie in ragione della tipologia di nave risponde alla logica del sistema dei registri navali italiani, che diversifica i documenti di bordo e i registri tenuti dall'autorità marittima secondo la stazza e la destinazione del natante. La pubblicità ipotecaria svolge la medesima funzione dell'iscrizione immobiliare: costituisce la garanzia reale verso i terzi, determina il grado di preferenza tra più creditori ipotecari e rende opponibile il vincolo in caso di alienazione del bene.

La nave maggiore: doppia formalità

Per le navi maggiori — categoria che include le navi mercantili, i passeggeri e in generale i natanti di più alta stazza soggetti a immatricolazione nella matricola tenuta dalle capitanerie di porto — la pubblicità richiede una doppia formalità: la trascrizione nella matricola e l'annotazione sull'atto di nazionalità. Quest'ultimo è il documento ufficiale che attesta la bandiera battuta dalla nave e ne certifica l'identità; la sua annotazione garantisce che chiunque consulti il documento di bordo sia informato dell'esistenza del vincolo ipotecario. Il legislatore ha ritenuto insufficiente la sola trascrizione nel registro amministrativo, imponendo anche l'annotazione sull'atto di nazionalità per assicurare la massima pubblicità possibile in relazione a un bene che per definizione si sposta da porto a porto e può essere oggetto di transazioni internazionali.

La nave minore e il galleggiante: forma semplificata

Per le navi minori — soggette a iscrizione in registri tenuti dagli uffici locali di marina — e per i galleggianti — unità prive di propulsione autonoma come pontoni, bettoline e chiatte — la pubblicità si realizza con la sola trascrizione nel registro di iscrizione. La semplificazione è giustificata dalla minore rilevanza economica di tali beni e dall'assenza dell'atto di nazionalità come documento di bordo. Resta ferma la funzione costitutiva della trascrizione: anche per queste unità l'ipoteca produce effetti verso i terzi soltanto dal momento della formalità pubblicitaria.

La nave in costruzione: il registro speciale

La terza fattispecie disciplinata dall'art. 567 riguarda le navi in costruzione, oggetto dell'ipoteca prevista dall'articolo 566. Per esse la pubblicità è effettuata mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione, tenuto dall'ufficio marittimo del cantiere. Tale registro costituisce il punto di riferimento per tutti i diritti reali costituiti sulla nave durante la fase di allestimento e cessa di rilevare, ai fini della pubblicità, all'atto dell'iscrizione definitiva nel registro di nazionalità o nella matricola, quando il natante è completato e consegnato.

Gli altri atti soggetti a pubblicità

L'ultimo comma dell'articolo precisa che nelle stesse forme devono essere resi pubblici «gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione». Il rinvio abbraccia una serie di vicende modificative o estintive dell'ipoteca: la cessione del credito ipotecario, la surrogazione per pagamento da parte di un terzo, la riduzione dell'ipoteca e la sua cancellazione. Tali atti, ove non pubblicati nelle forme proprie del regime navale, non sono opponibili ai terzi, replicando per il sistema navale le regole della pubblicità immobiliare del codice civile.

Profili sistematici e coordinamento con le norme civilistiche

L'articolo 567 si coordina con le disposizioni del codice civile richiamate dall'art. 565 e seguenti e con le norme sull'ipoteca immobiliare (artt. 2808 ss. c.c.). Il sistema navale riproduce la struttura della pubblicità immobiliare — basata su trascrizione e annotazione in registri pubblici — adattandola alla specificità dei registri marittimi. La differenza fondamentale rispetto all'immobiliare è la mobilità del bene e l'esistenza di molteplici registri (matricola, registro di iscrizione, registro delle navi in costruzione) che il legislatore ha coordinato imponendo, per le navi maggiori, la doppia formalità. Il coordinamento tra matricola e atto di nazionalità serve anche a evitare che la nave, nelle operazioni in porto estero, appaia libera da vincoli a causa della mancata annotazione sul documento di bordo.

Casi pratici

Caso 1: Ipoteca su nave maggiore: doppia formalità

Tizio, creditore di un armatore, iscrive l'ipoteca su una nave da carico trascrivendola nella matricola della capitaneria di porto; tuttavia dimentica di far annotare il vincolo sull'atto di nazionalità. Caio, terzo acquirente della nave, consulta l'atto di bordo e non trova menzione dell'ipoteca: la pubblicità incompleta può essere fonte di contestazioni sull'opponibilità del vincolo.

Caso 2: Ipoteca su galleggiante

Caio intende finanziare l'acquisto di un pontone usato come deposito galleggiante nel porto di Genova e concede ipoteca a favore della banca finanziatrice. Poiché il pontone è classificato come galleggiante, la pubblicità si realizza con la sola trascrizione nel registro di iscrizione dell'ufficio marittimo locale, senza necessità di annotazione su alcun atto di nazionalità.

Caso 3: Pubblicità della cessione del credito ipotecario

Sempronio è titolare di un credito garantito da ipoteca di primo grado su una nave minore e cede il credito a un fondo di investimento. Per rendere opponibile la cessione ai terzi e ai creditori concorrenti, il cessionario provvede a far trascrivere l'atto di cessione nel medesimo registro di iscrizione ove era stata originariamente pubblicata l'ipoteca.

Domande frequenti

Come si rende pubblica l'ipoteca su una nave maggiore?

L'ipoteca su nave maggiore deve essere trascritta nella matricola e annotata sull'atto di nazionalità. Entrambe le formalità sono necessarie per la piena opponibilità verso i terzi, ai sensi dell'art. 567 del Codice della navigazione.

Qual è la differenza di pubblicità tra nave minore e nave maggiore?

Per la nave minore e il galleggiante è sufficiente la sola trascrizione nel registro di iscrizione, mentre per la nave maggiore è richiesta anche l'annotazione sull'atto di nazionalità, in ragione della maggiore rilevanza economica e internazionale del bene.

Dove si trascrive l'ipoteca su una nave in costruzione?

L'ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione, tenuto dall'ufficio marittimo del cantiere, come previsto dagli artt. 566 e 567 del Codice della navigazione.

La cessione di un credito ipotecario navale deve essere pubblicata?

Sì, tutti gli atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione — tra cui la cessione del credito ipotecario — devono essere resi pubblici nelle stesse forme dell'ipoteca originaria, ossia trascrizione nel registro navale competente.

L'annotazione sull'atto di nazionalità è obbligatoria per le navi minori?

No. L'obbligo di annotazione sull'atto di nazionalità riguarda soltanto le navi maggiori. Per le navi minori e i galleggianti, che non dispongono di tale documento, è sufficiente la trascrizione nel registro di iscrizione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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