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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'assicuratore è tenuto a risarcire per intero i danni e le spese derivanti da un atto di avaria comune, nei limiti della somma assicurata.
  • In caso di ammissione a contribuzione dei danni o delle spese, l'assicuratore ha la facoltà di surrogarsi all'assicurato nei diritti verso gli altri partecipanti alla spedizione.
  • La surrogazione consente all'assicuratore di recuperare, in tutto o in parte, le somme versate agendo direttamente nei confronti degli altri soggetti obbligati al contributo.
  • Il rimborso integrale dell'avaria comune è distinto dal regime delle avarie particolari, soggette a franchigie e deduzioni.
  • La norma tutela l'assicurato dalla doppia esposizione finanziaria in caso di eventi che generano contemporaneamente danno proprio e obbligo contributivo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 536 Codice della Navigazione — Danni di avaria comune

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi all'assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

Commento

Avaria comune e assicurazione marittima: premessa

L'art. 536 del Codice della navigazione disciplina il trattamento assicurativo dei danni e delle spese derivanti da un atto di avaria comune. L'avaria comune — istituto di antichissima tradizione marinara, codificato oggi negli artt. 469 e seguenti del medesimo codice e nelle York-Antwerp Rules a livello internazionale — si verifica quando, in una situazione di pericolo comune, vengono deliberatamente effettuati sacrifici o sostenute spese straordinarie per la salvezza della spedizione nel suo complesso. I sacrifici e le spese sono poi ripartiti tra tutti i soggetti interessati (nave, merci, nolo) in proporzione ai rispettivi valori salvati.

Il regime di rimborso integrale

La norma in commento stabilisce che l'assicuratore risponde dei danni e delle spese di avaria comune per il loro intero ammontare, nei limiti della somma assicurata. Questa previsione rappresenta una deroga significativa rispetto ad alcune regole ordinarie che limitano o franchiggiano le indennità per avarie particolari: l'avaria comune gode di un trattamento privilegiato perché le spese o i sacrifici che la compongono sono, per definizione, volontari e finalizzati alla salvezza della spedizione nell'interesse di tutti. Sarebbe iniquo applicare deduzioni o franchigie a danni che l'assicurato ha deliberatamente subito per proteggere l'intera impresa di navigazione.

La surrogazione dell'assicuratore

La seconda parte dell'art. 536 introduce la facoltà di surrogazione: quando i danni o le spese liquidati dall'assicuratore sono ammessi a contribuzione d'avaria comune, l'assicuratore può surrogarsi all'assicurato nei diritti che quest'ultimo vanta verso gli altri partecipanti alla spedizione. La surrogazione è un istituto generale dell'assicurazione (art. 1916 cod. civ.) che qui trova applicazione specifica nel contesto marittimo. Essa impedisce un doppio vantaggio per l'assicurato: se costui, dopo aver ricevuto il rimborso integrale dall'assicuratore, riscuotesse anche il contributo di avaria comune dagli altri interessati, realizzerebbe un indebito arricchimento. La surrogazione trasferisce invece all'assicuratore la pretesa contributiva, consentendogli di recuperare, in tutto o in parte, quanto versato.

Coordinamento con il procedimento di liquidazione dell'avaria comune

L'art. 536 va letto in stretto coordinamento con le disposizioni che regolano il procedimento di liquidazione dell'avaria comune (artt. 608 e seguenti del codice), in particolare con l'art. 614, che disciplina l'adunanza di discussione davanti al liquidatore. Affinché la surrogazione possa operare efficacemente, è necessario che l'assicuratore sia tempestivamente informato dell'inizio del procedimento di liquidazione, così da poter esercitare i propri diritti nella sede opportuna. In mancanza di tale informazione, il diritto dell'assicuratore potrebbe risultare pregiudicato da un regolamento già perfezionato tra le parti.

Profili pratici e rilevanza per l'armatore

Per l'armatore e per il caricatore, l'art. 536 ha rilevanza pratica immediata: in caso di avaria comune, la polizza assicurativa copre integralmente le somme poste a carico del proprio bene (nave o carico), senza necessità di attendere l'esito del procedimento di contribuzione. L'assicuratore pagherà quanto dovuto e si occuperà autonomamente di recuperare le quote contributive degli altri partecipanti. Questo meccanismo semplifica notevolmente la posizione finanziaria dell'assicurato, che non deve anticipare somme in attesa del riparto definitivo. È peraltro prassi comune nelle operazioni marittime internazionali che le polizze richiamino espressamente le York-Antwerp Rules per la determinazione dell'ammontare dell'avaria comune, le quali fissano criteri uniformi di ammissibilità dei danni e delle spese.

Casi pratici

Caso 1: Getto in mare di parte del carico per salvare la nave

La nave di Tizio, in tempesta, effettua il getto in mare di alcune partite di merce per alleggerire il carico e salvare la spedizione: le merci sacrificate appartengono al caricatore Caio, che viene rimborsato integralmente dal proprio assicuratore in base all'art. 536. L'assicuratore si surroga poi nei diritti di Caio verso gli altri partecipanti alla spedizione per ottenere il contributo di avaria comune.

Caso 2: Spese di rifugio nel porto di fortuna

La motonave di Sempronio è costretta a fare scalo in un porto di fortuna per riparazioni urgenti rese necessarie da un'avaria comune: le spese portuali straordinarie, ammontanti a 30.000 euro, vengono liquidate integralmente dall'assicuratore del nolo, il quale avvisa tempestivamente il liquidatore d'avaria per poter esercitare la surrogazione nella quota contributiva posta a carico del carico.

Caso 3: Contrasto sull'ammissibilità dei danni a contribuzione

L'assicuratore di Tizio liquida i danni di avaria comune subiti dalla nave, ma il liquidatore d'avaria successivamente esclude parte di tali danni dal riparto; l'assicuratore, surrogatosi nei diritti di Tizio, contesta la decisione del liquidatore nell'adunanza di discussione per tutelare la propria pretesa restitutoria verso gli altri partecipanti.

Domande frequenti

L'assicuratore rimborsa sempre per intero i danni da avaria comune?

Sì, nei limiti della somma assicurata e dell'ammontare effettivo dei danni e delle spese ammessi, senza applicare le franchigie previste per le avarie particolari.

Cosa significa che l'assicuratore si surroga all'assicurato?

L'assicuratore, dopo aver pagato l'indennità, subentra nei diritti dell'assicurato verso gli altri partecipanti alla spedizione obbligati al contributo di avaria comune, potendo agire direttamente per recuperare le somme versate.

Cosa sono le York-Antwerp Rules richiamate nella pratica internazionale?

Sono regole uniformi elaborate dalla comunità marittima internazionale per disciplinare i criteri di ammissibilità e di calcolo dei danni e delle spese di avaria comune, comunemente incorporate nelle polizze e nelle polizze di carico.

L'assicurato può riscuotere sia l'indennità dall'assicuratore sia il contributo dagli altri partecipanti?

No: una volta che l'assicuratore abbia liquidato l'indennità e si sia surrogatosi nei diritti contributivi, l'assicurato non può riscuotere ulteriori somme per lo stesso danno dagli altri partecipanti.

Entro quando l'assicuratore deve essere avvisato dell'avvio del procedimento di liquidazione dell'avaria comune?

L'avviso deve essere dato prima dell'adunanza di discussione prevista dall'art. 614 del codice o della stipula del chirografo d'avaria, per consentire all'assicuratore di partecipare al procedimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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