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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'assicurazione delle merci copre il valore sano a destinazione al momento della scaricazione.
  • Se il valore a destinazione non è accertabile, si applica un criterio suppletivo basato sul prezzo nel luogo di caricazione.
  • Al prezzo di caricazione si aggiungono profitto sperato del 10%, spese fino a bordo, nolo e premio assicurativo.
  • Il criterio suppletivo garantisce la copertura dell'intero interesse economico del caricatore sul carico.
  • La norma coordina l'assicurazione merci con l'assicurazione dei profitti sperati disciplinata dall'art. 518.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 516 Codice della Navigazione — Assicurazione delle merci

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se tale valore non può essere accertato, il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 516 del Codice della navigazione definisce il valore assicurabile delle merci nel contratto di assicurazione marittima, distinguendo due criteri alternativi: il valore a destinazione (criterio principale) e il valore di caricazione aumentato di voci aggiuntive (criterio suppletivo). La scelta rispecchia la logica dell'interesse assicurabile nelle spedizioni marittime: il caricatore ha interesse non solo al valore intrinseco delle merci, ma anche al profitto atteso dalla loro collocazione sul mercato di destinazione e ai costi di trasporto già sostenuti o dovuti. La norma si armonizza con il sistema generale dell'assicurazione danni (artt. 1882 ss. c.c.), introducendo però regole speciali adatte alla complessità economica del commercio marittimo internazionale.

Il criterio principale: valore sano a destinazione

Il primo comma stabilisce che l'assicurazione delle merci copre «il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione». Il riferimento allo stato sano indica che il parametro di riferimento è il valore che le merci avrebbero avuto se fossero giunte integre a destinazione, escludendo perciò deterioramenti preesistenti al viaggio assicurato. La rilevanza temporale è quella del momento della scaricazione: fluttuazioni di prezzo successive non rilevano ai fini dell'indennità. Questo criterio è preferito dalle parti quando il valore a destinazione è determinabile con relativa certezza, ad esempio nel caso di merci quotate su mercati organizzati (materie prime, cereali, petrolio) o quando esista un contratto di rivendita già concluso prima della spedizione.

Il criterio suppletivo e le voci aggiuntive

Quando il valore a destinazione non può essere accertato — circostanza frequente per merci non quotate o destinate a mercati difficili da valutare ex ante — la norma prevede un meccanismo di calcolo articolato: (a) prezzo delle merci nel luogo e al tempo della caricazione, che rappresenta il valore base; (b) profitto sperato del 10%, forfettariamente stabilito dalla legge per coprire il margine commerciale che il caricatore ragionevolmente si attende; (c) spese fino a bordo (o FOB, free on board), comprendenti tutti i costi di consegna delle merci all'imbarco; (d) nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, cioè il corrispettivo del trasporto, sia esso già pagato sia esso dovuto a prescindere dal buon esito del viaggio; (e) premio e spese di assicurazione. Il profitto sperato forfettario del 10% è una presunzione legale che semplifica il calcolo evitando dispute valutative: non impedisce alle parti di concordare una percentuale diversa o di stipulare un'apposita assicurazione dei profitti sperati ai sensi dell'art. 518, che consente di coprire un margine atteso superiore. Sul piano della prassi internazionale, il criterio suppletivo dell'art. 516 richiama la struttura della clausola CIF (cost, insurance, freight) tipica dei contratti di compravendita internazionale regolati dagli Incoterms, dove il venditore caricatore include assicurazione e nolo nel prezzo.

Coordinamento con le Regole Aja-Visby e il regime di responsabilità del vettore

La disciplina del valore assicurabile delle merci si raccorda con il sistema di responsabilità del vettore marittimo. Le Regole Aja-Visby (Convenzione di Bruxelles 1924, come modificata dai Protocolli del 1968 e 1979, ratificata dall'Italia con L. 3 luglio 1969, n. 516) prevedono limiti di responsabilità per collettore e per chilogrammo, che spesso non coprono l'intero valore delle merci danneggiate o perdute. L'assicurazione merci ex art. 516 copre pertanto anche la differenza tra il valore effettivo e il limite risarcitorio imposto al vettore, assolvendo una funzione complementare rispetto alla responsabilità contrattuale. In caso di sinistro, l'assicuratore che abbia indennizzato l'assicurato acquista per surrogazione (art. 1916 c.c.) i diritti dell'assicurato nei confronti del vettore, nei limiti dell'indennità pagata.

Profili pratici

Nella prassi commerciale, l'assicurazione merci è normalmente stipulata con polizza 'all risks' o con clausola Institute Cargo Clauses (ICC-A), elaborate dallo Iab londinese e ampiamente utilizzate anche in Italia. Il valore assicurato è di regola indicato in polizza come il valore CIF aumentato del 10%, il che corrisponde esattamente al criterio suppletivo dell'art. 516. Questioni interpretative frequenti riguardano: (a) l'individuazione del «luogo di destinazione» in caso di vendita durante il trasporto; (b) il trattamento delle merci deperibili quando il deterioramento inizia prima del sinistro; (c) il calcolo del nolo in caso di polizza a viaggio multiplo.

Casi pratici

Caso 1: Tizio spedisce cereali con valore di mercato noto a destinazione

Tizio carica 500 tonnellate di grano su una nave diretta ad Amburgo, dove il grano è quotato su mercato organizzato: il valore assicurabile è il prezzo sano ad Amburgo al momento della scaricazione, che le parti indicano in polizza secondo le quotazioni correnti, applicando il criterio principale dell'art. 516.

Caso 2: Caio spedisce macchinari artigianali il cui valore a destinazione non è accertabile

Caio spedisce macchinari artigianali dal valore di produzione di 80.000 euro verso un paese privo di mercato di riferimento: si applica il criterio suppletivo, per cui il valore assicurato è pari a 80.000 euro più il 10% di profitto sperato (8.000), più le spese FOB, il nolo e il premio, per un totale che la polizza indica in 96.000 euro.

Caso 3: Sempronio subisce una perdita parziale durante il trasporto e si confronta con i limiti del vettore

Sempronio ha spedito tessuti del valore di 50.000 euro e ne perde la metà per avaria di stiva: il vettore risponde solo entro i limiti delle Regole Aja-Visby, che coprono 15.000 euro, mentre la polizza merci ex art. 516 copre i restanti 10.000 euro di differenza, garantendo il pieno ristoro del danno subito.

Domande frequenti

Cosa copre l'assicurazione delle merci ai sensi dell'art. 516 cod. nav.?

Copre il valore delle merci in stato sano al luogo di destinazione al momento della scaricazione; se tale valore non è accertabile, copre il prezzo di caricazione aumentato del 10% di profitto sperato, delle spese FOB, del nolo e del premio assicurativo.

Quando si applica il criterio suppletivo del prezzo di caricazione?

Il criterio suppletivo si applica quando non è possibile determinare il valore delle merci al luogo di destinazione, ad esempio per merci non quotate su mercati organizzati o destinate a mercati senza prezzi di riferimento certi.

Il profitto sperato del 10% può essere modificato contrattualmente?

Sì: le parti possono concordare una percentuale diversa o stipulare un'assicurazione separata dei profitti sperati ai sensi dell'art. 518, che consente di coprire margini attesi superiori al 10% forfettario.

Il nolo già pagato rientra nel valore assicurato delle merci?

Sì, nella formula suppletiva rientra il nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, ossia il corrispettivo del trasporto che il caricatore deve pagare indipendentemente dal buon esito del viaggio.

Cosa succede se l'assicuratore paga l'indennità e il vettore è responsabile del danno?

L'assicuratore subentra nei diritti dell'assicurato verso il vettore per surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei limiti dell'indennità corrisposta, e può agire contro il vettore per il recupero delle somme pagate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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