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Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di denuncia: chi trova fortuitamente relitti in mare o nel demanio marittimo deve fare denuncia all'autorità marittima più vicina entro tre giorni dal ritrovamento o dall'approdo della nave.
  • Obbligo di consegna: i relitti vanno consegnati al proprietario, se noto, o all'autorità marittima se il proprietario è ignoto e il valore supera le cinquanta lire (valore-soglia storico).
  • Premio per ritrovamento in mare: il ritrovatore ha diritto a un premio pari alla terza parte del valore dei relitti trovati in mare, se adempie agli obblighi di denuncia e consegna.
  • Premio ridotto per ritrovamento nel demanio marittimo: per i relitti trovati in spiaggia o nel demanio marittimo, il premio è pari a un decimo fino a un certo valore e a un ventesimo per la parte eccedente.
  • Condizione per il premio: il diritto al rimborso delle spese e al premio sorge esclusivamente se il ritrovatore ha adempiuto agli obblighi di denuncia e consegna previsti dalla norma.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 510 Codice della Navigazione — Diritti ed obblighi del ritrovatore

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all'autorità predetta. Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.

In sintesi

  • Obbligo di denuncia: chi trova fortuitamente relitti in mare o nel demanio marittimo deve fare denuncia all'autorità marittima più vicina entro tre giorni dal ritrovamento o dall'approdo della nave.
  • Obbligo di consegna: i relitti vanno consegnati al proprietario, se noto, o all'autorità marittima se il proprietario è ignoto e il valore supera le cinquanta lire (valore-soglia storico).
  • Premio per ritrovamento in mare: il ritrovatore ha diritto a un premio pari alla terza parte del valore dei relitti trovati in mare, se adempie agli obblighi di denuncia e consegna.
  • Premio ridotto per ritrovamento nel demanio marittimo: per i relitti trovati in spiaggia o nel demanio marittimo, il premio è pari a un decimo fino a un certo valore e a un ventesimo per la parte eccedente.
  • Condizione per il premio: il diritto al rimborso delle spese e al premio sorge esclusivamente se il ritrovatore ha adempiuto agli obblighi di denuncia e consegna previsti dalla norma.
Ratio e collocazione normativa

L'articolo 510 del Codice della navigazione disciplina i diritti e gli obblighi di chi si imbatte fortuitamente in relitti in mare o lungo il litorale del demanio marittimo. La norma si inserisce nel Titolo IV del Libro III del codice, dedicato al recupero dei relitti, e risponde a una duplice esigenza: da un lato, tutelare il proprietario del mezzo o del carico naufragato garantendogli il recupero di quanto è possibile salvare; dall'altro, incentivare il ritrovatore onesto a segnalare e consegnare i relitti, riconoscendogli un premio economico commisurato alla natura e al luogo del ritrovamento. La struttura della norma riflette una logica di bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza della navigazione, interesse privato del proprietario dei beni e interesse del ritrovatore, articolata attraverso un sistema di obblighi e diritti correlativi.

La nozione di relitto e il presupposto della fortuitità

Il codice non fornisce una definizione espressa di relitto, ma la nozione è tradizionalmente intesa come riferita ai resti di navi, aeromobili, carichi o parti di essi che siano stati abbandonati o smarriti in seguito a naufragio, avaria o altro evento. Il termine comprende sia i beni che si trovano in mare (inclusi sul fondo) sia quelli che il mare abbia rigettato sulla riva o sulle aree del demanio marittimo. Il presupposto della fortuitità del ritrovamento — elemento esplicito nel testo dell'articolo — distingue il ritrovatore casuale dal recuperatore professionale, la cui attività è disciplinata da norme specifiche (artt. 499 ss. c.nav.) e presuppone una titolarità di autorizzazione o contratto. Il ritrovatore fortuito è il soggetto che si imbatte casualmente nei relitti durante la propria attività (pesca, navigazione da diporto, escursione sul litorale) senza avere pianificato l'operazione di recupero.

Gli obblighi del ritrovatore: denuncia e consegna

L'art. 510 pone a carico del ritrovatore due obblighi distinti e cumulativi. Il primo è la denuncia all'autorità marittima più vicina, da effettuarsi entro tre giorni dal ritrovamento ovvero — se il ritrovamento è avvenuto durante la navigazione — dall'approdo della nave. Il termine di tre giorni è perentorio e serve a garantire la tempestività dell'intervento delle autorità competenti, in modo da permettere il recupero dei beni nel minor tempo possibile e ridurre i rischi per la navigazione (relitti galleggianti sono ostacoli pericolosi). Il secondo obbligo è la consegna: i relitti devono essere restituiti al proprietario, se questi è conosciuto; se invece il proprietario è ignoto e il valore dei beni supera la soglia di cinquanta lire (valore che nella prassi attuale va inteso in termini simbolici, considerata la totale erosione del potere d'acquisto della lira), i relitti vanno consegnati all'autorità marittima. Quest'ultima provvederà alle procedure di custodia e, eventualmente, all'alienazione o alla gestione dei beni secondo le norme vigenti. Va rilevato che la soglia delle «cinquanta lire» è rimasta inalterata nel testo del codice del 1942 e risulta priva di concreta rilevanza pratica odierna; la norma si applica tuttavia nella sua ratio di imporre la consegna ogniqualvolta il valore dei beni sia apprezzabile.

Il regime del premio: differenziazione tra ritrovamento in mare e nel demanio

L'aspetto più originale e tecnicamente articolato dell'art. 510 è il sistema del premio per il ritrovatore che abbia adempiuto agli obblighi di denuncia e consegna. Il legislatore distingue nettamente il regime a seconda del luogo del ritrovamento. Se il ritrovamento è avvenuto in mare — ossia nelle acque marittime, al largo o nelle acque interne navigabili — il premio è pari a un terzo del valore delle cose ritrovate. Questa percentuale riflette la maggiore difficoltà e pericolosità del recupero in mare aperto rispetto al semplice rinvenimento sulla spiaggia. Se invece il ritrovamento è avvenuto nel demanio marittimo — spiagge, lidi, porti, aree costiere di proprietà pubblica — il premio è ridotto: un decimo del valore fino al limite di diecimila lire (anche questa soglia è oggi da considerarsi nominale) e un ventesimo per la parte del valore eccedente tale limite. La differenza tra i due regimi è giustificata dalla circostanza che il ritrovamento nel demanio marittimo richiede uno sforzo minore e comporta rischi inferiori rispetto al recupero in alto mare, e che i relitti gettati sulla riva sono già più facilmente raggiungibili dall'autorità pubblica.

Il problema dell'attualità dei valori-soglia e l'adeguamento normativo

Una delle criticità evidenti dell'art. 510 è la sopravvivenza nel testo di valori monetari espressi in lire — cinquanta lire e diecimila lire — che oggi non hanno alcun significato economico pratico. L'Italia ha adottato l'euro nel 2002, e nessun decreto di adeguamento ha mai convertito esplicitamente queste soglie. Sul piano interpretativo, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che le soglie in lire vadano intese come meramente simboliche e che la norma si applichi nella sua ratio generale senza che l'assenza di adeguamento monetario ne pregiudichi l'operatività. In prospettiva de lege ferenda, una revisione organica del codice della navigazione dovrebbe necessariamente aggiornare questi riferimenti valutari, allineandoli ai valori attuali e alle modifiche del sistema economico. Il confronto con la disciplina dei beni culturali sommersi — assoggettata a un regime speciale ex D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) — evidenzia ulteriori profili di complessità: i relitti aventi valore storico o artistico sono soggetti a norme speciali che possono escludere o limitare il diritto al premio del ritrovatore.

Profili pratici e interazione con altre discipline

Sul piano operativo, il ritrovatore che ometta la denuncia o la consegna perde il diritto al premio e alle spese, e può incorrere in responsabilità per appropriazione indebita dei beni altrui (artt. 646 e seguenti c.p.) o, se i relitti hanno valore storico-artistico, per i reati previsti dal Codice dei Beni Culturali. L'autorità marittima destinataria della denuncia — in Italia tipicamente la Capitaneria di porto o la Guardia Costiera — è tenuta a redigere un verbale di consegna e ad avviare le procedure di identificazione del proprietario, pubblicando eventualmente la notizia del ritrovamento. Se entro un certo termine nessuno rivendica la proprietà, i beni possono essere devoluti allo Stato o essere venduti, con il ritrovatore che mantiene il diritto al premio calcolato sul valore accertato. Il diritto al rimborso delle spese sostenute per il recupero e la conservazione dei relitti è riconosciuto indipendentemente dal premio, come forma di tutela dell'interesse del ritrovatore che si sia adoperato diligentemente per preservare i beni altrui.

Domande frequenti

Cosa si intende per relitto ai sensi del codice della navigazione?

Per relitto si intende qualsiasi resto di nave, aeromobile, carico o parte di essi abbandonato o smarrito in seguito a naufragio, avaria o altro evento, sia che si trovi in mare sia che sia stato rigettato sulla riva o nel demanio marittimo.

Entro quanto tempo devo denunciare il ritrovamento di relitti all'autorità marittima?

Entro tre giorni dal ritrovamento, oppure entro tre giorni dall'approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto durante la navigazione. Il mancato rispetto del termine fa perdere il diritto al premio.

A quanto ammonta il premio spettante a chi trova relitti in mare?

Il premio è pari a un terzo del valore delle cose ritrovate in mare, purché il ritrovatore abbia adempiuto agli obblighi di denuncia e consegna previsti dall'art. 510 c.nav.

Il premio è diverso se i relitti sono trovati sulla spiaggia anziché in mare?

Sì. Per i relitti trovati nel demanio marittimo (spiagge, lidi, coste) il premio è inferiore: un decimo del valore fino alla soglia prevista dalla norma e un ventesimo per la parte eccedente.

Cosa succede se il proprietario dei relitti non è identificabile?

I beni devono essere consegnati all'autorità marittima, che avvierà le procedure di identificazione e custodia. Il ritrovatore mantiene il diritto al premio, calcolato sul valore dei beni accertato dall'autorità competente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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