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Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 492 riconosce al soccorritore che salva cose (merci, materiali, attrezzature) il diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni subiti nell'operazione di salvataggio.
  • Ove il salvataggio abbia conseguito un risultato anche solo parzialmente utile, il soccorritore ha diritto a un compenso determinato secondo i criteri dell'art. precedente (art. 491).
  • Il diritto al compenso è escluso se l'operazione è stata effettuata contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo, o del proprietario delle cose.
  • Il requisito del risultato utile è essenziale: il mero tentativo di salvataggio, senza alcun esito concreto, non genera diritto al compenso (anche se rimangono spese e danni rimborsabili).
  • La norma si inserisce nel principio generale 'no cure, no pay' che governa il diritto internazionale del salvataggio marittimo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 492 Codice della Navigazione — Indennità e compenso per salvataggio di cose

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

In sintesi

  • L'art. 492 riconosce al soccorritore che salva cose (merci, materiali, attrezzature) il diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni subiti nell'operazione di salvataggio.
  • Ove il salvataggio abbia conseguito un risultato anche solo parzialmente utile, il soccorritore ha diritto a un compenso determinato secondo i criteri dell'art. precedente (art. 491).
  • Il diritto al compenso è escluso se l'operazione è stata effettuata contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo, o del proprietario delle cose.
  • Il requisito del risultato utile è essenziale: il mero tentativo di salvataggio, senza alcun esito concreto, non genera diritto al compenso (anche se rimangono spese e danni rimborsabili).
  • La norma si inserisce nel principio generale 'no cure, no pay' che governa il diritto internazionale del salvataggio marittimo.
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 492 disciplina le conseguenze economiche del salvataggio di cose, ossia di beni materiali trasportati su nave o aeromobile in pericolo. Si tratta di una norma che, insieme all'art. 491 (a cui rinvia per la determinazione del compenso) e agli artt. 493-495, forma il corpo centrale della disciplina del salvataggio nel codice della navigazione. Il principio ispiratore è quello internazionale 'no cure, no pay': il soccorritore che interviene in alto mare per tentare di salvare merci o attrezzature non ha automaticamente diritto a un compenso per il solo fatto di aver compiuto sforzi; il compenso presuppone un risultato concretamente utile. Questo principio bilancia due esigenze: incentivare i soccorritori ad intervenire prontamente (garantendo una ricompensa adeguata al risultato) e non gravare eccessivamente gli armatori e i proprietari di merci con pretese risarcitorie eccessive rispetto ai benefici ottenuti.

I tre diritti del soccorritore di cose

L'art. 492 attribuisce al soccorritore che salva cose tre distinti diritti. Il primo è il rimborso delle spese: il soccorritore ha diritto a recuperare le spese sostenute per l'operazione di salvataggio (carburante, manodopera, attrezzature impiegate, costi di rimorchio). Questo rimborso è dovuto indipendentemente dall'esito del salvataggio. Il secondo è il risarcimento dei danni: il soccorritore ha diritto al ristoro dei danni subiti nell'operazione (es. danni alla propria nave durante le manovre di aggancio o rimorchio, infortuni all'equipaggio impegnato nel salvataggio). Anche questo rimborso prescinde dall'esito dell'operazione. Il terzo, condizionato al risultato utile, è il compenso di salvataggio vero e proprio, determinato secondo i criteri dell'art. 491 (che considera il valore dei beni salvati, il rischio corso, il merito del soccorritore, il risultato ottenuto, l'impiego delle attrezzature).

Il requisito del risultato anche parzialmente utile

Il compenso di salvataggio è subordinato al conseguimento di un risultato «anche parzialmente utile». Questa formulazione è importante: non occorre che il salvataggio sia completo — è sufficiente che una parte dei beni sia stata salvata o che il pericolo sia stato parzialmente ridotto. Se l'intera nave con tutto il carico affonda nonostante gli sforzi del soccorritore, non vi è alcun risultato utile e dunque nessun compenso; ma se anche solo una parte del carico o degli equipaggiamenti viene recuperata, il soccorritore ha diritto a un compenso proporzionato al valore di quanto salvato. Questa regola valorizza anche gli interventi parziali, incoraggiando i soccorritori a persistere nell'operazione anche quando le probabilità di successo totale si riducono.

Il rifiuto espresso e ragionevole come causa di esclusione

L'art. 492 esclude il diritto al compenso (ma non al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni) quando il salvataggio è avvenuto contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo, o del proprietario delle cose. Il rifiuto deve essere sia 'espresso' (comunicato in modo chiaro e non equivoco) sia 'ragionevole' (fondato su motivi oggettivamente giustificati, es. il rischio che l'intervento del soccorritore aggravi la situazione o causi ulteriori danni). Un rifiuto irragionevole o puramente capriccioso del comandante non è idoneo a escludere il compenso. Nella prassi, i comandi navali di solito non rifiutano il soccorso offerto in buona fede; il rifiuto ragionevole potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il comandante ha già avvertito soccorsi ufficiali (Guardia Costiera, servizi SAR) e ritiene che un intervento privato non professionale possa interferire con le operazioni in corso.

Rapporti con la Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989

La Convenzione internazionale sul salvataggio marittimo, adottata a Londra il 28 aprile 1989 (Londra 1989), ha modificato profondamente il sistema 'no cure, no pay', introducendo il cosiddetto «special compensation» per i casi in cui il soccorritore abbia prevenuto o limitato danni ambientali (es. perdita di idrocarburi). Le norme del codice della navigazione devono essere lette in coordinamento con la Convenzione del 1989, ratificata dall'Italia, che prevede regole più articolate per la determinazione del compenso, considerando anche i meriti ambientali dell'intervento. Per il salvataggio di cose in senso stretto (senza profilo ambientale), le norme codicistiche restano il riferimento principale per i contratti nazionali, mentre i contratti internazionali spesso adottano il modello SCOPIC (Special Compensation P&I Club Clause) o il formulario Lloyd's Open Form (LOF).

Casi pratici

Caso 1: Salvataggio parziale del carico

La nave di Tizio si incaglia durante una tempesta. Caio, armatore di un rimorchiatore, interviene e riesce a recuperare il 40% del carico di merci prima che la nave affondi definitivamente. Il risultato è parzialmente utile ai sensi dell'art. 492: Caio ha diritto al rimborso delle spese, al risarcimento dei danni subiti dal proprio rimorchiatore durante le manovre, e a un compenso commisurato al valore delle merci recuperate.

Caso 2: Rifiuto ragionevole del comandante

La nave di Sempronio è in avaria ma il comandante ha già coordinato il soccorso con la Guardia Costiera, in attesa di un rimorchiatore specializzato. Caio si avvicina con la propria imbarcazione e offre il salvataggio del carico; il comandante di Sempronio rifiuta espressamente, ritenendo che l'intervento di Caio possa interferire con le operazioni ufficiali in corso. Il rifiuto è espresso e ragionevole: Caio non ha diritto al compenso per l'eventuale intervento non autorizzato.

Caso 3: Salvataggio senza risultato utile

Tizio interviene per salvare il carico di una nave di Caio in pericolo, ma malgrado gli sforzi l'intera merce affonda irrecuperabile. Non vi è alcun risultato utile: Tizio non ha diritto al compenso di salvataggio. Ha però diritto al rimborso delle spese sostenute (carburante, ore-equipaggio) e al risarcimento del danno subito dalla propria imbarcazione durante la manovra, indipendentemente dall'esito negativo dell'operazione.

Domande frequenti

Chi ha diritto al compenso per il salvataggio di cose?

Il soccorritore che abbia effettuato il salvataggio di cose senza che il comandante o il proprietario delle cose abbia espresso un rifiuto ragionevole, e che abbia conseguito un risultato anche solo parzialmente utile. Ha sempre diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esito.

Cosa si intende per risultato parzialmente utile nel salvataggio di cose?

E sufficiente che una parte dei beni sia stata salvata o che il pericolo sia stato parzialmente ridotto. Non occorre che l'intero carico o l'intera nave sia recuperata: anche il salvataggio di una quota delle merci dà diritto al compenso proporzionato.

Il rifiuto del comandante esclude sempre il compenso di salvataggio?

No: solo il rifiuto espresso e ragionevole esclude il compenso. Un rifiuto irragionevole o non comunicato chiaramente non è idoneo ad escludere il diritto del soccorritore. Il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni rimangono comunque dovuti.

Quale legge si applica al salvataggio marittimo nei traffici internazionali?

Nei traffici internazionali si applica prevalentemente la Convenzione internazionale sul salvataggio marittimo di Londra del 1989, ratificata dall'Italia, che disciplina il compenso anche considerando la prevenzione di danni ambientali. I contratti di salvataggio spesso adottano il formulario Lloyd's Open Form.

Il soccorritore può ottenere rimborso anche se il salvataggio fallisce completamente?

Sì: anche in caso di esito totalmente negativo, il soccorritore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento dei danni subiti nell'operazione. Il compenso vero e proprio, invece, presuppone un risultato almeno parzialmente utile.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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