← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'urto tra navi avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, oppure quando la causa non è accertabile.
  • In questi casi i danni restano a carico di chi li ha subiti: ciascuno sopporta il proprio danno, senza diritto di rivalsa.
  • È la regola di apertura della disciplina dell'urto, che prosegue con le ipotesi di urto colposo (responsabilità di chi vi ha dato causa) e di colpa comune (ripartizione).
  • Riflette il principio per cui, in assenza di colpa accertata, non vi è trasferimento del danno.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 482 Codice della Navigazione — Urto fortuito o per causa dubbia

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se l'urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.

Commento

La disciplina dell'urto tra navi

L'art. 482 apre la regolamentazione dell'urto, uno degli istituti classici del diritto della navigazione. La norma considera l'ipotesi in cui l'urto sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero quando non sia possibile accertarne la causa (urto per causa dubbia).

La regola: ciascuno sopporta il proprio danno

In queste ipotesi il codice stabilisce che i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti. Non vi è, cioè, alcun trasferimento o ripartizione del danno tra le navi coinvolte: ognuna sopporta le proprie perdite. La soluzione è coerente con il principio generale per cui la responsabilità presuppone la colpa: se l'evento è fortuito o la causa resta ignota, manca il presupposto per addossare il danno ad altri.

L'urto per causa dubbia

Di particolare rilievo è l'equiparazione dell'urto per causa dubbia a quello fortuito. Quando, all'esito degli accertamenti, non è possibile stabilire a chi sia imputabile la collisione, la legge non distribuisce il danno in via equitativa, ma lo lascia dove è caduto. È una scelta che valorizza la certezza ed evita ripartizioni arbitrarie in assenza di prova della colpa.

Il sistema dell'urto: fortuito, colposo, colpa comune

L'art. 482 va letto nel sistema degli articoli che seguono. Se l'urto è dovuto a colpa di una sola nave, i danni sono a carico di chi vi ha dato causa. Se vi è colpa di più navi, la responsabilità è ripartita in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e, in caso di dubbio sulla misura, in parti uguali. L'urto fortuito o dubbio costituisce dunque l'ipotesi-base da cui il sistema muove, riservando il trasferimento del danno ai soli casi di colpa accertata.

Coordinamento internazionale

La materia dell'urto è oggetto anche di convenzioni internazionali (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi), che adottano principi corrispondenti: nessuna responsabilità per l'urto fortuito o per causa dubbia, responsabilità per colpa e ripartizione in caso di colpa comune. Il codice italiano si inserisce in questa tradizione.

Onere della prova e accertamento della causa

Il fulcro applicativo dell'art. 482 è l'accertamento della causa dell'urto. Quando le indagini tecniche e nautiche non consentono di ricostruire con sufficiente certezza la dinamica e l'imputabilità della collisione, l'urto è qualificato "per causa dubbia" e i danni restano dove sono caduti. La norma evita così che l'incertezza probatoria si traduca in ripartizioni arbitrarie. Solo la prova positiva di una condotta colposa — la violazione delle regole di rotta, di precedenza o di prudenza nautica — consente di spostare il danno su chi vi ha dato causa, secondo gli articoli successivi sull'urto colposo e sulla colpa comune.

Casi pratici

Caso 1: Collisione per forza maggiore

Le navi di Tizio e Caio entrano in collisione a causa di un'improvvisa e violenta tempesta che rende ingovernabili i mezzi nonostante la diligenza dei comandanti. L'urto è dovuto a forza maggiore: in base all'art. 482 ciascuno sopporta i propri danni, senza diritto di rivalsa verso l'altro.

Caso 2: Causa della collisione non accertabile

Dopo un urto notturno, le indagini non consentono di stabilire quale delle due navi abbia tenuto una condotta scorretta. Trattandosi di urto per causa dubbia, l'art. 482 impone che i danni restino a carico di chi li ha subiti: non si procede a ripartizione, mancando la prova della colpa.

Caso 3: Emersione successiva della colpa

Se invece, all'esito degli accertamenti, emerge che la collisione è dipesa dalla manovra colposa della nave di Sempronio, non si applica più l'art. 482: il danno si trasferisce in capo a chi ha dato causa all'urto, secondo le regole sull'urto colposo che seguono nel codice.

Domande frequenti

Che cosa prevede l'art. 482 in caso di urto fortuito?

Prevede che, se l'urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o se la causa non è accertabile, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti: ciascuno sopporta il proprio danno.

Che cos'è l'urto per causa dubbia?

È l'urto di cui non è possibile accertare la causa. La legge lo equipara all'urto fortuito: i danni restano dove sono caduti, senza ripartizione, perché manca la prova della colpa.

Quando invece si trasferisce il danno?

Quando l'urto è dovuto a colpa accertata. Se la colpa è di una sola nave, i danni sono a carico di chi vi ha dato causa; se la colpa è comune, la responsabilità è ripartita in proporzione alla gravità delle colpe.

Perché in caso di dubbio il danno non viene ripartito?

Perché la responsabilità presuppone la colpa: in assenza di prova, l'ordinamento sceglie la certezza e lascia il danno dove è caduto, anziché operare ripartizioni equitative arbitrarie.

Esistono regole internazionali sull'urto?

Sì. La Convenzione di Bruxelles del 1910 sull'urto fra navi adotta principi corrispondenti: nessuna responsabilità per urto fortuito o per causa dubbia, responsabilità per colpa e ripartizione in caso di colpa comune.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.