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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di mancato arrivo delle merci, il nolo è comunque dovuto se l'inadempimento è causato dal caricatore o dalla natura delle merci stesse.
  • La responsabilità da natura delle merci opera solo se questa non era nota al vettore o al comandante al momento dell'imbarco.
  • Il nolo dovuto si riduce del nolo percepito dal vettore per eventuali merci caricate in sostituzione di quelle perdute.
  • Se il mancato arrivo è causato da inadempimento del vettore o da forza maggiore non imputabile al caricatore, il nolo non è dovuto.
  • La norma attua il principio per cui il rischio del trasporto è ripartito in base alla causa che ha determinato la perdita.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 436 Codice della Navigazione — Mancato arrivo delle cose

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.

In sintesi

  • In caso di mancato arrivo delle merci, il nolo è comunque dovuto se l'inadempimento è causato dal caricatore o dalla natura delle merci stesse.
  • La responsabilità da natura delle merci opera solo se questa non era nota al vettore o al comandante al momento dell'imbarco.
  • Il nolo dovuto si riduce del nolo percepito dal vettore per eventuali merci caricate in sostituzione di quelle perdute.
  • Se il mancato arrivo è causato da inadempimento del vettore o da forza maggiore non imputabile al caricatore, il nolo non è dovuto.
  • La norma attua il principio per cui il rischio del trasporto è ripartito in base alla causa che ha determinato la perdita.
Ratio e inquadramento della norma

L'art. 436 del Codice della navigazione disciplina una delle ipotesi più delicate del trasporto marittimo di cose: il mancato arrivo delle merci a destinazione. La norma stabilisce quando il nolo sia comunque dovuto nonostante la perdita del carico, individuando le causali che mantengono in capo al caricatore l'obbligo di corrispondere il corrispettivo del trasporto. La logica sottostante è quella della ripartizione del rischio contrattuale: il vettore non può sempre essere liberato dall'obbligazione di percepire il nolo solo perché le merci non sono giunte a destinazione, se la causa della perdita è riconducibile alla sfera del caricatore o alle caratteristiche intrinseche delle merci stesse.

Le causali che mantengono l'obbligo del nolo

La norma individua due fattispecie in cui il nolo rimane dovuto nonostante il mancato arrivo delle merci. La prima è il fatto del caricatore: si tratta di ogni comportamento attivo od omissivo del caricatore che abbia cagionato o contribuito a determinare la perdita delle merci. Si pensi a un imballaggio inadeguato fornito dal caricatore, a una non corretta preparazione del carico, alla consegna di merci già deteriorate o instabili al momento dell'imbarco. La seconda causale è la natura delle merci, intesa come vizio intrinseco della cosa trasportata che ne ha determinato il deterioramento o la perdita indipendentemente dalla condotta del vettore: merci deperibili che si deteriorano per effetto naturale, prodotti instabili chimicamente, animali che muoiono per cause fisiologiche durante il viaggio. Questa seconda causale opera però con un importante limite soggettivo: deve trattarsi di una natura delle merci ignota al vettore o al comandante al momento dell'imbarco. Se il vettore era a conoscenza della particolare deperibilità o instabilità del carico, ha assunto consapevolmente il rischio del deterioramento e non può pretendere il nolo in caso di perdita.

La detrazione del nolo sostitutivo

Anche quando il nolo è dovuto per effetto delle causali sopra descritte, la norma prevede una detrazione: si sottrae dal nolo dovuto il nolo percepito dal vettore per le merci caricate in sostituzione di quelle perdute. Questa previsione è coerente con quella dell'art. 434 in materia di caricazione incompleta e riflette il principio generale che impedisce al vettore di lucrare due volte sullo stesso spazio stiva. Se il vettore, a seguito della perdita delle merci originarie, ha imbarcato altre merci sostitutive per la stessa tratta percependo un nolo, questo importo deve essere portato in deduzione da quanto dovuto dal caricatore. La detrazione opera solo se il nolo sostitutivo è stato effettivamente percepito: non è sufficiente che il vettore avrebbe potuto trovare merci sostitutive.

Ipotesi in cui il nolo non è dovuto

La norma, interpretata a contrario, chiarisce che il nolo non è dovuto quando il mancato arrivo delle merci sia causato da eventi diversi da quelli indicati: in particolare, quando sia imputabile al vettore o al comandante (negligenza nelle operazioni di navigazione, cattiva conservazione del carico, urto imputabile alla colpa del comandante) ovvero a caso fortuito o forza maggiore non imputabile al caricatore (tempeste eccezionali, atti di pirateria, eventi bellici imprevisti). In questi casi il vettore non ha diritto al nolo, avendo egli stesso causato o subito la perdita: far pagare il corrispettivo del trasporto per un servizio mai reso per proprie colpe sarebbe contrario ai principi generali sul sinallagma contrattuale.

Coordinamento con la disciplina internazionale e le Regole di Aja-Visby

Il principio enunciato dall'art. 436 trova corrispondenze nella disciplina internazionale del trasporto marittimo. Le Regole di Aja-Visby prevedono un catalogo di esimenti dalla responsabilità del vettore per la perdita o il danno alle merci (art. IV), tra cui il vizio proprio della merce e il fatto del caricatore; tali esimenti operano però con riguardo alla responsabilità per danni, non direttamente sull'obbligo del nolo. L'art. 436, invece, affronta specificamente il profilo del corrispettivo, stabilendo quando esso sia mantenuto nonostante la perdita. Il coordinamento tra le due discipline consente di individuare il regime complessivo applicabile: il vettore esente da responsabilità per perdita ha diritto al nolo; il vettore responsabile della perdita non lo ha.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: nolo dovuto per imballaggio inadeguato fornito dal caricatore

Tizio spedisce casse di ceramiche imballate in modo insufficiente, senza segnalare al comandante la fragilità del carico; durante la navigazione le merci si rompono irrimediabilmente per effetto dei movimenti della nave. Il vettore, ritenuta la perdita imputabile al fatto del caricatore, esige il nolo intero, detratto il nolo percepito per un piccolo carico sostitutivo imbarcato per la medesima tratta.

Caso 2: Caio: natura delle merci ignota al vettore e deperimento durante il viaggio

Caio consegna al comandante un carico di prodotti chimici instabili a temperature elevate, senza dichiararne la natura; il vettore, ignaro del rischio, non adotta le cautele necessarie e le merci si deteriorano completamente durante la traversata. Il giudice ritiene il nolo comunque dovuto, poiché la perdita è riconducibile alla natura delle merci non nota al vettore.

Caso 3: Sempronio: nolo non dovuto per perdita causata da negligenza del comandante

Le merci di Sempronio vanno perdute a causa di un'avaria alla stiva prodotta da un intervento scorretto del comandante durante la navigazione. Poiché la perdita è imputabile al vettore, Sempronio non è tenuto al pagamento del nolo; in più, potrà agire per il risarcimento del danno subito per la perdita delle merci stesse.

Domande frequenti

Se le merci non arrivano a destinazione, il nolo è sempre dovuto?

No. Il nolo è dovuto solo se il mancato arrivo è causato dal fatto del caricatore o dalla natura delle merci (ignota al vettore). Se la causa è imputabile al vettore o a forza maggiore non attribuibile al caricatore, il nolo non è dovuto.

Cosa si intende per 'natura delle merci' come causa del mancato arrivo?

Si intende un vizio intrinseco della cosa trasportata (deperibilità, instabilità chimica, volatilità) che ne ha determinato la perdita indipendentemente dalla condotta del vettore. La causale opera solo se il vettore non era a conoscenza di tale natura al momento dell'imbarco.

Il vettore può trattenere il nolo se ha caricato merci sostitutive dopo la perdita?

No. Il nolo percepito per le merci sostitutive deve essere detratto da quanto dovuto dal caricatore: il vettore non può lucrare due volte sullo stesso spazio stiva.

Cosa deve provare il caricatore per non pagare il nolo dopo la perdita delle merci?

Il caricatore deve dimostrare che il mancato arrivo non è causato dal proprio fatto né dalla natura delle merci (o che la natura era nota al vettore), bensì da cause imputabili al vettore o a eventi fortuiti estranei alla sua sfera.

L'art. 436 si applica anche alla perdita parziale delle merci?

La norma riguarda espressamente il mancato arrivo delle merci a destinazione; per le perdite parziali e le avarie si applica l'art. 435, che disciplina la denuncia delle perdite e le presunzioni di conformità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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