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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se dopo la partenza il comandante è costretto a fare riparazioni per forza maggiore, il contratto rimane in vigore e il caricatore non ha diritto a riduzione del nolo.
  • Se la nave non può essere riparata, i tempi di riparazione sono eccessivi, ovvero il viaggio è interrotto per altra forza maggiore, il nolo è dovuto in proporzione al tratto utilmente percorso.
  • Il diritto al nolo proporzionale è subordinato al fatto che il comandante abbia fatto il possibile per far proseguire le merci verso la destinazione con altra nave.
  • La norma bilancia il diritto del vettore al compenso per il servizio parzialmente reso con l'interesse del caricatore a ricevere le merci a destinazione.
  • Il ricollocamento delle merci su altra nave è un obbligo di diligenza del comandante, non di risultato: egli deve tentare la soluzione alternativa ma non garantirla.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 429 Codice della Navigazione — Interruzione del viaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se, dopo la partenza, il comandante è costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo. Se la nave non può essere riparata od è necessario un tempo soverchio, ovvero se il viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purché il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 429 del Codice della navigazione regola l'interruzione del viaggio per cause di forza maggiore sopravvenute dopo la partenza della nave, disciplinando le conseguenze sull'obbligazione di pagamento del nolo. La norma si colloca nel sistema delle disposizioni che regolano le perturbazioni del contratto di trasporto marittimo di cose, accanto all'art. 427 (impedimento prima della partenza) e all'art. 428 (impedimento temporaneo), con la specificità di riferirsi agli eventi che si verificano durante il viaggio e ne determinano l'interruzione.

La ratio della norma è bilanciare interessi contrapposti: da un lato, il vettore che ha già iniziato l'esecuzione del contratto e ha sostenuto costi; dall'altro, il caricatore che non ha ancora ricevuto la sua merce a destinazione. La soluzione adottata dal legislatore è quella del nolo proporzionale al tratto utilmente percorso, condizionato all'impegno del comandante nel cercare soluzioni alternative per le merci.

Prima ipotesi: riparazioni per forza maggiore con contratto in vigore

Il primo comma disciplina il caso in cui il comandante sia costretto a fermarsi per riparazioni necessitate da forza maggiore. In questa ipotesi — che può riguardare danni alla nave causati da condizioni meteo eccezionali, urti accidentali con corpi galleggianti, avarie improvvise non prevedibili — il contratto rimane in vigore e il caricatore non ha diritto a riduzione del nolo per il periodo di sosta.

La giustificazione di questa regola è che le riparazioni sono temporanee e il viaggio riprenderà: il vettore completerà la sua prestazione e ha diritto al nolo integrale. Il fatto che la nave abbia dovuto fermarsi per forza maggiore non riduce il corrispettivo se la prestazione sarà comunque eseguita per intero. Al tempo stesso, il caricatore non è danneggiato oltre il ritardo, poiché alla fine riceverà le merci a destinazione.

Seconda ipotesi: impossibilità di riparare o ritardo eccessivo

Il secondo comma disciplina le ipotesi più gravi: la nave non può essere riparata, oppure la riparazione richiederebbe un tempo sproporzionato, ovvero il viaggio è interrotto per altra causa di forza maggiore indipendente dalle riparazioni. In questi casi, il contratto non può essere completato e si pone la questione del nolo.

La norma prevede che il nolo sia dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. L'espressione 'tratto utilmente percorso' ha un significato tecnico preciso: non si tratta della semplice distanza geografica percorsa, ma del tratto rispetto al quale il trasporto ha avuto un'utilità effettiva per il caricatore. Se la merce è giunta nel porto di sosta, ma da lì non è riuscita a raggiungere la destinazione finale, l'utilità del trasporto parziale dipende dalla possibilità concreta di far proseguire la merce da quel porto.

Il calcolo del nolo proporzionale avviene tipicamente in base alla distanza percorsa rispetto alla distanza totale del viaggio contrattuale, ma possono rilevare anche altri elementi come la presenza o meno di infrastrutture portuali adeguate nel porto di sosta, la possibilità di trasferimento delle merci e i relativi costi.

Il dovere di diligenza del comandante: inoltro delle merci con altra nave

Il diritto al nolo proporzionale è subordinato a una condizione essenziale: il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave. Questa condizione introduce un obbligo di diligenza del comandante, che agisce come rappresentante del vettore nell'interesse del caricatore.

L'obbligo di diligenza è chiaramente un'obbligazione di mezzi, non di risultato: il comandante deve compiere gli sforzi ragionevoli per trovare una nave alternativa disposta a trasportare le merci verso la destinazione, ma non è tenuto a garantire che il trasferimento avvenga a qualunque costo. Se nel porto di sosta non vi sono navi disponibili per la rotta di destinazione, o i costi sono sproporzionati, il comandante può documentare le proprie ricerche infruttuose senza perdere il diritto al nolo proporzionale del vettore.

La previsione che il comandante agisca 'per conto del caricatore' ha rilievo contrattuale: il comandante, nel cercare la nave alternativa, agisce come mandatario del caricatore, eventualmente contrattando in suo nome e per suo conto con il vettore sostitutivo. I costi del trasporto alternativo — che sono distinti dal nolo già parzialmente maturato — gravano sul caricatore.

Coordinamento con l'istituto dell'avaria comune

In alcune situazioni, le riparazioni necessitate da eventi di forza maggiore in corso di viaggio possono dar luogo all'avaria comune (general average), istituto disciplinato dagli articoli 469-479 del Codice della navigazione e regolato internazionalmente dalle Regole di York-Anversa. Se il comandante, di fronte a un pericolo, compie sacrifici volontari (es. gettito di parte del carico) o sostiene spese straordinarie (es. rifugio in porto) per la comune salvezza di nave e carico, si apre il procedimento di avaria comune nel quale tutti gli interessati contribuiscono proporzionalmente ai danni e alle spese.

La disciplina dell'avaria comune si sovrappone parzialmente a quella dell'art. 429: se le riparazioni rientrano nell'avaria comune, la ripartizione dei costi tra vettore e caricatori segue le regole della avaria comune piuttosto che il solo criterio del nolo proporzionale. I due regimi possono coesistere e l'individuazione del regime applicabile richiede un'analisi tecnica caso per caso.

Profili pratici: documentazione e clausole contrattuali

Nel contratto di trasporto marittimo internazionale, le clausole relative alle soste, alle riparazioni e all'interruzione del viaggio sono spesso oggetto di pattuizione espressa nelle polizze di noleggio (charter party) e nelle polizze di carico. Clausole tipiche dei formulari BIMCO prevedono procedure dettagliate per la valutazione del nolo proporzionale, la nomina di esperti per la stima del tratto percorso e le modalità di inoltro delle merci con nave alternativa. L'art. 429 costituisce il regime suppletivo applicabile in assenza di pattuizioni specifiche.

Casi pratici

Caso 1: Nave avariata e merce inoltrata con nave sostitutiva

Tizio spedisce macchinari agricoli da Barcellona ad Alessandria d'Egitto. A metà percorso, nel porto di La Valletta, la nave subisce gravi danni alla struttura per urto con un relitto sommerso non segnalato. Le riparazioni richiederebbero tre mesi. Il comandante, con diligenza, contatta altri vettori nel porto e riesce a trasferire il carico di Tizio su una nave diretta ad Alessandria. Il vettore ha diritto al nolo per il tratto Barcellona-La Valletta; Tizio paga separatamente il costo del trasporto La Valletta-Alessandria.

Caso 2: Riparazioni brevi per forza maggiore: nolo pieno

Caio ha stipulato un contratto di trasporto di prodotti chimici da Genova a Istanbul. Dopo una violenta mareggiata nel Tirreno, la nave subisce danni all'apparato di propulsione riparabili in 5 giorni nel porto di Taranto. Il comandante fa eseguire le riparazioni e poi riprende il viaggio verso Istanbul, consegnando regolarmente la merce. In questo caso, il contratto è rimasto in vigore e Caio non ha diritto ad alcuna riduzione del nolo.

Caso 3: Comandante che non cerca nave alternativa: perdita del nolo

Sempronio trasporta tessuti pregiati da Napoli a Beirut. La nave è costretta a rifugiarsi a Creta per forza maggiore e non può essere riparata entro tempi ragionevoli. Il comandante, senza adottare iniziative concrete per trovare una nave alternativa, scarica semplicemente le merci banchina e informa il vettore. Il vettore, non avendo fatto il possibile per l'inoltro delle merci, perde il diritto al nolo proporzionale per il tratto percorso e può essere tenuto al risarcimento dei danni aggiuntivi subiti da Sempronio.

Domande frequenti

Se la nave si ferma per riparazioni durante il viaggio, il caricatore paga il nolo integrale?

Dipende: se le riparazioni sono temporanee e la nave riprende il viaggio completando la consegna, il nolo è pieno. Se la nave non può riprendere il viaggio, il nolo è dovuto solo in proporzione al tratto utilmente percorso.

Cosa significa che il nolo è dovuto in proporzione al tratto utilmente percorso?

Il caricatore paga il nolo per la parte del viaggio effettivamente compiuta, calcolata in proporzione alla distanza totale del contratto. Il calcolo tiene conto dell'utilità concreta del trasporto parziale per il caricatore.

Il comandante è obbligato a trovare un'altra nave per le merci?

Il comandante ha l'obbligo di fare il possibile per trovare una nave alternativa, ma si tratta di un'obbligazione di mezzi, non di risultato. Se le sue ricerche sono infruttuose e lo dimostra, il diritto al nolo proporzionale rimane.

Chi paga il costo della nave alternativa per completare il trasporto?

Il caricatore: il costo del trasporto alternativo da sostenere per raggiungere la destinazione finale è distinto dal nolo già maturato per il tratto percorso dalla nave originale, che spetta al vettore.

L'interruzione del viaggio può dar luogo ad avaria comune?

Sì, se il comandante compie sacrifici volontari o sostiene spese straordinarie per la comune salvezza di nave e carico durante l'interruzione, può aprirsi il procedimento di avaria comune, regolato dalle Regole di York-Anversa, con ripartizione proporzionale dei costi tra tutti gli interessati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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