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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di ritardo della partenza, il passeggero ha diritto all'alloggio e al vitto durante l'attesa, ma solo se il vitto era compreso nel prezzo di passaggio.
  • Per i viaggi di durata inferiore a 24 ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo 12 ore di ritardo.
  • Per i viaggi superiori a 24 ore, il termine per chiedere la risoluzione varia tra 24 ore (Mediterraneo) e 48 ore (rotte extra-europee).
  • Se il passeggero non esercita la facoltà di risoluzione allo scadere del termine, cessa il diritto all'alloggio e al vitto a spese del vettore.
  • Se il ritardo è imputabile al vettore, il passeggero ha anche diritto al risarcimento dei danni aggiuntivi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 404 Codice della Navigazione — Ritardo della partenza

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'articolo 404 del Codice della navigazione disciplina il ritardo della partenza della nave e i diritti del passeggero durante il periodo di attesa. La norma si caratterizza per una struttura progressiva che prevede: (a) obblighi di assistenza immediata del vettore durante il ritardo; (b) diritti di scioglimento del contratto calibrati sulla durata del viaggio programmato e sull'entità del ritardo; (c) cessazione degli obblighi di assistenza allo spirare del termine; (d) risarcimento aggiuntivo in caso di ritardo imputabile al vettore.

La complessità della disciplina riflette la varietà delle situazioni che si possono presentare nella navigazione marittima e per vie interne: un ritardo di dodici ore è tollerabile per un viaggio transoceanico di due settimane, ma è assolutamente sproporzionato per una traversata lacustre di un'ora. Il legislatore ha tenuto conto di questa variabilità con una disciplina differenziata per durata del viaggio e per area geografica della rotta.

L'obbligo di assistenza durante il ritardo

Il primo comma impone al vettore di fornire al passeggero alloggio e vitto durante il periodo del ritardo, ma soltanto quando il vitto fosse già compreso nel prezzo di passaggio. La logica è coerente con l'impostazione del codice: il vettore che ha contrattualmente assunto l'obbligo di fornire vitto durante il viaggio deve fornirlo anche durante l'attesa in porto, che costituisce a tutti gli effetti un prolungamento del rapporto contrattuale. Se il vitto non era incluso nel prezzo, il passeggero non ha contrattualmente diritto al vitto durante il ritardo, salvi diversi obblighi previsti dal Regolamento europeo.

L'obbligo di alloggio durante il ritardo opera invece in modo più ampio: il passeggero che si trova in porto in attesa della partenza ha diritto a essere ospitato a bordo o in strutture a terra a spese del vettore, anche quando il vitto non fosse incluso nel prezzo. Questa interpretazione è coerente con l'obbligo generale di buona fede nell'esecuzione del contratto e con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

I termini per la risoluzione del contratto: graduazione per durata del viaggio

La norma differenzia i termini entro i quali il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto in base alla durata programmata del viaggio:

Viaggi di durata inferiore a 24 ore. Il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo 12 ore di ritardo. Il rapporto è dunque di 1:2 tra la durata del viaggio minima (meno di 24 ore) e il ritardo tollerato (12 ore). Si tratta di un termine significativo per le traversate brevi: un ritardo di 12 ore su un traghetto che impiega 8 ore è sproporzionato e giustifica la risoluzione.

Viaggi di durata superiore a 24 ore, tra porti del Mediterraneo. Il passeggero può chiedere la risoluzione dopo 24 ore di ritardo. La categoria «Mediterraneo» include le rotte tra i porti degli Stati mediterranei: Italia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Tunisia, ecc. Il termine doppio rispetto alla categoria precedente riflette la maggiore tolleranza richiesta per viaggi più lunghi.

Viaggi con inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Il passeggero può chiedere la risoluzione dopo 48 ore di ritardo. Questa categoria include le rotte transoceaniche, i viaggi verso l'Africa atlantica, l'America o l'Asia. Il termine più lungo riflette la maggiore complessità organizzativa di questi trasporti e la minor proporzionalità di un breve ritardo rispetto a un viaggio di settimane.

La cessazione degli obblighi di assistenza allo spirare del termine

Un meccanismo peculiare della norma riguarda la cessazione degli obblighi di assistenza del vettore. Allo spirare del termine rilevante (12, 24 o 48 ore a seconda della categoria), se il passeggero non esercita la facoltà di risoluzione, il vettore cessa di essere obbligato a fornire l'alloggio e il vitto a proprie spese. Il passeggero che, potendo risolvere il contratto, sceglie di attendere lo fa a proprie condizioni e spese: il vettore non è più tenuto a sostenere i costi dell'assistenza. Questa regola incentiva il passeggero a prendere una decisione: risolvere il contratto e liberarsi, oppure attendere la partenza accettando di sopportare i costi aggiuntivi dell'attesa.

Il ritardo imputabile al vettore: risarcimento aggiuntivo

L'ultimo comma prevede che, se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni aggiuntivi rispetto all'assistenza e alla risoluzione. Il ritardo imputabile si configura quando è riconducibile a negligenza, imprudenza o inadempimento del vettore o dei suoi ausiliari (es. ritardi nella manutenzione, problemi organizzativi, mancata previsione di scorte di carburante). Se invece il ritardo è dovuto a causa esterna (maltempo, disposizioni dell'autorità), il vettore risponde solo dell'assistenza di cui ai commi precedenti, ma non del risarcimento del danno ulteriore.

Coordinamento con il Regolamento (UE) n. 1177/2010

Il Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri marittimi prevede disposizioni parzialmente diverse per i casi di ritardo, con obblighi di assistenza immediata (pasti, alloggio, comunicazioni) e, in alcuni casi, il diritto a indennità forfetarie in funzione dell'entità del ritardo. Le norme del Regolamento si applicano ai trasporti marittimi che rientrano nel suo ambito (passeggeri in partenza da porti UE e da paesi terzi verso porti UE su navi battenti bandiera UE) e possono garantire al passeggero una tutela più ampia rispetto all'art. 404 c.nav., in particolare per quanto riguarda l'obbligo di assistenza anche quando il vitto non era incluso nel prezzo.

Casi pratici

Caso 1: Traghetto breve in ritardo di 12 ore: risoluzione del contratto

Tizio deve prendere il traghetto Messina-Reggio Calabria (durata 30 minuti) ma la partenza è ritardata di 14 ore per problemi tecnici imputabili al vettore. Poiché il viaggio è inferiore a 24 ore e il ritardo supera le 12 ore, Tizio ha diritto di risolvere il contratto, ottenere il rimborso e chiedere il risarcimento dei danni subiti (tra cui le spese per il pernottamento a Messina).

Caso 2: Rotta mediterranea: attesa di 30 ore senza esercitare la risoluzione

Caio deve partire per Barcellona con un traghetto da Genova (viaggio di 18 ore). La partenza viene ritardata di 30 ore. Caio, dopo le 24 ore previste per le rotte mediterranee, potrebbe risolvere il contratto ma sceglie di attendere. Dal momento in cui scade il termine, il vettore non è più obbligato a fornire vitto e alloggio a spese proprie: Caio dovrà sostenere tali costi in proprio per le ore successive.

Caso 3: Crociera transatlantica: ritardo di 50 ore per causa non imputabile

Sempronio parte per una crociera Genova-New York. Un'ispezione dell'autorità portuale di sicurezza ritarda la partenza di 50 ore. Il vettore fornisce alloggio a bordo e i pasti compresi nel prezzo della crociera durante l'attesa. Poiché il viaggio è extra-europeo e il termine di 48 ore è superato, Sempronio ha facoltà di risolvere il contratto; tuttavia, poiché il ritardo è causato dall'autorità (causa non imputabile al vettore), non spetta risarcimento aggiuntivo oltre all'eventuale rimborso del prezzo.

Domande frequenti

Se il traghetto è in ritardo, ho diritto a vitto e alloggio?

Hai diritto all'alloggio durante il ritardo. Il vitto spetta solo se era compreso nel prezzo di passaggio. Se il vitto non era incluso, il vettore non è tenuto a fornirlo durante l'attesa, salvo diversi obblighi previsti dal Regolamento UE.

Dopo quante ore di ritardo posso annullare il biglietto e ottenere il rimborso?

Dipende dalla durata del viaggio: 12 ore per i viaggi inferiori a 24 ore; 24 ore per le rotte mediterranee con viaggio superiore a 24 ore; 48 ore per le rotte extra-europee.

Se non chiedo la risoluzione allo scadere del termine, perdo il diritto all'assistenza gratuita?

Sì. Allo spirare del termine rilevante, se non eserciti la facoltà di risoluzione, il vettore cessa di essere obbligato a fornire alloggio e vitto a proprie spese. I costi aggiuntivi dell'attesa sono a tuo carico.

Posso chiedere il risarcimento dei danni oltre al rimborso del biglietto?

Sì, ma solo se il ritardo è imputabile al vettore. Se è dovuto a forza maggiore o causa esterna, il vettore risponde solo dell'assistenza durante l'attesa, non dei danni ulteriori.

Il Regolamento europeo sui passeggeri marittimi mi garantisce più diritti dell'art. 404?

In molti casi sì. Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 prevede obblighi di assistenza anche quando il vitto non è incluso nel prezzo e può prevedere indennità forfetarie per i ritardi significativi su determinate rotte.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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