← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Responsabilità per difetto di navigabilità: il locatore risponde dei danni causati al conduttore (e indirettamente ai terzi) se la nave non è navigabile al momento della consegna o durante la locazione.
  • Presunzione di responsabilità: la responsabilità è presunta; spetta al locatore dimostrare l'esonero, non al conduttore provare la colpa.
  • Esonerazione per vizio occulto: il locatore si libera solo provando che il difetto era un vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.
  • Standard della normale diligenza: non basta un'ispezione superficiale; il locatore deve compiere le verifiche tecniche che un armatore diligente avrebbe eseguito prima della consegna.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 380 Codice della Navigazione — Responsabilità del locatore

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.

Commento

Ratio e struttura della responsabilità

L'art. 380 del Codice della navigazione disciplina la responsabilità del locatore per i danni derivati da difetto di navigabilità della nave. La norma si colloca in stretta connessione con l'art. 379, che pone a carico del locatore l'obbligo di consegnare la nave in stato di navigabilità: l'art. 380 ne è la conseguenza sul piano della responsabilità civile, stabilendo il regime applicabile quando quell'obbligo non viene adempiuto. Il meccanismo adottato dal legislatore è quello di una responsabilità con presunzione a carico del locatore, temperata dalla possibilità di esonerarsi provando la natura occulta del vizio.

Il difetto di navigabilità come fatto generatore

Il presupposto della responsabilità è il difetto di navigabilità della nave. Non qualunque imperfezione o malfunzionamento basta: occorre che il vizio incida sulla capacità della nave di navigare in sicurezza, in modo significativo e causalmente collegato al danno subito. Il difetto può riguardare la struttura dello scafo, gli impianti propulsivi, i sistemi di sicurezza, la dotazione di salvataggio, le tenute stagne o qualsiasi altro elemento che concorra all'idoneità della nave alla navigazione per il tipo di impiego previsto. Non costituisce difetto di navigabilità rilevante ai fini dell'art. 380 un guasto che non incide sulla sicurezza e sulla capacità operativa, oppure un difetto che si manifesta successivamente alla consegna per causa riconducibile al conduttore o a forza maggiore.

La struttura della prova e la presunzione a carico del locatore

L'art. 380 prevede che il locatore 'è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi' l'esonero. La struttura della norma — che attribuisce la responsabilità e poi ammette la prova liberatoria — implica una presunzione di responsabilità a carico del locatore. Non è dunque il conduttore danneggiato a dover provare la colpa del locatore: è il locatore a dover dimostrare positivamente la propria estraneità al danno. Questo meccanismo è coerente con la posizione del locatore, che ha la conoscenza tecnica più approfondita della nave e che si trova in una posizione strutturalmente migliore per accertare lo stato del bene prima di cederlo in uso.

L'esonerazione per vizio occulto non accertabile

Il locatore si esonera provando che il difetto era un vizio occulto non accertabile con la normale diligenza. Questa prova ha un duplice requisito cumulativo: il vizio deve essere nascosto (non rilevabile da un'ispezione esterna ordinaria) e deve essere non accertabile nemmeno con le verifiche tecniche che un armatore diligente avrebbe eseguito prima della consegna. Lo standard della 'normale diligenza' è quello del professionista del settore: non basta che il vizio non fosse visibile a occhio nudo se un'ispezione tecnica o una perizia specialistica avrebbe potuto rilevarlo. Il locatore che ha omesso controlli tecnici che sarebbero stati normali nella prassi non può invocare l'esonero limitandosi ad affermare di non sapere del difetto.

Profili pratici: assicurazione e rivalsa

Nella prassi della locazione di nave, la responsabilità per difetto di navigabilità ha rilevanti riflessi assicurativi. Il locatore che espone se stesso a questo rischio ha interesse a stipulare coperture assicurative adeguate (polizze hull and machinery, protection and indemnity) che comprendano anche i danni derivati da vizi occulti dello scafo e degli impianti. Il conduttore, dal canto suo, ha interesse a far verbalizzare le condizioni della nave al momento della consegna, anche attraverso perizie tecniche, per conservare la prova delle eventuali non conformità e per circoscrivere la propria responsabilità verso i terzi in caso di incidenti riconducibili a difetti preesistenti alla consegna.

Coordinamento con l'art. 379 e con il codice civile

L'art. 380 va letto in coordinamento con l'art. 379 (obblighi di consegna e manutenzione) e con le norme del codice civile sulla garanzia per vizi nella locazione (artt. 1578-1579 c.c.). Nel diritto comune, il locatore è tenuto a garantire il conduttore dai vizi della cosa locata che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, con regola analoga che esclude la responsabilità per i vizi conoscibili dal conduttore. Il Codice della navigazione, con l'art. 380, recepisce questa impostazione adattandola alla specificità della nave e al requisito della navigabilità, che nel diritto marittimo ha un rilievo del tutto particolare in ragione dei rischi connessi alla navigazione.

Casi pratici

Caso 1: Difetto allo scafo non rilevato prima della consegna

Il locatore Caio consegna a Tizio una nave da carico senza eseguire una perizia tecnica dello scafo. Dopo pochi giorni, la nave subisce un'infiltrazione d'acqua dovuta a una crepa nascosta ma individuabile con un'ispezione specialistica. L'art. 380 presume la responsabilità di Caio: non avendo eseguito le verifiche che la normale diligenza di un armatore avrebbe richiesto, Caio non può invocare il vizio occulto e risponde dei danni subiti da Tizio.

Caso 2: Vizio occulto non accertabile con diligenza ordinaria

L'armatore Sempronio, prima di locare la nave a Tizio, commissiona una perizia tecnica completa. La perizia non rileva nulla di anomalo. Durante la locazione, emerge un difetto metallurgico dello scafo rilevabile solo con analisi ultrasoniche non comprese nelle ispezioni standard di settore. Sempronio dimostra di aver eseguito tutti i controlli normalmente richiesti: il vizio era occulto e non accertabile con la normale diligenza. Sempronio si esonera da responsabilità ai sensi dell'art. 380.

Caso 3: Danno a terzi per difetto di navigabilità e rivalsa sul locatore

La nave locata da Caio a Tizio collide con un'altra imbarcazione a causa del malfunzionamento del sistema di governo, dovuto a un difetto preesistente alla consegna. Tizio risarcisce il terzo danneggiato e agisce in rivalsa contro Caio. Poiché il difetto del sistema di governo era riconducibile a un mancato controllo pre-consegna, Caio non riesce a provare il vizio occulto non accertabile e risponde verso Tizio per il rimborso delle somme pagate al terzo.

Domande frequenti

Il locatore risponde sempre dei danni derivati da difetto di navigabilità?

In linea di principio sì: l'art. 380 pone una presunzione di responsabilità a carico del locatore. Questi può liberarsi solo provando che il difetto era un vizio occulto non accertabile con la normale diligenza, ossia che anche un armatore diligente non avrebbe potuto rilevarlo.

Cosa deve provare il locatore per evitare la responsabilità?

Deve provare due elementi cumulativi: che il vizio era nascosto (non visibile a una normale ispezione) e che non era accertabile nemmeno con le verifiche tecniche che un armatore diligente avrebbe compiuto prima della consegna.

Qual è lo standard di 'normale diligenza' richiesto al locatore?

Non si tratta di una diligenza minima: è quella del professionista del settore marittimo, che include le verifiche tecniche e le ispezioni periodiche normalmente eseguite prima di locare una nave. Ometterle non consente di invocare l'esonerazione per vizio occulto.

Il difetto di navigabilità deve essere totale o basta un vizio parziale?

Non è richiesta una totale innavigabilità. È sufficiente un difetto che incida significativamente sulla sicurezza o sulla capacità operativa della nave per l'impiego convenuto, e che sia causalmente collegato al danno subito dal conduttore.

Come può tutelarsi il conduttore in caso di nave con difetti?

Il conduttore ha interesse a far verbalizzare le condizioni della nave al momento della consegna, eventualmente con una perizia tecnica indipendente. Questo conserva la prova delle non conformità preesistenti e facilita la dimostrazione del nesso causale tra il vizio e il danno subito.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.