In sintesi
- Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell'arruolato sul contratto di arruolamento sono disciplinati da leggi speciali o dalle norme corporative.
- In assenza di leggi speciali o norme corporative, si applicano gli usi del luogo o del settore.
- La norma demanda la disciplina concreta a fonti esterne al codice, che si sono evolute nel tempo con la legislazione sulla tutela del rapporto di lavoro durante il servizio militare.
- Il trattamento economico spettante all'arruolato durante il servizio militare è anch'esso regolato dalle stesse fonti.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 372 Codice della Navigazione — Effetti della chiamata o del richiamo alle armi
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell'arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all'arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione storica
L'articolo 372 del Codice della navigazione disciplina gli effetti che la chiamata o il richiamo alle armi producono sul contratto di arruolamento. La norma è coerente con il contesto storico del codice (1942): il regime corporativo in vigore all'epoca prevedeva un sistema di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro (le «norme corporative», cioè i contratti collettivi stipulati nell'ambito delle corporazioni fasciste). Il rinvio a queste norme è oggi da intendersi come rinvio ai contratti collettivi di lavoro della gente di mare, in quanto fonti negoziali che hanno sostituito le norme corporative nel sistema giuridico repubblicano.
Le fonti regolatrici: leggi speciali, norme corporative (ora contratti collettivi), usi
La norma costruisce una gerarchia di fonti per la disciplina degli effetti del servizio militare sul contratto di arruolamento: in primo luogo le leggi speciali; in mancanza, le norme corporative (ora da intendersi come i contratti collettivi di lavoro applicabili); in ultima istanza, gli usi. Questa struttura riflette il metodo tipico del legislatore del codice del 1942, che preferiva rinviare a fonti esterne per le materie con elevata variabilità nel tempo o tra settori, piuttosto che cristallizzare nel codice una disciplina che avrebbe potuto risultare presto superata. Nel contesto contemporaneo, la fonte principale è costituita dalla legge n. 226/2004 (che ha sospeso il servizio militare obbligatorio per i nati dopo il 31 dicembre 1985) e dalla normativa sulla tutela del lavoratore chiamato al servizio militare o a servizi di leva, in particolare la legge n. 1049/1955 e le disposizioni del D.Lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare) per quanto riguarda le riserve e il richiamo in servizio.
Effetti sul contratto di arruolamento
La legge non specifica quali siano gli effetti della chiamata alle armi sul contratto, demandando tale determinazione alle fonti indicate. In linea generale, la chiamata alle armi produce la sospensione del contratto di arruolamento: l'arruolato non è tenuto a prestare servizio a bordo durante il periodo di servizio militare, e l'armatore non è tenuto a corrispondergli la retribuzione (che durante il servizio militare spetta allo Stato, almeno per la parte di paga militare). Il contratto non si risolve per effetto della chiamata, a meno che la durata del servizio militare non si prolunghi oltre i limiti previsti dalla legge o dal contratto collettivo. Le norme speciali sulla tutela del lavoratore durante il servizio militare generalmente vietano il licenziamento durante questo periodo e garantiscono il diritto alla riassunzione al rientro dal servizio.
Il trattamento economico durante il servizio militare
La norma fa riferimento anche al trattamento spettante all'arruolato durante il periodo di servizio militare. Le leggi speciali e i contratti collettivi di settore tipicamente prevedono: (a) la conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio; (b) il divieto di licenziamento; (c) la corresponsione di integrazioni salariali a carico dell'armatore o di trattamenti equiparabili all'anzianità di servizio; (d) il computo del periodo di servizio militare ai fini dell'anzianità di servizio. Nel settore marittimo, la difficoltà di rimpiazzare un arruolato qualificato durante il servizio militare ha spesso portato a disciplinare contrattualmente situazioni specifiche (ad esempio la chiamata di un ufficiale di rotta durante una traversata in corso).
Rilevanza attuale e coordinamento normativo
Con la sospensione del servizio militare obbligatorio, la norma ha ridotto la propria applicazione pratica ai casi di richiamo in servizio delle riserve, alle missioni militari volontarie e a eventuali stati di emergenza che comportino mobilitazione. Il codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) prevede specifiche tutele per i lavoratori richiamati, che si applicano anche al personale navigante.
Casi pratici
Caso 1: Richiamo alle armi di Tizio durante la navigazione
Tizio, ufficiale di macchina su una nave mercantile, riceve un ordine di richiamo alle armi come ufficiale di riserva della Marina Militare. Il contratto di arruolamento si sospende automaticamente: l'armatore deve conservargli il posto di lavoro per tutta la durata del richiamo e non può licenziarlo, in base alla normativa speciale applicabile.
Caso 2: Trattamento economico di Caio durante il servizio militare
Caio, marittimo imbarcato, è chiamato a svolgere servizio militare volontario per un periodo di sei mesi. Il contratto collettivo di categoria applicabile prevede che per i primi tre mesi l'armatore integri la retribuzione militare fino a concorrenza di una quota della normale retribuzione; Caio ha inoltre diritto alla conservazione dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo militare.
Caso 3: Licenziamento illegittimo di Sempronio durante il richiamo
Sempronio è richiamato in servizio come riserva per una missione internazionale di durata semestrale. L'armatore, durante il suo assenza, decide di non rinnovargli il contratto e di assumere un sostituto. Tale comportamento viola le norme speciali che vietano il licenziamento durante il servizio militare: Sempronio ha diritto alla reintegra e al risarcimento del danno.
Domande frequenti
Cosa succede al contratto di arruolamento quando il marittimo è chiamato alle armi?
Gli effetti sono disciplinati da leggi speciali o dai contratti collettivi di settore. In linea generale, il contratto si sospende, l'armatore non può licenziare l'arruolato e questi conserva il diritto alla riassunzione al termine del servizio militare.
L'arruolato ha diritto alla retribuzione durante il servizio militare?
Il trattamento economico dipende dalle leggi speciali e dai contratti collettivi applicabili. La retribuzione militare è corrisposta dallo Stato, ma i contratti collettivi possono prevedere integrazioni a carico dell'armatore.
L'armatore può licenziare il marittimo richiamato alle armi?
No: le norme speciali sulla tutela del lavoratore durante il servizio militare vietano il licenziamento per tutta la durata del richiamo, garantendo il diritto alla conservazione del posto e alla riassunzione.
La chiamata alle armi risolve il contratto di arruolamento?
No, salvo diverse previsioni delle leggi speciali o dei contratti collettivi. Di regola il contratto si sospende durante il servizio militare e riprende i propri effetti al termine dello stesso.
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