In sintesi
- Se il contratto di arruolamento si risolve per effetto della cattura dell'arruolato, sorge il diritto a un'indennità aggiuntiva rispetto a quella ex art. 352.
- L'indennità è pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, a partire dalla data della cattura.
- Il diritto è riconosciuto in ogni caso, indipendentemente dalla causa della cattura, purché il contratto risulti risolto per tale evento.
- La tutela mira a proteggere il marittimo — e i suoi aventi diritto — dalla perdita di reddito conseguente all'impossibilità forzata di completare il viaggio.
- Il cumulo con l'indennità dell'art. 352 è espresso e incondizionato, analogamente a quanto previsto per la morte eroica dall'art. 355.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 357 Codice della Navigazione — Indennità in caso di cattura dell’arruolato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennità prevista nell'articolo 352, è dovuta in ogni caso una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e inquadramento sistematico
L'articolo 357 del Codice della navigazione introduce una fattispecie indennitaria specifica per il caso di cattura dell'arruolato, intesa come privazione della libertà personale del marittimo per atto di un'autorità straniera, di pirati o di forze militari nemiche. La cattura determina l'impossibilità fisica dell'arruolato di continuare a prestare il proprio lavoro a bordo, con conseguente risoluzione del contratto di arruolamento. In questo contesto, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere una tutela economica che vada oltre la semplice indennità di risoluzione ex articolo 352, riconoscendo all'arruolato (o ai suoi aventi diritto) l'intera retribuzione che sarebbe stata maturata per il residuo del viaggio.
La norma si inserisce in un contesto storico — quello del 1942 — in cui la cattura di navi mercantili e del loro equipaggio da parte di forze belligeranti o di pirati era un rischio concreto e frequente per i marittimi italiani. Tuttavia, la fattispecie conserva piena rilevanza anche nell'ordinamento attuale, in cui la pirateria marittima rimane una realtà presente in alcune aree geografiche (Corno d'Africa, Golfo di Guinea, Stretto di Malacca), e in cui le tensioni geopolitiche possono dare luogo a sequestri di navi e catture di equipaggi.
Il presupposto: la cattura come causa di risoluzione
Il presupposto applicativo dell'articolo 357 è che la risoluzione del contratto di arruolamento sia determinata dalla cattura dell'arruolato. La cattura deve essere un evento esterno e non imputabile all'arruolato stesso: se il marittimo si trovasse in stato di detenzione per fatti propri (reati commessi a terra, arresto per cause personali), la disposizione non troverebbe applicazione, poiché mancherebbe il nesso causale tra la cattura e il servizio marittimo.
La norma non richiede che la cattura sia definitiva o di durata prolungata: è sufficiente che essa abbia determinato la risoluzione del contratto. In questo l'articolo 357 si differenzia dall'articolo 356 (malattia), che prevede una durata minima della situazione di impossibilità per far scattare i relativi obblighi.
L'indennità: struttura e misura
L'indennità prevista dall'articolo 357 è pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, calcolata a partire dalla data della cattura. La scelta del 100% della retribuzione residua — anziché una quota parziale — riflette la valutazione legislativa che la cattura sia un evento assimilabile per gravità alla morte eroica o alla perdita presunta: in tutti questi casi, la norma garantisce l'intera aspettativa di guadagno dell'arruolato per il periodo di navigazione non completato.
Per 'presumibile durata residua del viaggio' si intende il periodo che intercorre tra la data della cattura e la presumibile conclusione del viaggio, determinata sulla base del contratto e delle circostanze note al momento dell'arruolamento. Il calcolo deve essere effettuato con criteri analoghi a quelli adottati per le altre indennità del Capo, facendo riferimento alla retribuzione secondo la nozione ampia dell'articolo 361 (paga base, panatica, indennità accessorie fisse).
Cumulo con l'indennità ex art. 352
Il testo dell'articolo 357 precisa che l'indennità è dovuta 'indipendentemente dall'indennità prevista nell'articolo 352'. Il cumulo tra le due indennità è quindi esplicito e non lascia adito a dubbi interpretativi: l'arruolato catturato (o i suoi aventi diritto, in caso di morte successiva alla cattura) riceve sia l'indennità ordinaria di risoluzione ex articolo 352, sia quella speciale per la cattura ex articolo 357. L'una non assorbe l'altra.
Questo meccanismo di cumulo è coerente con l'approccio adottato per le altre ipotesi straordinarie di risoluzione del contratto (morte per la salvezza della nave ex art. 355, perdita della nazionalità della nave o sbarco per cattivo trattamento ex art. 360): in tutti i casi in cui la risoluzione dipende da un evento grave e non imputabile all'arruolato, il legislatore ha scelto di proteggere il marittimo con un'indennità aggiuntiva che si somma a quella ordinaria, garantendo una tutela economica complessiva più ampia.
Profili pratici e coordinamento con la normativa internazionale
In ambito internazionale, la questione della cattura di marittimi è stata affrontata dalla Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006, ratificata dall'Italia con L. 23 marzo 2012, n. 113), che prevede obblighi di tutela per i marittimi vittime di pirateria, compreso il mantenimento della retribuzione durante il periodo di prigionia. L'articolo 357 del Codice della navigazione si coordina con questa disciplina internazionale, fornendo la base normativa interna per la tutela economica del marittimo catturato, in linea con gli standard della MLC 2006.
Casi pratici
Caso 1: Cattura da parte di pirati durante il transito nel Golfo di Aden
Tizio, secondo ufficiale di rotta, viene catturato assieme ad altri membri dell'equipaggio da pirati durante la traversata del Golfo di Aden; il contratto si risolve per l'impossibilità di proseguire il servizio, e Tizio ha diritto all'indennità ex art. 352 più l'intera retribuzione per i due mesi di viaggio residuo, pari a 6.000 euro aggiuntivi.
Caso 2: Sequestro da autorità militare straniera in zona di conflitto
Caio è imbarcato su una nave che transita in una zona di conflitto; l'imbarcazione viene fermata e Caio trattenuto dall'autorità militare locale per tre settimane, con risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 357, ha diritto all'intera retribuzione per il periodo residuo del viaggio, indipendentemente dall'indennità ordinaria ex art. 352.
Caso 3: Cattura durante viaggio di ritorno con retribuzione a viaggio
Sempronio è arruolato con contratto a viaggio per un compenso totale di 12.000 euro; catturato nel viaggio di ritorno con la metà del percorso già compiuta, aveva già maturato circa 6.000 euro. Ai sensi dell'art. 357, ha diritto all'intera retribuzione residua di 6.000 euro come indennità aggiuntiva rispetto all'art. 352.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'cattura' dell'arruolato ai fini dell'art. 357 del Codice della navigazione?
La cattura è la privazione della libertà personale del marittimo per atto di un'autorità straniera, di pirati o di forze militari, che determini l'impossibilità di continuare a prestare servizio a bordo con conseguente risoluzione del contratto di arruolamento.
L'indennità ex art. 357 spetta anche se la cattura dura poco tempo?
Sì, purché la cattura abbia determinato la risoluzione del contratto di arruolamento; non è richiesta una durata minima della privazione della libertà, a differenza di altre fattispecie del codice.
L'indennità per cattura si somma a quella ordinaria di risoluzione ex art. 352?
Sì, il cumulo è espresso: l'art. 357 precisa che l'indennità è dovuta 'indipendentemente dall'indennità prevista nell'art. 352'. Le due somme non si assorbono né si compensano.
Come si calcola l'importo dell'indennità prevista dall'art. 357?
È pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dalla data della cattura, calcolata secondo i criteri dell'art. 361 (paga base, panatica e indennità accessorie fisse previste dai contratti collettivi).
La normativa internazionale MLC 2006 influenza l'applicazione dell'art. 357?
Sì: la Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006), ratificata dall'Italia, prevede obblighi di tutela per i marittimi vittime di pirateria. L'art. 357 costituisce la base normativa interna che si coordina con tali obblighi internazionali.
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