In sintesi
- In caso di perdita o innavigabilità assoluta della nave, gli arruolati a tempo o a viaggio hanno diritto a un'indennità giornaliera pari alla retribuzione per il periodo di disoccupazione non imputabile a loro colpa.
- I limiti temporali dell'indennità sono fissati da leggi speciali o norme corporative.
- Se naufragio, sinistro o preda causano la perdita di indumenti o attrezzi di proprietà degli arruolati, spetta un'ulteriore indennità di ripristino.
- La norma tutela il marinaio dall'improvvisa perdita del reddito conseguente a eventi catastrofici che azzerano la nave e il posto di lavoro.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 353 Codice della Navigazione — Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l dell'articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative. In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un'indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Fattispecie regolatrice e ragione normativa
L'art. 353 del Codice della navigazione disciplina un'ipotesi particolarmente grave di risoluzione del contratto di arruolamento: quella che scaturisce dalla perdita o dall'innavigabilità assoluta della nave, regolata dall'art. 343, n. 1 del codice. In questi casi il contratto si risolve non per volontà delle parti né per inadempimento di alcuno, ma per effetto di un evento straordinario — naufragio, sinistro, preda bellica — che distrugge o rende inutilizzabile la nave. Il marinaio si trova improvvisamente senza lavoro e, spesso, senza i propri beni personali. L'art. 353 risponde a questa situazione con due distinte misure: un'indennità di disoccupazione e un'indennità di ripristino dei beni perduti.
L'indennità di disoccupazione per la perdita del posto
La prima misura prevista dalla norma è un'indennità giornaliera pari alla retribuzione contrattuale, dovuta per il periodo durante il quale gli arruolati rimangono disoccupati per causa non imputabile a loro. Possono beneficiarne soltanto gli arruolati con retribuzione a tempo o a viaggio: restano esclusi coloro che erano retribuiti in forma di partecipazione al profitto o al nolo, per i quali il codice prevede regole diverse ai sensi dell'art. 349. La misura dell'indennità giornaliera è pari alla retribuzione: ciò significa che il marinaio riceve durante la disoccupazione lo stesso importo giornaliero che avrebbe percepito in servizio, garantendo così la continuità del reddito. I limiti temporali dell'indennità non sono però fissati dalla norma stessa, ma rinviati a leggi speciali o a norme corporative. Questo rinvio, eredità del sistema corporativo del 1942, è oggi interpretato in senso evolutivo, tenendo conto dei contratti collettivi nazionali e delle disposizioni previdenziali vigenti in materia di disoccupazione del personale marittimo.
Condizione soggettiva: la disoccupazione non imputabile all'arruolato
L'indennità è subordinata al requisito che la disoccupazione non sia imputabile all'arruolato. Questa condizione esclude i marinai che, dopo la perdita della nave, abbiano rifiutato offerte di reimpiego ragionevoli o abbiano tenuto comportamenti tali da rendere loro impossibile ottenere un nuovo imbarco. Il requisito riflette il principio generale che le tutele economiche sono destinate a chi si trova in una situazione di difficoltà per cause esterne, non per scelta o per condotta colpevole. L'onere di dimostrare l'imputabilità della disoccupazione all'arruolato è a carico dell'armatore.
L'indennità per la perdita di indumenti e attrezzi
La seconda misura prevista dall'art. 353 è un'indennità di ripristino per la perdita di indumenti o attrezzi personali degli arruolati, verificatasi in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda. Questa previsione riconosce che il marinaio porta a bordo non solo la propria capacità lavorativa ma anche beni di proprietà personale — abbigliamento professionale, strumenti del mestiere — la cui perdita costituisce un danno patrimoniale diretto. L'indennità è commisurata al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti, senza specificazione di un massimale. La determinazione del valore avverrà secondo i criteri ordinari di stima del danno patrimoniale, tenendo conto del valore di mercato dei beni al momento della perdita.
Coordinamento con il sistema previdenziale marittimo
L'art. 353 si inserisce nel più ampio sistema di tutela previdenziale e assicurativa del personale marittimo, che comprende le prestazioni dell'INPS per la disoccupazione involontaria dei marittimi (disciplinata da leggi speciali dedicate), le coperture assicurative dell'armatore per i sinistri marittimi e le tutele previste dalla Maritime Labour Convention 2006 (Regola 2.6 sul rimpatrio e Regola 4.2 sulla responsabilità dell'armatore). In questo contesto, l'indennità ex art. 353 costituisce una tutela minima legale, che può essere integrata dalla contrattazione collettiva e dai sistemi assicurativi di settore. La norma va coordinata anche con le disposizioni sul naufragio (artt. 190 e ss.) e con le regole sulla preda (nelle misure ancora applicabili del diritto internazionale marittimo).
Casi pratici
Caso 1: Tizio naufrago: indennità di disoccupazione dopo la perdita della nave
La nave cargo su cui lavora Tizio affonda durante una tempesta: ritrovatosi a terra senza lavoro, Tizio ha diritto all'indennità giornaliera ex art. 353, pari alla sua retribuzione contrattuale, per il periodo in cui resta disoccupato per cause a lui non imputabili, nei limiti stabiliti dalla normativa speciale applicabile.
Caso 2: Caio e il risarcimento dei propri attrezzi perduti nel sinistro
Caio, motorista di macchina, perde nel naufragio della nave un set di attrezzi professionali del valore di alcune migliaia di euro: ai sensi del secondo comma dell'art. 353, l'armatore è tenuto a corrispondergli un'indennità pari al valore degli attrezzi perduti, indipendentemente dall'indennità di disoccupazione.
Caso 3: Sempronio retribuito a partecipazione: diritto all'indennità ex art. 353?
Sempronio è retribuito con una quota del nolo della nave, che viene sequestrata come preda durante un conflitto: la norma non prevede l'indennità giornaliera per chi è retribuito a partecipazione, ma Sempronio ha comunque diritto all'indennità per i propri indumenti e strumenti personali perduti con la nave.
Domande frequenti
Chi ha diritto all'indennità di disoccupazione ex art. 353?
Gli arruolati con retribuzione a tempo o a viaggio che restano disoccupati per causa a loro non imputabile, in seguito alla perdita o innavigabilità assoluta della nave.
Qual è la misura dell'indennità giornaliera?
L'indennità è pari alla retribuzione contrattuale giornaliera dell'arruolato, corrisposta per il periodo di disoccupazione, nei limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o contratti collettivi.
Gli arruolati retribuiti a partecipazione al nolo hanno diritto all'indennità ex art. 353?
No: l'indennità giornaliera è riservata agli arruolati con retribuzione a tempo o a viaggio. Per chi è retribuito a partecipazione si applicano le regole dell'art. 349.
Chi risarcisce gli indumenti e gli attrezzi perduti nel naufragio?
L'armatore è tenuto a corrispondere un'indennità pari al valore degli indumenti e degli attrezzi di proprietà dell'arruolato perduti in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda.
Come si determina il valore degli attrezzi perduti ai fini dell'indennità?
La norma non fissa criteri specifici: si applicano i principi ordinari di stima del danno patrimoniale, tenendo conto del valore di mercato dei beni al momento della loro perdita.
Vedi anche