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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, era dovuta all'arruolato la stessa indennità prevista dall'art. 351.
  • L'indennità non spettava se la risoluzione fosse imputabile all'arruolato stesso.
  • La Corte Costituzionale (sent. n. 63/1987) ha dichiarato incostituzionale l'esclusione dell'indennità anche in caso di risoluzione per fatto dell'arruolato.
  • La legge n. 297/1982 ha successivamente sostituito le vecchie indennità con il TFR ex art. 2120 c.c.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 352 Codice della Navigazione — Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all'arruolato un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso. 37 ————— AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile." ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio – 2 marzo 1987, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.

Commento

Il contenuto originario della norma

L'art. 352 del Codice della navigazione disciplinava l'indennità dovuta all'arruolato in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, in contrapposizione alla cessazione per volontà dell'armatore regolata dall'art. 351. La norma rinviava integralmente all'art. 351 per la misura dell'indennità (calcolata per ogni anno o frazione d'anno di servizio sulla base delle norme corporative o degli usi), introducendo tuttavia un'eccezione importante: l'indennità non spettava quando la risoluzione fosse avvenuta per fatto imputabile all'arruolato stesso. Questa esclusione rifletteva il principio generale per cui non si può accordare un beneficio economico a chi ha contribuito a determinare la fine del proprio rapporto di lavoro attraverso comportamenti colpevoli.

L'intervento della Corte Costituzionale del 1987

La previsione dell'esclusione dell'indennità in caso di risoluzione per fatto imputabile all'arruolato è stata oggetto di un fondamentale intervento della Corte Costituzionale. Con sentenza n. 63 del 25 febbraio - 2 marzo 1987 (pubblicata in G.U., 1a serie spec., n. 11 del 11 marzo 1987), la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 352 nella parte in cui escludeva la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'arruolato. La decisione è significativa: la Corte ha ritenuto che l'indennità di anzianità avesse natura di retribuzione differita, maturata progressivamente in relazione al lavoro prestato, e non di mero premio per la fedeltà al datore di lavoro. Escluderla per effetto della condotta colpevole del lavoratore equivaleva pertanto a privarlo di una componente retributiva già acquisita, in violazione dei principi costituzionali in materia di lavoro e retribuzione.

La riforma operata dalla legge n. 297/1982

Prima ancora dell'intervento della Corte Costituzionale del 1987, il sistema delle indennità di fine rapporto marittime era stato riformato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha sostituito le indennità degli artt. 351, 352, 919 e 920 del Codice della navigazione con il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile. Il TFR, a differenza delle vecchie indennità, è dovuto in tutti i casi di cessazione del rapporto, inclusa la risoluzione per fatto del lavoratore, sebbene l'art. 2120, ultimo comma, preveda che in caso di licenziamento per giusta causa l'indennità sostitutiva del preavviso non spetti. La riforma del 1982 ha quindi anticipato in parte le conclusioni cui sarebbe pervenuta la Corte Costituzionale nel 1987, unificando la disciplina del fine rapporto per tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i marittimi.

Coordinamento tra la sentenza del 1987 e la riforma del 1982

Il coordinamento tra la sentenza della Corte Costituzionale del 1987 e la riforma del 1982 richiede attenzione: la sentenza riguardava l'art. 352 nella sua formulazione anteriore alla riforma, applicabile ai rapporti sorti prima del 29 maggio 1982. Per tali rapporti, la declaratoria di incostituzionalità comportava che l'arruolato avesse diritto all'indennità di anzianità anche quando la risoluzione fosse imputabile a sua colpa. Per i rapporti posteriori alla riforma del 1982, la questione era già superata dalla sostituzione delle vecchie indennità con il TFR, che non distingue tra cause di cessazione ai fini della liquidazione della quota accumulata.

Rilevanza sistematica residua

Come l'art. 351, anche l'art. 352 conserva oggi un valore storico e sistematico. Esso testimonia l'evoluzione del diritto del lavoro marittimo da un sistema differenziato — e per certi versi penalizzante per il lavoratore — verso un'uniformazione con la disciplina del lavoro terrestre. La vicenda di questo articolo illustra inoltre il ruolo della Corte Costituzionale nel riequilibrio dei rapporti di lavoro anche nel settore speciale della navigazione, nonché la spinta del legislatore del 1982 verso la semplificazione e l'armonizzazione degli istituti di fine rapporto.

Domande frequenti

L'art. 352 era uguale all'art. 351 nella misura dell'indennità?

Sì: l'art. 352 rinviava all'art. 351 per la misura dell'indennità, distinguendosi solo per l'esclusione in caso di risoluzione per fatto imputabile all'arruolato.

Perché la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 352?

Perché l'esclusione dell'indennità in caso di risoluzione per fatto dell'arruolato privava il lavoratore di una componente retributiva già maturata, violando i principi costituzionali in materia di tutela del lavoro e giusta retribuzione.

La sentenza n. 63/1987 si applica anche ai contratti post-1982?

No: per i contratti stipulati dopo il 29 maggio 1982, si applica il TFR ex art. 2120 c.c. per effetto della l. n. 297/1982, che ha già superato la distinzione tra cause di cessazione.

Cosa ha cambiato la l. n. 297/1982 per i marittimi?

Ha sostituito le vecchie indennità di fine rapporto degli artt. 351 e 352 con il TFR ex art. 2120 c.c., unificando la disciplina del fine rapporto per tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i marittimi.

Il TFR spetta anche se il contratto viene risolto per colpa del marinaio?

Sì: il TFR è dovuto in tutti i casi di cessazione del rapporto. Solo l'indennità sostitutiva del preavviso può non essere dovuta in caso di licenziamento per giusta causa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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