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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Codice della navigazione vieta espressamente l'adibizione al servizio di macchina dei minori degli anni diciotto.
  • La norma tutela la salute e la sicurezza dei minori in un ambiente di lavoro particolarmente pericoloso.
  • Il divieto è assoluto e non ammette deroghe: non è sufficiente il consenso del genitore o del tutore.
  • La disposizione si coordina con la normativa generale sul lavoro minorile e con le Convenzioni internazionali dell'ILO applicabili al settore marittimo.
  • La violazione del divieto espone l'armatore e il comandante a responsabilità amministrativa e penale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 320 Codice della Navigazione — Servizio di macchina

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.

Commento

Ratio e collocazione della norma

L'articolo 320 del Codice della navigazione introduce un divieto specifico e perentorio: i minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina a bordo delle navi. La norma si inserisce nel quadro della tutela del lavoro minorile nell'ambito della navigazione, un settore che per le sue caratteristiche intrinseche — elevate temperature, macchinari in movimento, rischio di incendio, esposizione a prodotti tossici — presenta pericolosità superiore rispetto alla maggior parte degli ambienti lavorativi terrestri. La brevità del testo normativo è inversamente proporzionale alla rilevanza della protezione che esso assicura.

Il servizio di macchina: contenuto e rischi

Il servizio di macchina comprende tutte le attività svolte nella sala macchine e negli ambienti ad essa connessi: la conduzione e la manutenzione dei motori principali e ausiliari, la gestione dei sistemi di propulsione, la vigilanza sui parametri di funzionamento degli impianti. Si tratta di un ambiente lavorativo ad alto rischio per molteplici ragioni: le temperature elevate, la presenza di macchinari con parti in movimento, i rischi di esplosione e incendio legati alla presenza di combustibili, il rumore intenso e le vibrazioni. Tali condizioni sono particolarmente pericolose per un organismo in crescita, il che giustifica il divieto assoluto previsto dalla norma.

Il carattere assoluto del divieto

La norma utilizza la formula «non possono essere adibiti», che esprime un divieto assoluto e inderogabile. Non è quindi possibile ottenere autorizzazioni in deroga, né è sufficiente il consenso dei genitori o del tutore del minore. Il divieto si applica a qualunque forma di impiego nel servizio di macchina, incluse le attività di apprendistato, tirocinio o formazione pratica: il minore non può essere presente nel compartimento macchine in veste operativa. Diversa è la questione delle visite guidate o delle attività di osservazione nell'ambito di programmi formativi specifici, che esulano dall'ambito applicativo dell'articolo 320 in quanto non costituiscono «adibizione» al servizio.

Coordinamento con la normativa sul lavoro minorile e le Convenzioni ILO

Il divieto dell'articolo 320 si coordina con la disciplina generale del lavoro minorile, oggi principalmente regolata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, attuativo della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, che elenca le attività vietate ai minori di sedici e di diciotto anni. Il settore marittimo è oggetto di specifica disciplina internazionale: la Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006), ratificata dall'Italia con L. 23 marzo 2012, n. 113, prevede che nessuna persona di età inferiore a sedici anni possa lavorare a bordo di una nave (Regola 1.1). Per specifiche categorie di lavoro pericoloso, la MLC rimanda alle normative nazionali che possono innalzare il limite, come avviene con l'articolo 320 per il servizio di macchina. La Convenzione ILO n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, che include i lavori pericolosi, impone agli Stati di adottare misure di protezione efficaci.

Responsabilità e sanzioni per la violazione

La violazione del divieto di cui all'articolo 320 può dar luogo a responsabilità di diversa natura. Sul piano amministrativo, l'autorità marittima può irrogare sanzioni all'armatore per la irregolare composizione dell'equipaggio. Sul piano penale, l'adibizione di un minore a lavori pericolosi può integrare fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 345/1999 e dal Codice penale (in particolare le disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori). Il comandante, nella sua veste di responsabile della sicurezza a bordo e del rispetto delle norme sul lavoro marittimo, è il primo soggetto tenuto a verificare che nessun membro minorenne dell'equipaggio venga impiegato nel servizio di macchina. La documentazione dell'età dei componenti dell'equipaggio — tramite i documenti di identità allegati al contratto di arruolamento — è essenziale per la corretta osservanza del divieto.

Casi pratici

Caso 1: Diciassettenne assunto come marinaio impiegato in macchina

Tizio, armatore di un rimorchiatore, assume Caio di diciassette anni come marinaio generico. Nonostante il consenso dei genitori, Tizio lo assegna al servizio di macchina per ridurre i costi operativi. La capitaneria di porto, in sede di ispezione, accerta la violazione dell'art. 320 e irroga le sanzioni previste per lavoro minorile in attività vietate.

Caso 2: Tirocinio formativo in sala macchine

Sempronio, istituto nautico, organizza un tirocinio a bordo di una nave scuola per studenti di sedici anni. Il comandante Caio verifica che le attività previste non includano l'adibizione operativa al servizio di macchina, ma solo osservazione guidata in condizioni di sicurezza e senza svolgimento di mansioni: il tirocinio non viola l'art. 320, che vieta l'adibizione al servizio, non la visita o la formazione teorica.

Caso 3: Verifica dei documenti prima dell'imbarco

Tizio, comandante di un traghetto, durante le operazioni di imbarco dell'equipaggio verifica i documenti di identità di tutti i nuovi arruolati. Constata che Sempronio, candidato per il servizio di macchina, ha diciassette anni: l'imbarco per quella mansione è rifiutato e Sempronio viene dirottato su un ruolo di coperta consentito ai minorenni, oppure rimandato a terra fino al compimento dei diciotto anni.

Domande frequenti

I minori di 18 anni possono lavorare in sala macchine?

No. L'art. 320 del Codice della navigazione vieta in modo assoluto l'adibizione dei minori degli anni diciotto al servizio di macchina, senza possibilità di deroghe o autorizzazioni speciali.

Il consenso dei genitori può consentire l'eccezione al divieto?

No. Il divieto è assoluto e il consenso dei genitori o del tutore non è sufficiente per permettere l'impiego del minore nel servizio di macchina.

Quali sanzioni rischia l'armatore che viola l'art. 320?

Può incorrere in sanzioni amministrative per la composizione irregolare dell'equipaggio e in responsabilità penale per violazione delle norme sul lavoro minorile (D.Lgs. 345/1999), applicabili anche nel settore marittimo.

La Convenzione internazionale MLC 2006 è in linea con l'art. 320?

Sì. La MLC 2006 vieta il lavoro a bordo per i minori di sedici anni; per le attività pericolose come il servizio di macchina, la normativa nazionale può imporre limiti più elevati, come fa l'art. 320 fissando il limite a diciotto anni.

Un minore può partecipare a visite o tirocini in sala macchine?

L'art. 320 vieta l'adibizione al servizio, ossia l'impiego in mansioni operative. Attività di osservazione o formazione teorica, svolte in condizioni di sicurezza e senza svolgimento di mansioni, non rientrano nel divieto, ma devono rispettare le norme generali sulla sicurezza dei giovani.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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