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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il comandante deve dirigere personalmente la manovra della nave nelle fasi e nelle circostanze più rischiose della navigazione.
  • L'obbligo vale anche quando sia obbligatorio avvalersi del pilota: il pilota non esautora il comandante dalla responsabilità della manovra.
  • Situazioni che attivano l'obbligo: entrata e uscita dai porti, navigazione nei canali e nei fiumi, e ogni altra circostanza di particolare difficoltà.
  • L'elencazione delle situazioni è esemplificativa, non tassativa: la clausola finale ('ogni circostanza di particolari difficoltà') copre qualsiasi situazione di rischio elevato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 298 Codice della Navigazione — Comando della nave in navigazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.

Commento

Ratio della norma: sicurezza nelle fasi critiche della navigazione

L'articolo 298 del Codice della navigazione cristallizza un principio fondamentale del diritto marittimo: nelle fasi della navigazione che presentano un maggiore rischio per la sicurezza della nave, il comando non può essere delegato né ceduto. Il comandante deve essere presente, vigile e operativamente in capo alla conduzione della manovra. La norma non riguarda il normale svolgimento del viaggio in mare aperto — dove il turno di guardia può essere affidato agli ufficiali di coperta — ma le situazioni in cui l'errore umano avrebbe conseguenze gravi e spesso irreversibili: l'urto con un ostacolo in porto, la perdita di controllo in un canale stretto, la collisione in acque particolarmente trafficate.

L'entrata e l'uscita dai porti: la situazione più frequente

L'ipotesi più comune di applicazione dell'articolo 298 è quella dell'entrata e uscita dai porti. In queste fasi la nave opera in spazi ristretti, spesso con traffico intenso di altre imbarcazioni, correnti irregolari, fondali bassi e infrastrutture portuali da evitare. Il margine di errore è minimo e il tempo di reazione è ridottissimo: una decisione sbagliata può causare collisioni, danni all'infrastruttura portuale e rischi per la vita dell'equipaggio. Il comandante deve essere in plancia, coordinare personalmente le manovre di ormeggio e disormeggio e mantenere il controllo effettivo della situazione, impartendo direttamente gli ordini al timoniere e ai macchinisti.

Il ruolo del pilota e la responsabilità residua del comandante

La norma ha un'importanza pratica decisiva in relazione alla figura del pilota portuale. In molti porti, la legge o la normativa portuale locale impone alle navi l'obbligo di imbarcare un pilota — un esperto locale della specifica area portuale — per guidare la manovra d'ingresso o d'uscita. Ci si potrebbe quindi aspettare che, in presenza del pilota, il comandante possa ritrarsi dalla conduzione attiva della manovra. L'articolo 298 esclude esplicitamente questa conclusione: anche quando l'imbarco del pilota è obbligatorio, il comandante deve comunque dirigere personalmente la manovra. Questo non significa che debba ignorare i consigli del pilota — la cui esperienza locale è preziosa — ma che conserva la piena autorità e la piena responsabilità sulla conduzione della nave. Il pilota assiste, consiglia e conosce le peculiarità locali; il comandante decide e risponde. Sul piano internazionale, questo principio è coerente con la Regola 34 delle Colregs (Convenzione sulle norme per prevenire gli abbordi in mare), che attribuisce al comandante la responsabilità delle manovre di sicurezza indipendentemente dalla presenza del pilota.

La navigazione in canali e fiumi

La norma cita esplicitamente la navigazione nei canali e nei fiumi, contesti in cui le difficoltà idrografiche — correnti, fondali variabili, strettoie, ponti — rendono la manovra particolarmente impegnativa. In questi contesti il comandante deve essere costantemente in plancia, poiché la velocità degli eventi e la ristrettezza degli spazi non lasciano margine per l'intervento successivo di un superiore allertato da un subalterno. Si pensi al Canale di Suez, al Canale di Panama, o ai tratti fluviali di estuari come l'Elba o la Gironda: in tutti questi casi la normativa internazionale locale affianca l'obbligo interno, imponendo procedure rigide di controllo della manovra.

La clausola generale delle 'particolari difficoltà'

L'ultima parte della norma estende l'obbligo di presenza personale del comandante a 'ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà'. Si tratta di una clausola aperta che consente di adattare l'obbligo a situazioni non previamente tipizzate: nebbia fitta, condizioni meteo severe, avaria agli impianti di propulsione o di governo in acque ristrette, presenza di ostacoli improvvisi. La 'particolarità' della difficoltà va valutata in concreto, tenendo conto delle caratteristiche della nave e delle condizioni di navigazione: ciò che è ordinario per una grande nave da crociera può essere straordinario per un piccolo traghetto locale. Il criterio è quello del comandante avveduto e diligente che riconosce le situazioni di rischio elevato e vi risponde con la propria presenza diretta.

Casi pratici

Caso 1: Urto in porto durante la manovra affidata al pilota

Il comandante Tizio, ritenendo che la presenza del pilota Caio a bordo lo esimesse dall'obbligo di essere in plancia, si trattiene in cabina durante l'ingresso in porto: il pilota sbaglia la valutazione delle correnti e la nave urta la banchina. Tizio è ritenuto responsabile per inadempimento all'obbligo di direzione personale della manovra previsto dall'articolo 298, indipendentemente dalla colpa del pilota.

Caso 2: Nebbia fitta nel Canale della Manica

In navigazione nel Canale della Manica con visibilità ridotta a poche decine di metri, il comandante Sempronio lascia la plancia all'ufficiale di guardia e scende in mensa per il pranzo: poco dopo la nave rischia la collisione con un peschereccio. La situazione di nebbia fitta costituisce una 'particolare difficoltà' che imponeva la presenza personale del comandante ai sensi dell'articolo 298.

Caso 3: Transito nel Canale di Corinto con avaria parziale al timone

Tizio, comandante di una nave da crociera in transito nel Canale di Corinto — uno dei passaggi più stretti e tecnici del Mediterraneo — deve affrontare anche un'avaria parziale al sistema di governo: rimane personalmente in plancia per tutta la durata del transito, coordinando i piloti locali e il macchinista, in piena conformità con i doveri imposti dall'articolo 298.

Domande frequenti

Il pilota portuale sostituisce il comandante nella direzione della manovra?

No: anche quando l'imbarco del pilota è obbligatorio, il comandante deve dirigere personalmente la manovra e conserva piena autorità e responsabilità sulla conduzione della nave.

Il comandante deve essere in plancia durante tutta la navigazione?

No: l'obbligo di presenza personale vale nelle fasi critiche indicate dall'art. 298 (porti, canali, fiumi, particolari difficoltà); durante la navigazione ordinaria in mare aperto può affidare il turno agli ufficiali.

Cosa si intende per 'particolari difficoltà' della navigazione?

Qualsiasi circostanza che eleva significativamente il rischio di sinistro: nebbia fitta, tempesta, avaria agli impianti di governo, traffico intenso in acque ristrette, ostacoli improvvisi.

Quali sono le conseguenze per il comandante che non dirige personalmente la manovra?

Risponde civilmente e penalmente per i danni causati dal sinistro, anche se materialmente la manovra era affidata a un subalterno o al pilota: la delega non lo esonera dalla responsabilità.

L'art. 298 si applica solo alle navi mercantili?

La norma è di applicazione generale a tutte le navi soggette al Codice della navigazione; disposizioni speciali possono integrare l'obbligo per categorie specifiche (navi da passeggeri, navi cisterna, ecc.).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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