← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'armatore detiene il potere esclusivo di nominare il comandante della nave.
  • L'armatore può in ogni momento dispensare dal comando il comandante nominato, senza vincoli di procedura particolari.
  • La norma riflette il rapporto di subordinazione funzionale del comandante rispetto all'armatore, pur nel quadro delle ampie responsabilità pubbliche e privatistiche del comandante stesso.
  • Il potere di revoca è unilaterale e discrezionale, salvi i diritti del comandante derivanti dal contratto di lavoro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 273 Codice della Navigazione — Nomina di comandante della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal comando.

Commento

Ratio e inquadramento sistematico

L'articolo 273 del Codice della navigazione, nella sua formulazione essenziale, attribuisce all'armatore il potere di nominare e di revocare il comandante della nave. La brevità del testo normativo non deve ingannare: la disposizione costituisce il cardine del rapporto tra la figura dell'armatore, soggetto economico responsabile dell'impresa di navigazione, e quella del comandante, organo tecnico e giuridico preposto alla conduzione della nave. Il comandante è, nel Codice della navigazione, una figura complessa che cumula poteri di diritto pubblico (ufficiale di stato civile, autorità di polizia a bordo, ex art. 1055) e poteri di diritto privato (rappresentante dell'armatore verso i terzi, con poteri di compiere atti giuridici urgenti).

Il potere di nomina

La nomina del comandante è atto unilaterale dell'armatore, che può avvenire in qualunque forma idonea a manifestare la volontà di affidare il comando. Nella pratica commerciale, la nomina è di regola formalizzata mediante un contratto di arruolamento disciplinato dagli articoli 326 e seguenti del codice, oppure tramite contratti di lavoro subordinato regolati dal diritto del lavoro comune. Il comandante deve possedere i requisiti tecnici e i titoli professionali prescritti dalla normativa speciale (patente di comando, livelli minimi di competenza previsti dalla Convenzione STCW del 1978 e suoi emendamenti), ma la valutazione della idoneità soggettiva resta nella sfera discrezionale dell'armatore.

Il potere di revoca

L'armatore può in ogni momento dispensare dal comando il comandante. Il codice usa l'espressione 'dispensare' in senso tecnico: si tratta della rimozione dal comando della nave, che non implica necessariamente la cessazione del rapporto contrattuale sottostante. Quando il rapporto tra armatore e comandante è regolato da un contratto di lavoro subordinato, la dispensa dal comando deve essere tenuta distinta dal licenziamento: il comandante rimosso dal comando potrebbe essere reimpiegato in altra mansione o a bordo di altra nave, oppure potrebbe essere licenziato contestualmente, ma in quest'ultimo caso si applicano le tutele del diritto del lavoro comune (art. 2119 c.c. per giusta causa, norme dello statuto dei lavoratori, contratti collettivi di settore). Il potere dell'armatore non è quindi assoluto sul piano contrattuale, anche se lo è sul piano della decisione organizzativa interna all'impresa di navigazione.

Coordinamento con i poteri del comandante durante la navigazione

Un profilo di particolare interesse pratico è il coordinamento tra il potere di revoca dell'armatore e i poteri del comandante durante la navigazione. Il comandante ha il dovere di assicurare la sicurezza della nave, dell'equipaggio e del carico, e in situazioni di urgenza può compiere atti giuridici vincolanti per l'armatore anche in deroga alle istruzioni ricevute. Durante il viaggio, la 'dispensa' dal comando non può avvenire se non in porto: sarebbe impossibile e pericoloso privare la nave della figura che ne detiene il comando tecnico in mare aperto. La revoca diventa quindi operativa solo al momento dell'approdo, consentendo di affidare il comando a un successore.

Profili pratici nell'armamento moderno

Nella realtà dell'armamento contemporaneo, la nomina del comandante è spesso gestita da società di gestione dell'equipaggio (crewing companies) per conto dell'armatore, specialmente nelle flotte internazionali. L'articolo 273, pur pensato per un rapporto diretto armatore-comandante, è compatibile con questa struttura, poiché la società di gestione agisce come mandataria dell'armatore. È importante che la catena di autorità rimanga chiara, anche ai fini della responsabilità per i danni causati durante la navigazione, in cui la figura del comandante-ausiliario dell'armatore è rilevante ai sensi degli articoli 274 e 274-bis del codice.

Casi pratici

Caso 1: Nomina del comandante da parte di Tizio armatore

Tizio, armatore di un cargo da 8.000 tonnellate, nomina Caio comandante della nave stipulando con lui un contratto di arruolamento. Caio è titolare della necessaria patente di comando e soddisfa i requisiti STCW; la nomina è immediatamente efficace e Caio assume i poteri e i doveri del comandante previsti dal codice.

Caso 2: Dispensa dal comando in porto: diritti contrattuali di Caio

Tizio decide di dispensare Caio dal comando dopo che la nave fa scalo a Palermo, sostituendolo con Sempronio. Caio, il cui contratto di lavoro ha ancora sei mesi di durata, contesta la revoca unilaterale e rivendica i diritti retributivi residui, poiché la 'dispensa dal comando' non equivale a un licenziamento per giusta causa e non libera l'armatore dalle obbligazioni contrattuali in essere.

Caso 3: Tentativo di revoca durante la navigazione: impossibilità pratica

Sempronio, armatore, tenta di comunicare via radio la dispensa dal comando al comandante Caio mentre la nave si trova in rotta d'alto mare, a causa di un dissidio sull'esecuzione delle istruzioni di viaggio. Il comandante Caio è tenuto a mantenere il comando fino all'approdo, poiché la sicurezza della navigazione non può essere compromessa da un atto di revoca privo di immediata esecutività in mare aperto.

Domande frequenti

L'armatore può nominare chiunque come comandante della nave?

No: il comandante deve possedere i requisiti tecnici e i titoli professionali prescritti dalla normativa (patente di comando, certificati STCW). L'armatore sceglie tra i soggetti idonei, ma non può derogare ai requisiti legali.

La dispensa dal comando equivale al licenziamento?

Non necessariamente: la dispensa riguarda la rimozione dalla funzione di comandante, ma il rapporto contrattuale sottostante (lavoro subordinato o arruolamento) rimane in essere salvo espressa risoluzione, con applicazione delle tutele contrattuali e legali del lavoratore.

Il comandante può essere revocato durante la navigazione?

In senso pratico no: la revoca diventa operativa solo all'approdo, poiché sarebbe impossibile garantire la sicurezza della nave privandola del comandante in mare aperto.

Chi nomina il comandante nelle grandi flotte gestite da crewing companies?

La nomina formale spetta sempre all'armatore, ma può essere delegata a una società di gestione dell'equipaggio che agisce come mandataria. La responsabilità per gli atti del comandante resta comunque in capo all'armatore.

Il comandante può rifiutare la dispensa dal comando se ritiene la nave non sicura?

Il comandante ha il dovere di garantire la sicurezza della nave: se ritiene che il trasferimento del comando metta a rischio la sicurezza, può motivatamente resistere alla dispensa fino a che la situazione non sia in sicurezza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.