← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 240 stabilisce un termine biennale di prescrizione per l'azione di responsabilità contro il costruttore per difformità e vizi occulti della nave, decorrente dalla consegna dell'opera.
  • Il committente deve denunziare la difformità o il vizio entro lo stesso termine biennale per conservare il diritto alla garanzia.
  • La garanzia può essere fatta valere in via di eccezione anche oltre il termine, qualora il committente sia convenuto per il pagamento del prezzo, purché la denuncia sia avvenuta in tempo.
  • La norma si coordina con la disciplina del contratto di appalto (art. 241) e con le norme del codice civile sui vizi dell'opera.
  • La tutela è limitata ai vizi occulti: quelli apparenti o comunque conoscibili al momento della consegna non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 240 Codice della Navigazione — Responsabilità del costruttore

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio.

Commento

Ratio e inquadramento della norma

L'art. 240 del Codice della navigazione disciplina la responsabilità del costruttore per le difformità e i vizi occulti della nave o del galleggiante consegnati al committente, stabilendo un regime speciale rispetto alla disciplina generale del contratto d'appalto. La norma risponde a un'esigenza tipica del settore nautico: la costruzione di un'unità navale è un'opera complessa, realizzata nell'arco di mesi o anni, in cui i vizi strutturali o tecnici possono manifestarsi soltanto dopo un periodo di effettivo utilizzo in mare. Al tempo stesso, il costruttore ha un interesse legittimo a che la propria responsabilità non rimanga indefinitamente aperta nel tempo, con conseguente incertezza sulla stabilità dei rapporti giuridici e delle posizioni contrattuali.

Il termine biennale di prescrizione

Il primo comma dell'art. 240 fissa in due anni dalla consegna dell'opera il termine prescrizionale entro cui il committente deve agire in giudizio per far valere la responsabilità del costruttore. Il dies a quo coincide con la consegna materiale della nave, momento che segna il trasferimento del possesso e rappresenta l'evento a partire dal quale il committente è in grado — almeno in astratto — di verificare l'opera. Il termine biennale rappresenta una scelta di compromesso tra la tutela del committente, che necessita di tempo per accertare eventuali vizi latenti, e l'interesse del costruttore alla certezza dei rapporti pregressi. Va rilevato che tale termine si discosta sia dalla prescrizione decennale ordinaria del codice civile sia dal regime dell'appalto ex art. 1667 c.c., che prevede termini diversi a seconda della tipologia di vizio. Il rinvio all'art. 241 per le norme applicabili al contratto di costruzione non intaccato da regole speciali lascia intendere che l'art. 240 prevale come lex specialis sul regime dell'appalto.

Presupposti della garanzia: la denunzia nei termini

Affinché il committente possa avvalersi della garanzia, la norma richiede che egli abbia denunziato la difformità o il vizio entro il biennio dalla consegna. Si tratta di un onere di denuncia formale che assolve una funzione di garanzia per il costruttore: la tempestiva comunicazione gli consente di verificare lo stato dell'opera, raccogliere le prove e valutare le proprie responsabilità prima che il decorso del tempo renda impossibile o difficile l'accertamento. La denunzia non deve necessariamente avere forma solenne, ma deve essere idonea a portare a conoscenza del costruttore l'esistenza e la natura del vizio o della difformità. In mancanza di tale denuncia entro il termine, il diritto alla garanzia si estingue per decadenza, con conseguente impossibilità per il committente di far valere la responsabilità anche in via di eccezione.

La garanzia in via di eccezione

Il secondo comma dell'art. 240 introduce una disposizione di notevole rilevanza pratica: il committente che sia convenuto in giudizio per il pagamento del prezzo può sempre opporre in via di eccezione la garanzia per difformità o vizi occulti, purché abbia denunziato tempestivamente il difetto entro il biennio. Questa previsione riconosce al committente uno strumento difensivo che sopravvive alla scadenza del termine prescrizionale dell'azione, in linea con il principio generale per cui l'exceptio, a differenza dell'actio, non si prescrive. Nella prassi, questa disposizione è particolarmente rilevante nei casi in cui il cantiere navale agisca per il recupero del saldo prezzo e il committente intenda paralizzare la pretesa o ridurla attraverso la compensazione con il credito risarcitorio per i vizi. La norma presuppone, però, che la denuncia sia avvenuta entro il biennio: in assenza, neppure l'eccezione è ammissibile.

Coordinamento con la disciplina dell'appalto e profili pratici

L'art. 241 del Codice dispone che, per quanto non previsto nel Capo dedicato al contratto di costruzione navale, si applicano le norme sull'appalto. Il regime dell'art. 240 si pone quindi come specializzazione rispetto agli artt. 1667-1669 c.c., che nel contratto d'appalto ordinario prevedono la denuncia nel termine di sessanta giorni dalla scoperta del vizio e la prescrizione dell'azione nel biennio dalla denuncia stessa. L'art. 240, invece, unifica i due termini in un unico biennio dalla consegna, semplificando il computo ma rendendo più stringente la tempistica per il committente. Sul piano pratico, la norma assume rilievo per i cantieri navali di media e piccola dimensione, dove il rapporto diretto tra costruttore e committente rende frequenti le contestazioni sulla conformità dell'opera. La limitazione ai vizi 'occulti' esclude dall'ambito applicativo quelli che il committente avrebbe potuto — e dovuto — rilevare nel corso dei collaudi o della consegna, in applicazione del principio generale di buona fede contrattuale.

Casi pratici

Caso 1: Vizio occulto scoperto un anno dopo la consegna della nave

Caio commissiona a Tizio la costruzione di un'imbarcazione da pesca. Dodici mesi dopo la consegna, si manifesta una difformità strutturale nella carena non rilevabile al momento del collaudo. Caio denunzia il vizio per iscritto a Tizio entro i due anni dalla consegna e, qualche mese dopo, propone azione di responsabilità: l'azione è ammissibile perché denuncia e citazione rientrano entrambe nel termine biennale di cui all'art. 240.

Caso 2: Garanzia in via di eccezione nel giudizio per il saldo prezzo

Tizio, costruttore navale, cita in giudizio Sempronio per il pagamento del saldo del prezzo di costruzione di un'unità da diporto. Sempronio, che aveva denunziato tempestivamente un vizio occulto al motore entro il biennio dalla consegna, oppone in via di eccezione la garanzia per vizi, chiedendo la riduzione del prezzo. Il giudice ammette l'eccezione ai sensi dell'art. 240 comma 2, nonostante il termine per agire in via principale fosse già scaduto.

Caso 3: Difformità apparente non coperta dalla garanzia

Sempronio accetta la consegna di un galleggiante senza formulare riserve, pur avendo constatato durante il collaudo che le dimensioni della cabina erano inferiori a quelle pattuite. Trascorso un anno, tenta di agire per il risarcimento del danno, ma il costruttore Caio eccepisce che la difformità era apparente e conoscibile al momento della consegna: l'art. 240 tutela esclusivamente i vizi occulti, con conseguente rigetto della domanda.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si prescrive l'azione contro il costruttore per vizi della nave?

L'azione si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera, ai sensi dell'art. 240 del Codice della navigazione. Entro lo stesso termine il committente deve anche aver denunziato il vizio al costruttore.

È necessario denunziare il vizio per conservare il diritto alla garanzia?

Sì. Il committente deve denunziare la difformità o il vizio entro il biennio dalla consegna. In assenza di tale denuncia, il diritto alla garanzia si estingue per decadenza e non può essere fatto valere neppure in via di eccezione.

Il committente può eccepire la garanzia anche se è già scaduto il termine per agire in via principale?

Sì, ma solo se ha previamente denunziato il vizio nei termini. Se il committente è convenuto per il pagamento del prezzo, può sempre opporre la garanzia in via di eccezione, a condizione che la denuncia sia avvenuta entro il biennio dalla consegna.

I vizi apparenti al momento della consegna rientrano nella garanzia dell'art. 240?

No. La norma tutela esclusivamente i vizi occulti, cioè quelli non rilevabili con la normale diligenza al momento della consegna. Le difformità apparenti o comunque conoscibili durante il collaudo non sono coperte dalla garanzia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.