Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 192 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali. A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità,l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e inquadramento sistematico
L'articolo 192 del Codice della navigazione chiude la sezione sulla polizia di bordo inserendo una norma di tutela della salute pubblica: il controllo sanitario sull'imbarco dei passeggeri. La norma risponde a due esigenze convergenti: proteggere la nave e il suo equipaggio dal rischio di contagio o di situazioni di emergenza medica a bordo, e al contempo tutelare il passeggero infermo dalla scelta di intraprendere un viaggio che potrebbe aggravare le sue condizioni di salute in un contesto privo delle necessarie strutture sanitarie.
La navigazione presenta caratteristiche peculiari che rendono la gestione delle emergenze sanitarie particolarmente complessa: l'isolamento fisico, la difficoltà di evacuare d'urgenza un passeggero in condizioni critiche, le limitate risorse mediche di bordo, il rischio di propagazione di malattie infettive in un ambiente chiuso e con ricambio d'aria limitato. L'art. 192 è la risposta normativa a questi rischi specifici, collocandosi nell'intersezione tra diritto della navigazione e legislazione sanitaria pubblica.
L'imbarco soggetto ad autorizzazione: i presupposti
Il primo comma individua la categoria di persone il cui imbarco è soggetto ad autorizzazione: chi è «manifestamente affetto da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo». La norma utilizza due criteri alternativi: la gravità della malattia in sé (che richiederebbe risorse sanitarie non disponibili a bordo) e il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza della navigazione o per le altre persone (che evoca principalmente le malattie altamente contagiose o le condizioni psichiatriche che potrebbero determinare comportamenti pericolosi a bordo).
Il requisito della «manifesta» affezione è rilevante sul piano pratico: non ogni condizione di malattia richiede autorizzazione, ma solo quella percepibile dall'esterno senza necessità di approfonditi accertamenti medici. Un passeggero con febbre alta e sintomi visibili di malattia infettiva rientra nella categoria; una condizione cronica gestibile e non visibile in superficie, probabilmente no. Questa scelta normativa bilancia la tutela della salute pubblica con il diritto alla libertà di movimento e con il divieto di discriminazioni sanitarie ingiustificate.
Il sistema autorizzatorio e i regolamenti speciali
La norma rinvia ai «regolamenti speciali» per le modalità di concessione dell'autorizzazione. Nella prassi, il sistema si articola attraverso la dichiarazione sanitaria marittima che la nave deve presentare all'arrivo, le procedure stabilite dal Regolamento sanitario internazionale dell'OMS (RSI 2005, recepito in Italia) e i regolamenti nazionali sull'igiene e la sanità pubblica nei porti. L'autorità sanitaria marittima - identificabile nei servizi di igiene e sanità pubblica dei Ministeri della Salute, nelle USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) - è l'interlocutore istituzionale per l'applicazione di questa normativa.
Le procedure di autorizzazione possono prevedere la visita medica del passeggero prima dell'imbarco, l'acquisizione della documentazione medica relativa alla sua condizione, l'obbligo di accompagnamento da parte di personale sanitario, ovvero la presenza a bordo di specifiche attrezzature mediche. Nei casi estremi, l'autorizzazione può essere negata.
Il divieto per ragioni sanitarie: seconda categoria
Il secondo comma dell'art. 192 introduce un potere di divieto più ampio: l'autorità competente può vietare l'imbarco anche di persone diverse da quelle «manifestamente» inferme, «per ragioni sanitarie». Questa previsione consente di estendere il controllo sanitario in situazioni di emergenza epidemiologica, quando il rischio di contagio non è necessariamente visibile a occhio nudo ma richiede comunque misure preventive.
L'applicazione di questa norma è stata particolarmente rilevante in occasione di epidemie e pandemia: il divieto di imbarco per ragioni sanitarie ex art. 192, secondo comma, costituisce la base giuridica interna che legittima le misure di quarantena e le restrizioni alla navigazione passeggeri adottate in queste circostanze, in coordinamento con il Regolamento sanitario internazionale e i DPCM o le ordinanze del Ministero della Salute.
Diritti del passeggero e limiti al divieto di imbarco
Il divieto di imbarco incide sul diritto alla libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e sul rapporto contrattuale instaurato con il vettore attraverso l'acquisto del biglietto. Il passeggero a cui è negato l'imbarco ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato e, secondo le norme del contratto di trasporto passeggeri (artt. 396 e seguenti cod. nav.) e del regolamento UE 1177/2010, può avere diritto a forme di assistenza e risarcimento del danno, salvo che il divieto sia fondato su ragioni oggettive di sicurezza o sanitarie.
Il bilanciamento tra la tutela della salute pubblica e i diritti individuali è operato dai regolamenti speciali cui rinvia la norma, che devono rispettare il principio di proporzionalità: il divieto di imbarco deve essere l'extrema ratio, preceduta da misure meno restrittive (assistenza medica a bordo, isolamento, informazioni) ove queste siano sufficienti a tutelare la sicurezza della navigazione e la salute degli altri passeggeri.
Casi pratici
Caso 1: Passeggero con sintomi evidenti di malattia infettiva
Tizio si presenta all'imbarco di un traghetto per la Sardegna con febbre alta, tosse persistente e altri segni visibili di una malattia respiratoria contagiosa. Il personale di bordo, in applicazione dell'art. 192 cod. nav. e delle procedure sanitarie vigenti, informa l'autorità sanitaria marittima (USMAF), che può disporre il divieto di imbarco per ragioni di salute pubblica e sicurezza degli altri passeggeri.
Caso 2: Autorizzazione all'imbarco di passeggero in condizioni critiche
Caio deve necessariamente imbarcarsi su un traghetto per raggiungere un'isola minore pur avendo una grave cardiopatia in fase acuta. Il medico portuale, valutate le condizioni del paziente e la durata della traversata, concede l'autorizzazione all'imbarco a condizione che sia presente a bordo un accompagnatore e che la nave disponga di un defibrillatore funzionante, come previsto dai regolamenti speciali in materia.
Caso 3: Divieto generalizzato durante un'emergenza epidemiologica
Durante un'epidemia di malattia infettiva, il Ministero della Salute emette un'ordinanza che vieta l'imbarco di passeggeri non vaccinati su determinate rotte. Sempronio, acquistato il biglietto prima dell'ordinanza, si vede negare l'imbarco. Il divieto trova fondamento nell'art. 192, secondo comma, cod. nav.; Sempronio ha diritto al rimborso del biglietto e, secondo le condizioni contrattuali e la normativa applicabile, eventualmente a forme di assistenza.
Domande frequenti
Un passeggero malato può sempre essere impedito di imbarcarsi?
Solo se è manifestamente affetto da malattie gravi o pericolose per la navigazione o per l'incolumità degli altri; l'imbarco è soggetto ad autorizzazione, non automaticamente vietato, e i regolamenti speciali ne stabiliscono le procedure.
Chi decide se un passeggero può imbarcarsi nonostante la malattia?
Le autorità sanitarie marittime (in Italia le USMAF, Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) e le autorità portuali competenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti speciali cui rinvia l'art. 192 cod. nav.
Il passeggero a cui viene negato l'imbarco ha diritto al rimborso del biglietto?
Sì, il passeggero a cui è negato l'imbarco per ragioni sanitarie ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, ai sensi delle norme del contratto di trasporto passeggeri e del Regolamento UE 1177/2010 sul trasporto marittimo.
Il divieto di imbarco può essere esteso a persone non manifestamente malate?
Sì, il secondo comma dell'art. 192 consente all'autorità competente di vietare l'imbarco anche di altre persone 'per ragioni sanitarie', strumento utilizzabile in contesti di emergenza epidemiologica quando il rischio non è visibile a occhio nudo.
Quali malattie rientrano nella categoria delle pericolose per la navigazione?
La norma non elenca malattie specifiche, ma si riferisce a quelle gravi, pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo: malattie infettive ad alta trasmissibilità e condizioni psichiatriche gravi che possano determinare comportamenti pericolosi sono i casi tipici.